Perché l'aggiornamento formativo 2025 è diverso dai precedenti
Con l'entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025), il sistema della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza ha subito la revisione più organica degli ultimi quindici anni. L'accordo, adottato ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e della delega introdotta dal D.L. 146/2021, non si limita ad aggiornare le durate dei corsi: ridisegna i contenuti minimi, le modalità erogate (aula, videoconferenza sincrona, e-learning) e le periodicità di aggiornamento per ogni figura aziendale.
Sul fronte della prevenzione incendi, il D.M. 02/09/2021 del Ministero dell'Interno è pienamente operativo dal 4 ottobre 2022: ha sostituito il D.M. 10/03/1998 per la parte formativa, articolando i percorsi nei tre livelli (1, 2 e 3) e rendendo obbligatorie le esercitazioni pratiche con cadenza quinquennale. Chi non ha ancora adeguato la propria squadra di emergenza è fuori dalla conformità vigente.
Le novità dell'Accordo Rep. 78/CSR per preposti e datori di lavoro
La figura del preposto è quella più impattata dalle novità normative 2025. L'Accordo Rep. 78/CSR stabilisce che l'aggiornamento periodico passi da quinquennale ad annuale, con un monte ore minimo di 2 ore da svolgersi esclusivamente in presenza e con esercitazioni pratiche documentate. Il datore di lavoro è responsabile dell'individuazione formale del preposto e della pianificazione dell'aggiornamento: l'omissione espone a sanzioni ai sensi dell'art. 55 del Testo Unico.
Anche il datore di lavoro vede nascere un obbligo formativo dedicato, con durate articolate per livello di rischio (basso, medio, alto) dell'attività svolta. Si tratta di una novità assoluta rispetto al regime pregresso degli Accordi del 2011 e del 2016, che non prevedevano un percorso formativo specifico per il vertice aziendale al di fuori del ruolo di RSPP datoriale.
Per RSPP e ASPP i contenuti dei moduli di aggiornamento quinquennale sono stati rivisti per includere rischi psicosociali, ergonomia, agenti chimici emergenti e nuove organizzazioni del lavoro (smart working, lavoro agile, piattaforme digitali). Chi ha completato l'aggiornamento prima del maggio 2025 con la vecchia struttura mantiene la validità fino alla scadenza ordinaria; il ciclo successivo dovrà seguire i nuovi contenuti.
Aggiornamento formazione antincendio: D.M. 02/09/2021 in sintesi operativa
Il D.M. 02/09/2021 è la norma di riferimento per chiunque debba pianificare o rinnovare la formazione degli addetti alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze. I tre livelli sostituiscono le vecchie categorie di rischio basso, medio e alto:
- Livello 1 — attività a rischio basso: 4 ore di formazione iniziale, aggiornamento di 2 ore ogni 5 anni. Nessuna prova pratica obbligatoria separata, ma dimostrazione di uso corretto dell'estintore inclusa nel percorso.
- Livello 2 — attività a rischio medio: 8 ore di formazione iniziale, aggiornamento di 5 ore ogni 5 anni. Include esercitazione pratica con idranti e manovre di evacuazione.
- Livello 3 — attività a rischio alto: 16 ore di formazione iniziale, aggiornamento di 8 ore ogni 5 anni con prova pratica documentata obbligatoria. Copre le attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011.
La classificazione dell'attività nei livelli 1, 2 o 3 segue i criteri degli Allegati I, III e IV del decreto: chi era classificato a rischio medio con il vecchio D.M. 10/03/1998 deve verificare il proprio inquadramento nel nuovo sistema prima di pianificare il prossimo aggiornamento quinquennale.
Obblighi di formazione sicurezza 2025-2026: la checklist per le aziende
Per aziende, studi professionali e responsabili HR, ecco i punti critici da verificare entro il 2026 alla luce delle novità normative:
- Individuazione formale dei preposti: verificare che ogni preposto sia individuato per iscritto e che l'aggiornamento annuale da 2 ore in presenza sia calendarizzato secondo l'Accordo 78/CSR/2025.
- Formazione del datore di lavoro: verificare se la propria attività rientra nei livelli di rischio previsti dall'Accordo 2025 e pianificare il percorso specifico entro il periodo transitorio.
- Aggiornamento RSPP/ASPP: controllare la scadenza quinquennale e i nuovi contenuti obbligatori su rischi emergenti introdotti dall'Accordo Rep. 78/CSR.
- Squadra antincendio: verificare il livello di rischio incendio aggiornato ai sensi del D.M. 02/09/2021 e le scadenze quinquennali di aggiornamento per ogni addetto.
- Patente a crediti nei cantieri: per imprese e lavoratori autonomi operativi in cantieri temporanei o mobili, la patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 (D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024).
- Validità dei corsi pregressi: i percorsi completati prima di maggio 2025 con gli Accordi 2011/2012/2016 restano validi fino alla scadenza naturale; fa eccezione l'aggiornamento del preposto, soggetto alla nuova cadenza annuale già nel regime transitorio.
Fonti: Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 (G.U. n. 110 del 14/05/2025); D.M. 02/09/2021 (G.U. n. 237 del 04/10/2021); D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021; D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024.