Scadenze formazione sicurezza sul lavoro: tabella completa aggiornata 2026
Quando va rifatto ogni corso? In questa pagina trovi tutte le scadenze previste dal D.Lgs 81/08 e dagli Accordi Stato-Regioni, corso per corso, con ore di aggiornamento, modalità ammesse e riferimenti normativi precisi.
TL;DR — In sintesi
- La maggior parte degli aggiornamenti ricorre ogni 5 anni (lavoratori, dirigenti, RSPP, antincendio, attrezzature); il primo soccorso è triennale; RLS e preposto sono ad aggiornamento annuale.
- Dal 17/04/2025 il preposto deve ricevere formazione di aggiornamento ogni anno (almeno 2 ore in aula o videoconferenza sincrona).
- Quando l’azienda non è in regola scattano sanzioni penali per il datore di lavoro (art. 55 D.Lgs 81/08) e, oltre soglia, la sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs 81/08.
Tabella delle scadenze corso per corso
Colonne: corso, durata iniziale, ore di aggiornamento, periodicità, modalità didattiche ammesse e riferimento normativo. Dati allineati al D.Lgs 81/08 e agli Accordi Stato-Regioni vigenti a giugno 2026.
Lavoratori
Formazione generale + specifica modulata sul livello di rischio dell’attività (art. 37 D.Lgs 81/08).
| Corso / Figura | Durata iniziale | Ore aggiornamento | Periodicità | Modalità ammesse | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Formazione generale lavoratori | 4 ore (una tantum) | Non previsto | — | Aula · videoconferenza sincrona · e-learning | Accordo SR 21/12/2011 |
| Formazione specifica lavoratori — rischio basso | 4 ore | 6 ore | Ogni 5 anni | Aula · videoconferenza sincrona · e-learning | Accordo SR 21/12/2011 |
| Formazione specifica lavoratori — rischio medio | 8 ore | 6 ore | Ogni 5 anni | Aula · videoconferenza sincrona (parte teorica) | Accordo SR 21/12/2011 |
| Formazione specifica lavoratori — rischio alto | 12 ore | 6 ore | Ogni 5 anni | Aula · videoconferenza sincrona (parte teorica) | Accordo SR 21/12/2011 |
Preposti, Dirigenti, RLS
Figure con responsabilità organizzativa e di vigilanza. Per il preposto, l’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 ha confermato l’aggiornamento annuale.
| Corso / Figura | Durata iniziale | Ore aggiornamento | Periodicità | Modalità ammesse | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PrepostoNovità 2025: aggiornamento annuale obbligatorio (in precedenza quinquennale). | 8 ore (aggiuntive alla formazione lavoratore) | 2 ore | Annuale | Aula · videoconferenza sincrona (no e-learning) | Accordo SR Rep. 78/CSR 17/04/2025 — DL 146/2021 |
| Dirigente | 16 ore | 6 ore | Ogni 5 anni | Aula · videoconferenza sincrona · e-learning | Accordo SR 21/12/2011 |
| RLS — aziende fino a 50 lavoratori | 32 ore (iniziale) | 4 ore | Annuale | Aula · videoconferenza sincrona | Art. 37 c. 11 D.Lgs 81/08 |
| RLS — aziende oltre 50 lavoratori | 32 ore (iniziale) | 8 ore | Annuale | Aula · videoconferenza sincrona | Art. 37 c. 11 D.Lgs 81/08 |
RSPP e ASPP (professionisti)
Percorso modulare A + B + C (per RSPP). Validità dei moduli iniziali 5 anni; quindi obbligo di aggiornamento periodico.
| Corso / Figura | Durata iniziale | Ore aggiornamento | Periodicità | Modalità ammesse | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| RSPP / ASPP — Modulo A (comune) | 28 ore (validità 5 anni) | — | — | Aula · videoconferenza sincrona · e-learning | Accordo SR 07/07/2016 |
| RSPP / ASPP — Modulo B comunePer macro-settori specifici (es. SP1 agricoltura, SP2 cave/costruzioni, SP3 sanità, SP4 chimico-petrolchimico) sono richiesti moduli aggiuntivi. | 48 ore | — | — | Aula · videoconferenza sincrona | Accordo SR 07/07/2016 |
| RSPP — Modulo C | 24 ore | — | — | Aula · videoconferenza sincrona | Accordo SR 07/07/2016 |
| RSPP — aggiornamento quinquennale | — | 40 ore | Ogni 5 anni | Aula · videoconferenza · convegni · e-learning (max 50%) | Accordo SR 07/07/2016 |
| ASPP — aggiornamento quinquennale | — | 20 ore | Ogni 5 anni | Aula · videoconferenza · convegni · e-learning (max 50%) | Accordo SR 07/07/2016 |
RSPP Datore di lavoro (DL-SPP)
Quando il datore di lavoro assume direttamente il ruolo di RSPP nei casi consentiti dall’art. 34 D.Lgs 81/08.
| Corso / Figura | Durata iniziale | Ore aggiornamento | Periodicità | Modalità ammesse | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| RSPP Datore di lavoro — rischio basso | 16 ore | 6 ore | Ogni 5 anni | Aula · videoconferenza · e-learning | Accordo SR 21/12/2011 |
| RSPP Datore di lavoro — rischio medio | 32 ore | 10 ore | Ogni 5 anni | Aula · videoconferenza · e-learning (parte teorica) | Accordo SR 21/12/2011 |
| RSPP Datore di lavoro — rischio alto | 48 ore | 14 ore | Ogni 5 anni | Aula · videoconferenza sincrona (parte teorica) | Accordo SR 21/12/2011 |
Antincendio
Riforma D.M. 02/09/2021 in vigore dal 04/10/2022: i vecchi livelli basso/medio/alto sono ridenominati Livello 1, 2 e 3.
| Corso / Figura | Durata iniziale | Ore aggiornamento | Periodicità | Modalità ammesse | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Addetto antincendio — Livello 1 (ex rischio basso) | 4 ore | 2 ore | Ogni 5 anni | Aula con prova pratica | D.M. 02/09/2021 — Allegato III |
| Addetto antincendio — Livello 2 (ex rischio medio) | 8 ore | 5 ore | Ogni 5 anni | Aula con prova pratica | D.M. 02/09/2021 — Allegato III |
| Addetto antincendio — Livello 3 (ex rischio alto) | 16 ore | 8 ore | Ogni 5 anni | Aula con prova pratica | D.M. 02/09/2021 — Allegato III |
| Antincendio Livello 3 con idoneità tecnica VVF | 16 ore + esame presso Comando VVF | 8 ore | Ogni 5 anni | Aula + esame in presenza VVF | Art. 3 L. 609/96 — D.M. 02/09/2021 |
Primo Soccorso
Classificazione in Gruppi A, B, C in base a indice INAIL e numero di lavoratori (D.M. 388/2003).
| Corso / Figura | Durata iniziale | Ore aggiornamento | Periodicità | Modalità ammesse | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Addetto primo soccorso — Gruppo A | 16 ore | 6 ore (parte pratica) | Ogni 3 anni | Aula con docente medico per la parte pratica | D.M. 388/2003 art. 3 |
| Addetto primo soccorso — Gruppi B e C | 12 ore | 4 ore (parte pratica) | Ogni 3 anni | Aula con docente medico per la parte pratica | D.M. 388/2003 art. 3 |
Attrezzature con abilitazione
Patentini per macchine operatrici secondo Accordo Stato-Regioni 22/02/2012.
| Corso / Figura | Durata iniziale | Ore aggiornamento | Periodicità | Modalità ammesse | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrelli elevatori (muletto) | 12 ore (8 teoria + 4 pratica) | 4 ore (di cui almeno 3 pratiche) | Ogni 5 anni | Aula + pratica obbligatoria su mezzo | Accordo SR 22/02/2012 |
| PLE — piattaforme di lavoro elevabili | 10 ore (con e senza stabilizzatori) | 4 ore (di cui almeno 3 pratiche) | Ogni 5 anni | Aula + pratica obbligatoria | Accordo SR 22/02/2012 |
| Carroponte / gru a ponte | 12 ore (8 teoria + 4 pratica) | 4 ore (di cui almeno 3 pratiche) | Ogni 5 anni | Aula + pratica obbligatoria | Accordo SR 22/02/2012 (assimilato) |
| Gru a torre / gru per autocarro / trattori | Variabile per tipologia (10–16 ore) | 4 ore (di cui almeno 3 pratiche) | Ogni 5 anni | Aula + pratica obbligatoria | Accordo SR 22/02/2012 |
Rischi specifici e cantieri
Formazione mirata per attività ad alto rischio specifico (cantieri, quota, spazi confinati, amianto, elettrico).
| Corso / Figura | Durata iniziale | Ore aggiornamento | Periodicità | Modalità ammesse | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavori in quota con DPI III categoria (sistemi anticaduta) | Formazione + addestramento (durata in base al rischio) | Addestramento periodico documentato | Quando muta il rischio o nuovo DPI | Aula + addestramento pratico | Art. 77 c. 5 D.Lgs 81/08 |
| Spazi confinati / ambienti sospetti di inquinamento | Formazione + addestramento specifici | Periodico | In funzione della valutazione del rischio | Aula + addestramento operativo | DPR 177/2011 |
| CSP / CSE — Coordinatori cantieri | 120 ore | 40 ore | Ogni 5 anni | Aula · videoconferenza sincrona | Art. 98 e Allegato XIV D.Lgs 81/08 |
| Amianto — addetti operativi | 32 ore (iniziale) | Previsto da disciplina regionale | Variabile per Regione | Aula + pratica | D.Lgs 81/08 Titolo IX Capo III — DPR 08/08/1994 |
| Amianto — gestionali / coordinatori | 50 ore (iniziale) | Previsto da disciplina regionale | Variabile per Regione | Aula | D.Lgs 81/08 Titolo IX Capo III — DPR 08/08/1994 |
| Rischio elettrico — PES / PAV / PEI | Variabile (tipicamente 14–16 ore) | Raccomandato | Triennale (best practice CEI 11-27) | Aula · videoconferenza sincrona | Norma CEI 11-27 — Art. 82 D.Lgs 81/08 |
Altre formazioni obbligatorie o consigliate
HACCP, Privacy/GDPR e altri ambiti con disciplina regionale o sotto altre fonti normative.
| Corso / Figura | Durata iniziale | Ore aggiornamento | Periodicità | Modalità ammesse | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| HACCP — alimentaristi e responsabiliVerifica sempre la disciplina della Regione in cui opera l’attività. | Variabile per Regione (tipicamente 6–12 ore) | Variabile per Regione | Indicativamente ogni 2–5 anni | Aula · e-learning (dove ammesso) | Reg. CE 852/2004 + normativa regionale |
| Privacy / GDPR — autorizzati al trattamento | Non normata (consigliata 4–8 ore) | Consigliato annuale | Best practice annuale | Aula · e-learning | Reg. UE 2016/679 (GDPR) art. 29 — Codice Privacy |
Novità e scadenze calendariali 2025-2026
Obblighi formativi con scadenze specifiche introdotti o resi operativi nel biennio 2025-2026. Verificare le date rispetto all’ultimo attestato in possesso per pianificare per tempo gli aggiornamenti.
| Corso / Figura | Durata iniziale | Ore aggiornamento | Periodicità | Modalità ammesse | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Preposti già nominati — aggiornamento di primo adeguamento (Accordo 2025)Disposizione transitoria per i preposti già nominati alla data di entrata in vigore dell’Accordo 2025: l’aggiornamento di primo adeguamento è di 6 ore da completare entro il biennio dall’ultimo corso frequentato, dopodiché si applica il regime ordinario annuale (2 ore/anno) di cui all’art. 37 D.Lgs 81/08. | — | 6 ore | Entro il biennio dalla data dell’ultimo corso frequentato | Aula · videoconferenza sincrona (no e-learning) | Accordo SR Rep. 78/CSR 17/04/2025 — art. 37 D.Lgs 81/08 |
| Addetti antincendio — transizione DM 1998 → DM 2021 (formati 2016-2021)Le aziende con addetti antincendio formati con i vecchi livelli (basso/medio/alto, DM 1998) tra il 2016 e il 4/10/2021 devono verificare la scadenza quinquennale: l’aggiornamento va svolto obbligatoriamente con i programmi DM 2021 (Livello 1/2/3). Dal 4/10/2022 non è più ammessa la formazione con i programmi DM 1998. | — | Aggiornamento con programma DM 02/09/2021 (Livello 1, 2 o 3) | Alla scadenza quinquennale del precedente attestato DM 1998 | Aula con prova pratica in presenza | D.M. 02/09/2021 — disposizioni transitorie — D.M. 10/03/1998 |
| Imprese e autonomi in cantiere — patente a crediti (obbligo dal 1° ottobre 2024)Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili devono possedere la patente a crediti con punteggio minimo 15/30. Ogni infortunio con lesioni o ogni violazione grave determina la decurtazione dei crediti. La formazione per il recupero crediti si svolge tramite corsi specifici accreditati. | — | Controllo trimestrale raccomandato; corsi accreditati per recupero crediti | Obbligo continuo dal 1° ottobre 2024 | Portale INAIL per verifica crediti · corsi in presenza per recupero | Art. 27 D.Lgs 81/08 (come modificato da D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024) |
| Medico competente — revisione protocollo sorveglianza sanitaria 2025-2026Il piano di sorveglianza sanitaria va rivisto ogni volta che il DVR è aggiornato o cambiano le mansioni dei lavoratori soggetti a sorveglianza. La frequenza delle visite periodiche (tipicamente annuale o biennale) è stabilita nel protocollo sanitario aziendale redatto dal medico competente. Verifica obbligatoria anche in caso di introduzione di nuove sostanze pericolose o variazione significativa dei rischi lavorativi. | — | Visita periodica (annuale o biennale secondo protocollo aziendale) | Ad ogni aggiornamento del DVR o cambio mansione | In presenza presso il medico competente o struttura convenzionata | Art. 41 D.Lgs 81/08 |
| RSPP / ASPP — scadenza quinquennale 2025 (percorso completato nel 2020)Chi ha completato i moduli A+B (ASPP) o A+B+C (RSPP) nel 2020 deve concludere l’aggiornamento quinquennale entro il 2025. Il monte ore (40h RSPP / 20h ASPP) può essere distribuito tra più eventi formativi nel quinquennio, con quota in e-learning o autoapprendimento non superiore al 50% del totale. | — | 40 ore (RSPP) · 20 ore (ASPP) | Quinquennale — scadenza 2025 per chi ha concluso il percorso nel 2020 | Aula · videoconferenza sincrona · convegni · e-learning (max 50%) | Accordo SR 07/07/2016 |
In sintesi: quando va rifatta la formazione sicurezza
Gli aggiornamenti più frequenti riguardano RLS (annuale, 4 o 8 ore) e — dal 17 aprile 2025 — il preposto (annuale, 2 ore in aula o videoconferenza sincrona). Il primo soccorso ha cadenza triennale (6 o 4 ore di parte pratica). Tutto il resto — lavoratori, dirigenti, RSPP, ASPP, RSPP datore di lavoro, antincendio, attrezzature (muletti, PLE, carroponte, gru), CSP/CSE — segue cadenza quinquennale.
La decorrenza dei termini parte dalla data di fine corso indicata sull’attestato. Per gli aggiornamenti successivi al primo, il quinquennio (o triennio) si calcola dalla data dell’ultimo aggiornamento svolto, non da quella del corso iniziale. La formazione generale dei lavoratori (4 ore) è un credito permanente e non scade; scade invece la formazione specifica.
Le modalità ammesse variano per corso: e-learning consentito per la sola parte teorica e solo nei rischi basso/medio per i lavoratori; per il preposto, dopo il 2025, solo aula o videoconferenza sincrona; per antincendio, primo soccorso e attrezzature è sempre obbligatoria la parte pratica in presenza.
Cosa rischi se sforati la scadenza
La formazione scaduta equivale a formazione assente. La responsabilità è in capo a datore di lavoro, dirigenti e preposti, ciascuno per i propri obblighi (artt. 18, 19 e 37 D.Lgs 81/08).
- Art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs 81/08 — Datore di lavoro e dirigente
- Arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.842,50 a 7.371,03 euro per ogni lavoratore non formato o con formazione scaduta. Importi rivalutati ISTAT.
- Art. 56 D.Lgs 81/08 — Preposto
- Ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per omessa vigilanza sulla formazione dei lavoratori.
- Art. 14 D.Lgs 81/08 — Sospensione dell’attività imprenditoriale
- L’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere l’attività quando rileva che almeno il 10% dei lavoratori presenti è privo di formazione, addestramento o sorveglianza sanitaria. La revoca richiede regolarizzazione e pagamento di una somma aggiuntiva di 3.000 euro per carenze formative.
- Responsabilità penale in caso di infortunio
- Se sopravviene un infortunio, la mancata o scaduta formazione è elemento aggravante di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) per violazione delle norme antinfortunistiche, con pene aumentate.
Esempio pratico: un’azienda con 10 operai dei quali 2 hanno la formazione specifica scaduta rischia 2 ammende fino a 7.371,03 euro ciascuna + l’eventuale sospensione attività se la quota raggiunge la soglia del 10%.
Come pianificare gli aggiornamenti senza farsi sorprendere
Tre passaggi operativi per non trovarsi mai con un attestato scaduto e gestire la formazione come un processo, non come un’emergenza.
- 1
Mappa i lavoratori e i loro ruoli
Per ciascun dipendente individua: livello di rischio (basso/medio/alto), eventuali incarichi (preposto, RLS, addetto emergenze, RSPP DL), abilitazioni macchine, formazioni specifiche di rischio (quota, spazi confinati, amianto, elettrico). È la base della tua matrice di formazione.
- 2
Costruisci il calendario delle scadenze
Per ogni attestato registra la data di rilascio e calcola la scadenza applicando la periodicità della tabella sopra. Conserva i registri (registro presenze, attestato firmato, verifica di apprendimento) per almeno 10 anni anche dopo la cessazione del rapporto, per esibirli in caso di ispezione.
- 3
Imposta un sistema di notifiche anticipate
Programma alert a 90, 60 e 30 giorni dalla scadenza per ciascun attestato. Pianifica l’aggiornamento entro la scadenza, non a ridosso: ti lasci margine per imprevisti (malattia, ferie, posti in aula) ed eviti contestazioni in caso di ispezione nel periodo borderline.
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Domande frequenti sulle scadenze
Cosa succede se la formazione sicurezza è scaduta?
Posso far lavorare un dipendente con il corso sicurezza scaduto?
Se la formazione è scaduta devo rifarla da capo o basta l’aggiornamento?
Esiste un periodo di tolleranza per gli aggiornamenti scaduti?
Quali sono le sanzioni esatte per mancata formazione sicurezza?
Quando scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale?
È vero che dal 2025 i preposti devono aggiornarsi ogni anno?
I convegni e seminari valgono come aggiornamento RSPP?
Come si calcola la data di scadenza dell’aggiornamento?
Le 4 ore di formazione generale lavoratori scadono?
Ogni quanti anni scade la formazione sicurezza specifica per i lavoratori?
Ogni quanti anni va aggiornato il corso RSPP?
Ogni quanti anni scade la formazione antincendio?
Ogni quanti anni scade la formazione primo soccorso?
Ogni quanti anni va rinnovata la qualifica PES/PAV per i lavori elettrici?
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Risorse normative e approfondimenti
Nota legale
Le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e sono riferite alla normativa in vigore alla data di pubblicazione. La materia della formazione sulla sicurezza è in continua evoluzione (Accordi Stato-Regioni, decreti attuativi e disposizioni regionali): durate, ore di aggiornamento e periodicità possono essere modificate o precisate da provvedimenti successivi. Prima di pianificare i corsi verifica sempre la normativa vigente e le fonti ufficiali (D.Lgs 81/08, Accordi Stato-Regioni, decreti ministeriali e regolamenti regionali). Per una valutazione sulla tua specifica situazione aziendale puoi contattare 123Formazione. Le indicazioni qui riportate non costituiscono parere legale né garanzia di conformità ispettiva. Pagina canonica: https://123formazione.com/scadenze-formazione-sicurezza.