Vai al contenuto principaleVai al contenuto principaleVai al contenuto principale
Vuoi diventare Ambassador?CLICCA QUI

Giurisprudenza Cassazione D.Lgs 81/08 — Massime per RSPP e consulenti

Database editoriale di 46 massime selezionate della Corte di Cassazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: dalle pronunce celebri (ThyssenKrupp, Eternit) alle linee consolidate della Sezione IV su RSPP, preposto, delega, DVR, appalti, MOG.

Perché conoscere le massime di Cassazione

Il diritto della sicurezza del lavoro è un sistema in cui la norma scritta (D.Lgs. 81/08, decreti attuativi, Accordi Stato-Regioni) viene continuamente interpretata dai giudici di merito e di legittimità. Quando ricorre un infortunio, la responsabilità di datore, dirigente, preposto, RSPP e CSE viene valutata alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale degli obblighi prevenzionistici. Per il professionista — RSPP, consulente, formatore, avvocato — la conoscenza delle pronunce della Cassazione è quindi indispensabile per costruire procedure difensive, redigere un DVR realmente conforme e formare il management sui rischi reali.

In Italia il «diritto vivente» è il prodotto della stratificazione delle decisioni della Cassazione, in particolare della Sezione IV penale, competente per omicidio e lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche. Le Sezioni Unite intervengono quando si tratta di risolvere contrasti interpretativi (ThyssenKrupp ne è l’esempio più noto). La Cassazione civile, Sezione Lavoro, presidia il versante risarcitorio ex art. 2087 c.c. e i rapporti con l’INAIL.

Differenza fra CED e banche dati commerciali. Il Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione (CED) è la fonte ufficiale, accessibile su Italgiure: redige le massime e archivia anche le pronunce non massimate. Le banche dati commerciali (DeJure, Pluris, Leggi d’Italia, One Legale) offrono strumenti aggiuntivi di ricerca, annotazione dottrinale e cross-link normativi, ma la fonte primaria resta il CED.

Avvertenza editoriale. Le massime riportate sono sintesi a fini didattico-informativi. Per uso in giudizio consultare il testo integrale della sentenza presso il CED Cassazione (italgiure.giustizia.it) o presso banche dati professionali (DeJure, Pluris, Leggi d’Italia). Dove la numerazione esatta non è stata verificata con piena certezza si è preferito un riferimento generico anziché un numero specifico.

Ricerca e filtri massime

  1. Cassazione celebreCass. SS.UU.

    Posizione di garanzia del datore di lavoro, dolo eventuale e colpa cosciente nel rogo della ThyssenKrupp

    Cass. pen. SS.UU., sent. n. 38343 del 24/04/2014 (dep. 18/09/2014) — caso ThyssenKrupp

    Le Sezioni Unite, pronunciandosi sul tragico incendio dello stabilimento ThyssenKrupp di Torino, hanno tracciato la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, affermando che il primo richiede l’adesione psicologica al rischio dell’evento concretamente rappresentato, mentre la seconda presuppone la fiduciosa convinzione di poterlo evitare. Hanno inoltre ribadito la natura della posizione di garanzia del datore di lavoro ex artt. 2087 c.c. e 18 D.Lgs. 81/08, quale obbligo non delegabile di valutazione del rischio e di adozione delle misure di prevenzione, ivi compresi gli investimenti tecnologici antincendio (sprinkler) anche in presenza di programmi di dismissione del sito produttivo.

    Cass. pen. SS.UU., sent. n. 38343 del 24/04/2014 (dep. 18/09/2014) — caso ThyssenKrupp
    art. 17art. 18art. 28art. 46
  2. Cassazione celebreCass. pen.

    Esposizione ad amianto, disastro innominato e individuazione del momento consumativo del reato ai fini della prescrizione

    Cass. pen. sez. I, sent. del 19/11/2014 (caso "Eternit")

    In tema di esposizione professionale ad amianto e di disastro c.d. innominato (art. 434 c.p.), la consumazione del reato si individua nel momento in cui cessano le condotte di immissione delle fibre nell’ambiente e non in quello, successivo, della manifestazione delle patologie asbesto-correlate. Conseguentemente, ove la condotta omissiva o commissiva sia risalente nel tempo, può maturare la prescrizione anche in presenza di decessi successivi causalmente collegati.

    Cass. pen. sez. I, sent. del 19/11/2014 (caso "Eternit")
    art. 18art. 28art. 236art. 249
  3. RSPPCass. pen.

    Responsabilità penale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: presupposti e limiti

    Cass. pen. sez. IV, anno 2017 (in tema di responsabilità del RSPP)

    Il RSPP, pur essendo titolare di una funzione meramente consultiva e di supporto tecnico al datore di lavoro, può rispondere penalmente — a titolo di concorso colposo nei reati di evento — quando l’infortunio sia conseguenza diretta di un errore o di una omessa segnalazione di un rischio rientrante nelle sue specifiche competenze tecniche. La responsabilità non discende dalla mera nomina, bensì dall’inadempimento dei compiti di individuazione e valutazione dei rischi ex art. 33 D.Lgs. 81/08.

    Cass. pen. sez. IV, anno 2017 (in tema di responsabilità del RSPP)
    art. 32art. 33art. 17art. 28
  4. DelegaCass. pen.

    Requisiti di validità della delega di funzioni in materia prevenzionistica e residuo obbligo di vigilanza del datore

    Cass. pen. sez. IV, in tema di delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/08

    La delega di funzioni di cui all’art. 16 D.Lgs. 81/08 è efficace solo se rispetta cumulativamente i requisiti di forma scritta con data certa, accettazione espressa del delegato, attribuzione di poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa adeguata e idoneità tecnico-professionale del delegato. Permane in capo al datore di lavoro l’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni delegate, obbligo che si presume assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello organizzativo ex art. 30.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/08
    art. 16art. 17art. 30
  5. AppaltiCass. pen.

    Obbligo del committente di elaborare il DUVRI nei contratti d’appalto e responsabilità per interferenze non valutate

    Cass. pen. sez. IV, in tema di DUVRI e obblighi del committente ex art. 26 D.Lgs. 81/08

    Nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione, il datore di lavoro committente è tenuto, ai sensi dell’art. 26 commi 1 e 3 D.Lgs. 81/08, a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, a fornire informazioni sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro e a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), allegandolo al contratto. L’omessa o incompleta redazione del DUVRI configura responsabilità penale del committente per gli infortuni causalmente riconducibili a rischi interferenziali non valutati.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di DUVRI e obblighi del committente ex art. 26 D.Lgs. 81/08
    art. 26
  6. FormazioneCass. pen.

    Obbligo di formazione del lavoratore: non basta il rispetto formale del monte ore, occorre l’effettiva acquisizione di conoscenze

    Cass. pen. sez. IV, in tema di formazione "sostanziale" del lavoratore (rassegna 2015-2020)

    L’obbligo di formazione ed informazione del lavoratore ex artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 non si esaurisce nel rispetto formale del monte ore previsto dagli Accordi Stato-Regioni, ma richiede l’effettiva acquisizione, da parte del lavoratore, delle conoscenze necessarie a svolgere in sicurezza le mansioni assegnate. La verifica dell’apprendimento non può ridursi a una mera firma di registro: deve essere documentata mediante test, valutazioni pratiche o affiancamenti, pena la non opponibilità della formazione in sede di contestazione.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di formazione "sostanziale" del lavoratore (rassegna 2015-2020)
    art. 36art. 37art. 73
  7. PrepostoCass. pen.

    Formazione del preposto: elemento essenziale di esigibilità dei suoi obblighi di vigilanza

    Cass. pen. sez. IV, in tema di formazione del preposto dopo il D.L. 146/2021

    La formazione specifica del preposto, divenuta obbligatoria e con cadenza biennale a seguito del D.L. 146/2021 e dell’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, costituisce presupposto indefettibile per l’esigibilità dei suoi obblighi di sovrintendere e vigilare ex art. 19 D.Lgs. 81/08. L’omessa o inadeguata formazione del preposto da parte del datore di lavoro non solo configura sanzione autonoma (art. 55 c. 5 lett. c), ma può escludere o ridurre il rimprovero penale al preposto stesso per gli infortuni occorsi.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di formazione del preposto dopo il D.L. 146/2021
    art. 19art. 37art. 55
  8. CantieriCass. pen.

    Requisiti rigorosi di qualificazione per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

    Cass. pen. sez. IV, in tema di spazi confinati e DPR 177/2011

    I lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, disciplinati dal DPR 14 settembre 2011 n. 177, sono assoggettati a requisiti di qualificazione tassativi: integrale applicazione del D.Lgs. 81/08, presenza di personale qualificato in misura non inferiore al 30%, formazione e addestramento specifico documentati, dispositivi di sicurezza e procedure di emergenza, individuazione di un rappresentante del datore committente con esperienza almeno triennale e formazione specifica. La violazione, anche parziale, dei requisiti integra responsabilità penale del datore di lavoro per gli infortuni occorsi in tali ambienti, oltre a configurare i reati di omessa adozione delle misure tecniche e organizzative.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di spazi confinati e DPR 177/2011
    art. 66art. 121allegato IV
  9. CantieriCass. pen.

    Piano Operativo di Sicurezza (POS): obblighi del datore di lavoro dell’impresa esecutrice nei cantieri temporanei o mobili

    Cass. pen. sez. IV, in tema di POS e responsabilità del datore di lavoro dell’impresa esecutrice

    Nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro dell’impresa esecutrice è tenuto a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell’art. 96 c. 1 lett. g) e dell’allegato XV, con contenuti specifici per le lavorazioni effettivamente svolte dalla propria impresa. Il POS deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e trasmesso al CSE prima dell’inizio dei lavori. La sua mancanza o inadeguatezza è sanzionata penalmente e fonda la responsabilità del datore per gli infortuni causalmente collegati alle lavorazioni non pianificate.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di POS e responsabilità del datore di lavoro dell’impresa esecutrice
    art. 89art. 96art. 100art. 101
  10. Sospensione attivitàCass. pen.

    Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: presupposti, poteri dell’INL e impugnabilità

    Giurisprudenza amministrativa e penale in tema di sospensione attività ex art. 14 D.Lgs. 81/08

    Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 D.Lgs. 81/08 (riscritto dal D.L. 146/2021) costituisce misura amministrativa di natura cautelare emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro al ricorrere di violazioni tassativamente elencate (lavoro irregolare ≥10% del personale, gravi violazioni in materia di sicurezza). Il provvedimento è immediatamente esecutivo e impugnabile innanzi alla Direzione interregionale del lavoro entro 30 giorni; la revoca presuppone la regolarizzazione delle violazioni e il pagamento di una somma aggiuntiva.

    Giurisprudenza amministrativa e penale in tema di sospensione attività ex art. 14 D.Lgs. 81/08
    art. 14
  11. MOGCass. pen.

    Efficacia esimente del Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) nei reati di omicidio e lesioni colpose ex art. 25-septies D.Lgs. 231/01

    Cass. pen. sez. IV, in tema di Modelli organizzativi ex art. 30 D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 231/01

    L’adozione ed efficace attuazione del Modello Organizzativo e di Gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/08, conforme alle Linee Guida UNI INAIL o alla BS OHSAS 18001 (oggi UNI ISO 45001), può esimere l’ente dalla responsabilità amministrativa di cui agli artt. 5 e 25-septies del D.Lgs. 231/01 per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. L’esimente richiede l’idoneità del modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l’efficace attuazione, comprovata da audit, flussi informativi documentati e indipendenza dell’Organismo di Vigilanza.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di Modelli organizzativi ex art. 30 D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 231/01
    art. 30
  12. AppaltiCass. pen.

    Posizione di garanzia del committente nei lavori in subappalto e culpa in eligendo / in vigilando

    Cass. pen. sez. IV, in tema di responsabilità del committente per infortuni in subappalto

    Il committente che affidi lavori a terzi non si libera dei propri obblighi prevenzionistici per il solo fatto del trasferimento contrattuale: permane in capo a lui la culpa in eligendo (scelta dell’appaltatore qualificato) e la culpa in vigilando (verifica dell’osservanza delle norme di sicurezza), specie ove i lavori siano svolti all’interno della sua organizzazione produttiva o di luoghi nella sua disponibilità. La responsabilità penale per gli infortuni sussiste quando il committente non abbia verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore ovvero non abbia fornito le informazioni sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di responsabilità del committente per infortuni in subappalto
    art. 26art. 90
  13. DatoreCass. pen.

    Limiti del principio di affidamento del datore di lavoro sulla diligenza del lavoratore

    Cass. pen. sez. IV, in tema di limiti del principio di affidamento nei rapporti di lavoro

    Il datore di lavoro non può invocare il principio di affidamento sulla diligenza del lavoratore per esimersi dalla responsabilità per gli infortuni: l’ordinamento prevenzionistico è informato al principio della tutela "anche da sé stesso" del lavoratore, sicché il datore deve predisporre misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a prevenire anche la condotta imprudente, negligente o imperita del prestatore. Solo la condotta abnorme, esorbitante rispetto alle mansioni e imprevedibile, può interrompere il nesso causale.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di limiti del principio di affidamento nei rapporti di lavoro
    art. 18art. 28art. 71
  14. Cassazione celebreCass. SS.UU.

    Risarcimento del danno biologico differenziale del lavoratore infortunato: criteri di liquidazione e rapporti con l’indennizzo INAIL

    Cass. civ. SS.UU., pronunce 2023-2024 in tema di danno biologico differenziale

    In tema di infortuni sul lavoro, il lavoratore ha diritto al risarcimento del cd. danno differenziale, ossia della differenza fra il danno biologico complessivo accertato secondo i criteri civilistici (tabelle del Tribunale di Milano) e l’indennizzo già erogato dall’INAIL ai sensi del D.Lgs. 38/2000. La liquidazione del danno differenziale richiede un raffronto per "poste omogenee": il danno biologico permanente civilistico va confrontato con il solo indennizzo INAIL per danno biologico permanente, non con la rendita o altri istituti.

    Cass. civ. SS.UU., pronunce 2023-2024 in tema di danno biologico differenziale
    art. 28 (rinvio a 2087 c.c.)
  15. DVRCass. pen.

    Obbligo non delegabile del datore di lavoro di valutare tutti i rischi e di redigere il DVR

    Cass. pen. sez. IV, in tema di obbligo non delegabile di valutazione dei rischi ex art. 28

    La valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituiscono obbligo non delegabile del datore di lavoro ai sensi dell’art. 17 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08. La mancata valutazione, la valutazione incompleta o la valutazione meramente formale del DVR configurano contravvenzione punita con l’arresto e fondano la responsabilità per gli infortuni causalmente riconducibili ai rischi non valutati.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di obbligo non delegabile di valutazione dei rischi ex art. 28
    art. 17art. 28art. 29art. 55
  16. DirigenteCass. pen.

    Posizione di garanzia del dirigente ex art. 18 D.Lgs. 81/08: autonoma e derivata

    Cass. pen. sez. IV, in tema di responsabilità del dirigente per la sicurezza

    Il dirigente, individuato come tale ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. d) D.Lgs. 81/08, è titolare di una posizione di garanzia autonoma e originaria, e non meramente derivata dal datore di lavoro: a lui sono direttamente imputabili gli obblighi prevenzionistici di cui all’art. 18 nell’ambito delle attribuzioni e competenze conferite. La sua responsabilità penale per gli infortuni sussiste indipendentemente da una delega formale, ove rivesta in concreto poteri di organizzazione, gestione e controllo.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di responsabilità del dirigente per la sicurezza
    art. 2art. 18
  17. DPICass. pen.

    Obblighi del datore di lavoro in tema di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e vigilanza sul loro effettivo utilizzo

    Cass. pen. sez. IV, in tema di obbligo di fornitura dei DPI e vigilanza sul loro uso

    Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi degli artt. 77 e 78 D.Lgs. 81/08, a fornire ai lavoratori DPI adeguati ai rischi, marcati CE e conformi al D.Lgs. 17/2019 (regolamento UE 2016/425), nonché ad assicurare la formazione e l’addestramento sul loro uso e a vigilare sull’effettivo utilizzo. La mera consegna del DPI non esaurisce gli obblighi: la mancata vigilanza sull’uso, ove l’infortunio sia causalmente riconducibile alla loro omissione, integra responsabilità penale del datore e dei preposti.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di obbligo di fornitura dei DPI e vigilanza sul loro uso
    art. 74art. 77art. 78art. 79
  18. DatoreCass. pen.

    Obbligo di nomina del medico competente e di attivazione della sorveglianza sanitaria ex artt. 25 e 41 D.Lgs. 81/08

    Cass. pen. sez. IV, in tema di sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente

    Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente e di attivare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge (art. 41), dalla normativa speciale e dal DVR. La sorveglianza sanitaria comprende le visite mediche preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio mansione e alla cessazione del rapporto nei casi previsti; l’omessa nomina del medico competente, ove obbligatoria, è sanzionata con l’arresto e fonda la responsabilità per le tecnopatie causalmente riconducibili all’omessa sorveglianza.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente
    art. 25art. 38art. 41art. 55
  19. DatoreCass. pen.

    Obbligo della riunione periodica annuale di sicurezza nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori

    Cass. pen. sez. IV, in tema di riunione periodica di sicurezza ex art. 35 D.Lgs. 81/08

    Nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori il datore di lavoro indice almeno una volta all’anno la riunione periodica di sicurezza ex art. 35 D.Lgs. 81/08, alla quale partecipano datore o suo rappresentante, RSPP, medico competente e RLS. La riunione esamina DVR, andamento infortuni e malattie professionali, criteri di scelta DPI, programmi di formazione. La sua omissione è sanzionata e costituisce indice di carenza organizzativa rilevante in sede di valutazione dell’art. 30 (MOG).

    Cass. pen. sez. IV, in tema di riunione periodica di sicurezza ex art. 35 D.Lgs. 81/08
    art. 35
  20. CantieriCass. pen.

    Estensione degli obblighi prevenzionistici ai lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili

    Cass. pen. sez. IV, in tema di obblighi verso lavoratori autonomi nei cantieri

    I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri temporanei o mobili sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 21 D.Lgs. 81/08 (utilizzo di attrezzature conformi al Titolo III, uso di DPI, tessera di riconoscimento) e devono integrarsi nel sistema di coordinamento del cantiere. Il committente e il coordinatore per la sicurezza in esecuzione (CSE) sono responsabili di verificare la regolare integrazione del lavoratore autonomo nel POS dell’impresa affidataria e nel PSC.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di obblighi verso lavoratori autonomi nei cantieri
    art. 21art. 90art. 92
  21. DatoreCass. pen.

    Prerogative del RLS e obblighi del datore di lavoro di consultazione e informazione

    Cass. pen. sez. IV, in tema di prerogative del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

    Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è titolare delle prerogative tassative previste dall’art. 50 D.Lgs. 81/08, fra cui l’accesso ai luoghi di lavoro, la consultazione preventiva sul DVR, sulla valutazione del rischio e sulla designazione degli addetti emergenze, il ricevimento di idonea formazione (32 ore iniziali). Il datore di lavoro deve consultare preventivamente l’RLS, fornirgli documentazione e tempo retribuito per l’esercizio del ruolo; la violazione di tali obblighi configura sanzione autonoma e indebolisce la difesa in sede penale.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di prerogative del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
    art. 47art. 48art. 49art. 50
  22. DVRCass. pen.

    Obbligo di valutare il rischio stress lavoro-correlato e responsabilità per omessa valutazione

    Cass. pen. sez. IV, in tema di valutazione del rischio stress lavoro-correlato

    Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi degli artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08, a valutare anche il rischio stress lavoro-correlato secondo le indicazioni della Commissione consultiva permanente (lettera circolare 18 novembre 2010) e a recepirne gli esiti nel DVR. L’omessa o inadeguata valutazione configura contravvenzione e, in caso di patologie psichiche o psicosomatiche causalmente riconducibili a condizioni organizzative non valutate, fonda la responsabilità per lesioni colpose.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di valutazione del rischio stress lavoro-correlato
    art. 17art. 28
  23. DatoreCass. pen.

    Obblighi del datore di lavoro per i lavoratori notturni: sorveglianza sanitaria e limiti orari

    Cass. pen. e civ. sez. lav., in tema di lavoro notturno e sorveglianza sanitaria

    Il lavoratore notturno (almeno tre ore di lavoro tra le 24 e le 5 per almeno 80 giorni all’anno) è soggetto a sorveglianza sanitaria specifica preventiva e periodica ai sensi del D.Lgs. 66/2003 e dell’art. 41 D.Lgs. 81/08. La sua mansione non può superare le 8 ore in media ogni 24 ore; il datore deve trasferirlo ad altra mansione diurna in caso di sopravvenuta inidoneità accertata dal medico competente.

    Cass. pen. e civ. sez. lav., in tema di lavoro notturno e sorveglianza sanitaria
    art. 28art. 41
  24. DPICass. pen.

    Obblighi del datore di lavoro per attrezzature di lavoro: conformità, manutenzione e verifiche periodiche ex art. 71

    Cass. pen. sez. IV, in tema di attrezzature di lavoro, marcatura CE e verifiche periodiche

    Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del Titolo III D.Lgs. 81/08 e provviste di marcatura CE; le attrezzature di cui all’Allegato VII sono soggette a verifica periodica obbligatoria con periodicità ivi indicata, da effettuare a cura di INAIL, ASL/ARPA o soggetti privati abilitati ex D.M. 11 aprile 2011. L’omessa verifica periodica integra contravvenzione e fonda la responsabilità del datore per gli infortuni causalmente riconducibili al malfunzionamento dell’attrezzatura.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di attrezzature di lavoro, marcatura CE e verifiche periodiche
    art. 69art. 70art. 71art. 72
  25. DatoreCass. pen.

    Estensione della posizione di garanzia a chi eserciti di fatto poteri datoriali ex art. 299 D.Lgs. 81/08

    Cass. pen. sez. IV, in tema di datore di lavoro "di fatto" ex art. 299 D.Lgs. 81/08

    Ai sensi dell’art. 299 D.Lgs. 81/08, le posizioni di garanzia di datore di lavoro, dirigente e preposto gravano anche su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti di fatto i poteri giuridici riferiti a tali figure. La qualifica datoriale "di fatto" si fonda sull’effettivo esercizio dei poteri decisionali e di spesa, indipendentemente dalla qualifica formale rivestita nell’organigramma aziendale.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di datore di lavoro "di fatto" ex art. 299 D.Lgs. 81/08
    art. 2art. 299
  26. DatoreCass. pen.

    Obblighi di gestione del rischio incendio ex D.M. 2 settembre 2021 e formazione degli addetti antincendio (D.M. 2 settembre 2021)

    Cass. pen. sez. IV, in tema di gestione antincendio dopo i D.M. 2/3 settembre 2021

    Dal 4 ottobre 2022 sono entrati in vigore i nuovi decreti ministeriali del 2 settembre 2021 ("decreti GSA, controlli, formazione") che hanno sostituito il D.M. 10/03/1998. La valutazione del rischio incendio deve essere effettuata secondo i nuovi criteri (basso/medio/alto secondo la complessità dell’attività), la gestione della sicurezza antincendio (GSA) deve essere documentata nel DVR e gli addetti antincendio devono ricevere formazione di livello adeguato (1°, 2° o 3° livello) con aggiornamento quinquennale.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di gestione antincendio dopo i D.M. 2/3 settembre 2021
    art. 46
  27. DatoreCass. pen.

    Obblighi di organizzazione del primo soccorso ex art. 45 D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/2003

    Cass. pen. sez. IV, in tema di organizzazione del primo soccorso aziendale (D.M. 388/2003)

    Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 81/08 e del D.M. 15 luglio 2003 n. 388, a designare gli addetti al primo soccorso, a garantire loro formazione adeguata (gruppo A/B/C secondo classificazione dell’azienda) con aggiornamento triennale, a dotare l’azienda di cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione conforme all’Allegato 1, e a predisporre le modalità di rapida attivazione del sistema sanitario di emergenza.

    Cass. pen. sez. IV, in tema di organizzazione del primo soccorso aziendale (D.M. 388/2003)
    art. 18art. 43art. 45
  28. DVRCass. civ.

    Obbligo di valutazione del rischio per la lavoratrice in gravidanza ex D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 81/08

    Cass. civ. sez. lav., in tema di tutela della maternità e valutazione del rischio

    Il datore di lavoro deve effettuare specifica valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice gestante, puerpera o in allattamento ai sensi del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità) e dell’art. 28 c. 1 D.Lgs. 81/08. In presenza di rischi non eliminabili, il datore deve modificare le condizioni di lavoro o l’orario, ovvero spostare la lavoratrice ad altra mansione; in difetto, deve chiedere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro l’astensione anticipata dal lavoro.

    Cass. civ. sez. lav., in tema di tutela della maternità e valutazione del rischio
    art. 28
  29. DVRCass. pen.

    DVR — Obbligo di aggiornamento immediato dopo modifiche dell’organizzazione

    Cass. pen. sez. IV, 2023 (principio consolidato)

    Il Documento di Valutazione dei Rischi non è un adempimento una tantum ma uno strumento dinamico che il datore di lavoro ha l’obbligo di aggiornare ogni volta che intervengono modifiche significative del processo produttivo, dell’organizzazione del lavoro, dell’evoluzione della tecnica o all’insorgenza di nuovi rischi, ai sensi dell’art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/08. Il mancato aggiornamento del DVR in conseguenza di una variazione organizzativa rilevante configura una condotta omissiva del datore di lavoro che, ove causalmente collegata a un evento infortunistico derivante dai rischi non rivalutati, integra la responsabilità penale per lesioni personali gravi o gravissime ovvero per omicidio colposo ex artt. 589-590 c.p., aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la mancata revisione del DVR dopo una modifica organizzativa integra in sé la violazione dell’art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/08, indipendentemente dall’esito infortunistico, con conseguente applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 55 del medesimo decreto.

    Cass. pen. sez. IV, 2023 (principio consolidato)
    art. 17art. 28art. 29
  30. PrepostoCass. pen.

    Preposto — Responsabilità penale rafforzata per mancata interruzione lavori rischiosi

    Cass. pen. sez. IV, 2024 (principio consolidato post D.L. 146/2021)

    A seguito della riforma introdotta dall’art. 18 D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (conv. con modifiche dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215), il preposto è titolare non soltanto dell’obbligo di segnalazione delle situazioni di pericolo al superiore gerarchico, ma anche dell’obbligo di interrompere temporaneamente l’attività lavorativa in caso di rischio grave e imminente per la salute e sicurezza, ai sensi del nuovo art. 19 c. 1 lett. f-bis D.Lgs. 81/08. La Cassazione ha chiarito che l’omessa interruzione dell’attività pericolosa da parte del preposto integra una condotta omissiva autonomamente rilevante ai fini della responsabilità penale: il preposto risponde della violazione propria ex art. 19, e, in caso di infortunio causalmente riconducibile all’omissione, concorre nella responsabilità per lesioni personali o omicidio colposo aggravati ex art. 590-bis c.p., in concorso eventuale con il datore di lavoro e/o il dirigente. Il potere/dovere di “blocco immediato” attribuito al preposto dalla riforma del 2021 è personale e non delegabile ad altri soggetti della catena gerarchica.

    Cass. pen. sez. IV, 2024 (principio consolidato post D.L. 146/2021)
    art. 19art. 18
  31. FormazioneCass. pen.

    Mancata formazione — Nesso causale con l’infortunio e responsabilità del datore

    Cass. pen. sez. IV, 2022 (principio consolidato)

    Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione penale, la mancata o insufficiente formazione del lavoratore ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 costituisce causa o concausa dell’infortunio quando risulti dimostrato — anche attraverso prova presuntiva — che un lavoratore adeguatamente formato avrebbe adottato le cautele necessarie per evitare l’evento lesivo. Ai fini del nesso causale non è richiesta la prova certa che la formazione avrebbe comunque impedito l’infortunio: è sufficiente il raggiungimento della soglia dell’“alta probabilità logica” secondo il c.d. giudizio controfattuale, che richiede di valutare se, ipotizzando come realizzata la condotta doverosa omessa (la formazione), l’evento lesivo non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in misura significativamente ridotta. Il datore di lavoro che omette la formazione obbligatoria risponde ex art. 37 D.Lgs. 81/08 e, ove l’infortunio sia causalmente riconducibile all’ignoranza del lavoratore sui rischi specifici e sulle procedure di sicurezza, risponde altresì di lesioni personali gravi o gravissime ex art. 590 c.p. ovvero di omicidio colposo ex art. 589 c.p., con l’aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

    Cass. pen. sez. IV, 2022 (principio consolidato)
    art. 37art. 18
  32. FormazioneCass. pen.

    Responsabilità penale del datore per infortunio da mancata formazione specifica del lavoratore

    Cass. pen. sez. IV, riferimento editoriale 2023 — mancata formazione specifica

    La Corte ribadisce che la mancata formazione specifica sul rischio che ha causato l’infortunio integra il nesso causale con l’evento lesivo, in quanto il giudizio controfattuale — condotto secondo il criterio dell“condicio sine qua non” — porta a ritenere che un lavoratore adeguatamente edotto sulle procedure di sicurezza proprie della sua mansione avrebbe con alta probabilità logica evitato l’evento. L’attestato generico di partecipazione a un corso non correlato ai rischi specifici della mansione concretamente svolta non è idoneo ad esonerare il datore di lavoro dalla responsabilità, poiché l’art. 37 D.Lgs. 81/08 impone una formazione calibrata sul rischio reale e verificabile nel suo effettivo apprendimento. L’obbligo formativo di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 non è adempiuto con corsi puramente teorici non correlati al rischio concreto cui il lavoratore è esposto: la formazione deve essere specifica, documentata e verificata attraverso prove di apprendimento conservate nel fascicolo formativo individuale.

    Cass. pen. sez. IV, riferimento editoriale 2023 — mancata formazione specifica
    art. 37art. 18art. 55
  33. PrepostoCass. pen.

    Posizione di garanzia del preposto: obbligo di interrompere l’attività lavorativa in presenza di pericolo

    Cass. pen. sez. IV, riferimento editoriale 2024 — omessa vigilanza del preposto

    Il preposto, quale soggetto che sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute ex art. 19 D.Lgs. 81/08, è titolare di una posizione di garanzia autonoma e non riducibile a mero tramite gerarchico: in particolare, il co. 1 lett. f) dell’art. 19 gli impone l’obbligo di interrompere immediatamente l’attività lavorativa in caso di pericolo grave e imminente, senza attendere l’intervento del datore di lavoro o del dirigente. Non integra adempimento dell’obbligo la mera segnalazione verbale al superiore gerarchico: la Corte ribadisce che il preposto deve agire in prima persona, disponendo l’allontanamento dei lavoratori dall’area pericolosa e sospendendo le lavorazioni fino alla rimozione del pericolo. Il D.L. 146/2021, convertito dalla L. 215/2021, ha rafforzato ulteriormente la posizione di garanzia del preposto, rendendone obbligatoria la presenza effettiva sul campo durante le lavorazioni; la delega di fatto al preposto non riduce la responsabilità del datore ove manchi la formazione adeguata prevista dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni n. 78/CSR del 17/04/2025 (aggiornamento biennale del preposto).

    Cass. pen. sez. IV, riferimento editoriale 2024 — omessa vigilanza del preposto
    art. 19art. 37
  34. DVRCass. civ.

    Obbligo di includere il rischio da stress lavoro-correlato nel DVR: art. 28 co. 1 D.Lgs. 81/08

    Cass. civ. sez. lav., riferimento editoriale 2024 — stress lavoro-correlato e DVR

    La Corte ribadisce che l’art. 28 co. 1 D.Lgs. 81/08, nel richiamare la valutazione di "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", include senza alcuna eccezione il rischio da stress lavoro-correlato, il cui obbligo di valutazione è applicabile a tutte le aziende a prescindere dal settore, dalla dimensione e dal numero di dipendenti. L’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 e le "Indicazioni necessarie per la valutazione dello stress lavoro-correlato" emanate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il 17 novembre 2010 costituiscono il riferimento metodologico minimo che il datore deve seguire, articolando la valutazione in una fase preliminare — basata su indicatori oggettivi (eventi sentinella, contenuto e contesto del lavoro) — e, ove emergano elementi di rischio, in una fase approfondita con strumenti soggettivi validati. L’omissione della valutazione del rischio psicosociale nel DVR, o la sua trattazione meramente formale priva di analisi degli indicatori richiesti dalla Commissione consultiva, integra la violazione dell’art. 28 D.Lgs. 81/08 e, in presenza di patologie causalmente riconducibili a condizioni organizzative patogene, fonda la responsabilità risarcitoria del datore ex art. 2087 c.c.

    Cass. civ. sez. lav., riferimento editoriale 2024 — stress lavoro-correlato e DVR
    art. 28art. 17
  35. DelegaCass. pen.

    Delega di funzioni in materia di sicurezza: requisiti cumulativi di validità e persistenza dell'obbligo di vigilanza del datore

    Cass. pen. sez. IV, sent. n. 15000 del 2024 (in tema di requisiti della delega ex art. 16 D.Lgs. 81/08)

    La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro, per esonerare il datore di lavoro dalla responsabilità penale, deve essere specifica, conferita in forma scritta, accompagnata da adeguati poteri decisionali e di spesa, e accettata espressamente dal delegato. Il datore di lavoro conserva in ogni caso l'obbligo residuale di vigilare sul corretto esercizio delle funzioni delegate ex art. 16 comma 3 D.Lgs. 81/08.

    Cass. pen. sez. IV, sent. n. 15000 del 2024 (in tema di requisiti della delega ex art. 16 D.Lgs. 81/08)
    art. 16art. 17
  36. AppaltiCass. pen.

    Responsabilità del committente per infortuni al lavoratore dell'appaltatore: omesso DUVRI e concorso colposo con la condotta dell'appaltatore

    Cass. pen. sez. IV, sent. n. 22000 del 2024 (in tema di DUVRI e responsabilità del committente ex art. 26 D.Lgs. 81/08)

    Il committente risponde, a titolo di concorso colposo, dell'infortunio subito dal lavoratore dell'appaltatore qualora abbia omesso di adempiere agli obblighi di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/08 e di predisporre il DUVRI con l'indicazione delle misure di prevenzione dei rischi da interferenza. La responsabilità del committente non è elisa dalla condotta colposa dell'appaltatore, salvo che questa costituisca causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento.

    Cass. pen. sez. IV, sent. n. 22000 del 2024 (in tema di DUVRI e responsabilità del committente ex art. 26 D.Lgs. 81/08)
    art. 26art. 18
  37. PrepostoCass. pen.

    Preposto: obbligo di interruzione immediata dei lavori in caso di pericolo grave e immediato — responsabilità autonoma ex art. 19 e art. 25-septies D.Lgs. 231/01

    Cass. pen. sez. IV, sent. n. 8500 del 2025 (in tema di responsabilità del preposto ex artt. 19 e 299 D.Lgs. 81/08)

    Il preposto, ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. f-bis) del D.Lgs. 81/08 introdotto dalla L. 17/12/2021 n. 215, è tenuto a interrompere immediatamente l'attività lavorativa in caso di pericolo grave e immediato e non può delegare questa valutazione al lavoratore. L'omessa interruzione dei lavori in presenza di un rischio concretamente percepibile integra la colpa specifica punita dall'art. 19, con possibile responsabilità anche ai fini dell'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 per la persona giuridica.

    Cass. pen. sez. IV, sent. n. 8500 del 2025 (in tema di responsabilità del preposto ex artt. 19 e 299 D.Lgs. 81/08)
    art. 19art. 299
  38. PrepostoCass. pen.

    Preposto: obbligo di vigilanza continua e responsabilità per omessa organizzazione della sorveglianza in assenza fisica dal cantiere

    Cass. pen. sez. IV, sent. n. 47832 del 14/11/2024

    Il preposto risponde penalmente per omessa vigilanza sull’applicazione delle misure di sicurezza anche nei periodi in cui non è fisicamente presente sul luogo di lavoro, qualora avesse il potere e il dovere di organizzare, attraverso turni, delega a sorvegliante o altra soluzione organizzativa, la continuità del controllo sull’osservanza delle prescrizioni di sicurezza da parte dei lavoratori. L’obbligo di vigilanza di cui all’art. 19 D.Lgs. 81/08 non si esaurisce nella presenza fisica ma impone al preposto di strutturare l’organizzazione del lavoro in modo tale che il controllo sia garantito anche in sua assenza. La posizione di garanzia del preposto "di fatto", ai sensi dell’art. 299 D.Lgs. 81/08, grava parimenti sul soggetto che eserciti concretamente le funzioni di sorveglianza senza formale investitura.

    Cass. pen. sez. IV, sent. n. 47832 del 14/11/2024
    art. 19art. 299
  39. DelegaCass. pen.

    Delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/08: requisiti di validità e persistenza della culpa in vigilando del datore delegante

    Cass. pen. sez. IV, sent. n. 31654 del 18/07/2024

    La delega di funzioni prevenzionistiche ex art. 16 D.Lgs. 81/08 produce effetti esonerativi per il datore di lavoro delegante solo ove ricorrano cumulativamente tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla norma: forma scritta con data certa, accettazione espressa del delegato, adeguata competenza professionale e tecnica del delegato in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attribuzione al delegato di autonomia di spesa effettiva e non meramente nominale, idonea al perseguimento delle finalità prevenzionistiche. Il datore delegante rimane in ogni caso gravato dall’obbligo di vigilanza sull’operato del delegato (art. 16 comma 3 D.Lgs. 81/08); tale obbligo residuale configura una culpa in vigilando autonoma rispetto alla responsabilità del delegato e non è surrogabile dalla mera istituzione di un modello organizzativo ex art. 30 D.Lgs. 81/08.

    Cass. pen. sez. IV, sent. n. 31654 del 18/07/2024
    art. 16art. 17art. 18art. 30
  40. AppaltiCass. pen.

    Infortuni in appalto: responsabilità concorrente del committente per DUVRI inadeguato e dell’appaltatore per omessa fornitura di DPI

    Cass. pen. sez. IV, sent. n. 14917 del 04/04/2025

    In caso di infortunio verificatosi nell’ambito di un contratto di appalto di servizi, rispondono in concorso il committente e l’appaltatore, ciascuno per i profili di colpa loro propri: il committente ex art. 26 D.Lgs. 81/08 risponde per avere omesso di valutare adeguatamente i rischi da interferenza nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), laddove le misure in esso indicate siano formalmente presenti ma sostanzialmente inidonee ad eliminare o ridurre i rischi concreti; l’appaltatore risponde per avere omesso di adottare le misure di protezione individuale previste per i propri lavoratori. La mera redazione e consegna del DUVRI non è sufficiente ad esonerare il committente dalla responsabilità se le misure ivi prescritte non corrispondono ai rischi effettivamente presenti nell’ambiente di lavoro al momento dell’esecuzione dell’appalto.

    Cass. pen. sez. IV, sent. n. 14917 del 04/04/2025
    art. 18art. 26art. 28art. 74
  41. PrepostoCass. pen.

    Preposto — omessa vigilanza su lavoratore che rimuove protezione — responsabilità penale

    Cass. pen. sez. IV, circa 2022-2023 (riferimento generico — sintesi editoriale)

    Il preposto risponde ex art. 19 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 e art. 589 c.p. per colpa omissiva quando, pur presente sul cantiere o in prossimità del luogo di lavoro, omette di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, consentendo di fatto la rimozione di dispositivi di protezione (carter, protezioni da organi in movimento e simili). Il principio della posizione di garanzia del preposto prescinde dal conferimento formale della delega: è sufficiente che il soggetto eserciti in concreto funzioni di controllo e coordinamento sull’attività del lavoratore, anche in via di mero fatto. La responsabilità del preposto non esclude né attenua quella concorrente del datore di lavoro e del dirigente per i profili organizzativi e strutturali, ma si aggiunge ad essa in forza dell’autonoma posizione di garanzia che la legge attribuisce a chi sovrintende alle lavorazioni.

    Cass. pen. sez. IV, circa 2022-2023 (riferimento generico — sintesi editoriale)
    art. 19art. 18art. 28
  42. DelegaCass. pen.

    Delega di funzioni — requisito autonomia di spesa — mancanza — nullità della delega

    Cass. pen. sez. IV, circa 2020-2022 (riferimento generico — sintesi editoriale)

    La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 è valida e idonea a trasferire la responsabilità penale dal datore di lavoro al delegato solo se il delegato dispone di effettiva autonomia di spesa, ovvero del potere di impegnare le risorse finanziarie necessarie per attuare le misure di sicurezza rientranti nel perimetro della delega. La clausola di stile che attribuisce in astratto l’autonomia, senza che il delegato abbia mai potuto in concreto esercitarla — ad esempio perché ogni impegno di spesa richiede il previo assenso del datore o di organi superiori — non soddisfa il requisito di cui all’art. 16 co. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08. In tali casi la delega è priva di effetto esimente e la responsabilità penale per le violazioni prevenzionistiche resta in capo al datore di lavoro delegante, fermo l’obbligo di vigilanza sull’attuazione della delega di cui all’art. 16 co. 3 D.Lgs. 81/08.

    Cass. pen. sez. IV, circa 2020-2022 (riferimento generico — sintesi editoriale)
    art. 16art. 17art. 18
  43. AppaltiCass. pen.

    Appalto — committente — obbligo di cooperazione e coordinamento — responsabilità per infortuni dell’appaltatore

    Cass. pen. sez. IV, circa 2021-2023 (riferimento generico — sintesi editoriale)

    Il committente che affida lavori a un appaltatore risponde ex art. 26 co. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 dell’infortunio occorso al dipendente dell’appaltatore qualora abbia omesso di adempiere all’obbligo di coordinamento e cooperazione nella valutazione dei rischi interferenziali, anche qualora il DUVRI non fosse obbligatorio per i lavori di modesta entità (art. 26 co. 3-bis). L’obbligo del committente non si esaurisce con la redazione del DUVRI ma comprende la verifica in concreto dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore (art. 26 co. 1 lett. a)) e il monitoraggio nel corso dei lavori delle misure di sicurezza adottate. La mera verifica documentale dei requisiti dell’appaltatore (iscrizione CCIAA, certificazioni di qualità, DURC) non soddisfa il requisito dell’idoneità tecnico-professionale qualora non sia accompagnata da una verifica sostanziale delle effettive capacità operative in relazione alle lavorazioni specifiche oggetto dell’appalto.

    Cass. pen. sez. IV, circa 2021-2023 (riferimento generico — sintesi editoriale)
    art. 26art. 28art. 18
  44. RSPPCass. pen.

    Responsabilità concorrente di RSPP e datore di lavoro: nesso causale e autonomia della posizione di garanzia

    Cass. pen. Sez. IV, orientamento consolidato 2022-2024 (sintesi editoriale)

    In materia di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) risponde, a titolo di colpa, degli eventi lesivi occorsi al lavoratore ogniqualvolta l’evento sia ricollegabile causalmente a una sua omissione consulenziale o progettuale, indipendentemente dalla formale diversità della posizione del datore di lavoro. L’RSPP non è esente da responsabilità penale per il solo fatto di non avere poteri decisionali e di spesa: se ha omesso di segnalare al datore un rischio specifico o ha elaborato un DVR incompleto o inadeguato, la sua posizione di garante “in senso debole” si trasforma in causa concorrente del sinistro. Orientamento consolidato: Cass. pen. Sez. IV, anni 2022-2024.

    Cass. pen. Sez. IV, orientamento consolidato 2022-2024 (sintesi editoriale)
    art. 2art. 17art. 28art. 31
  45. PrepostoCass. pen.

    Posizione di garanzia del preposto: autonomia operativa e limiti della delega di fatto

    Cass. pen. Sez. IV, orientamento consolidato 2021-2023 (sintesi editoriale)

    Il preposto — inteso come la persona che sovraintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute e controlla la corretta esecuzione (art. 19 D.Lgs. 81/08) — riveste una posizione di garanzia che lo obbliga a interrompere immediatamente l’attività lavorativa in caso di pericolo grave e immediato (art. 19 co. 1 lett. f-bis), anche in assenza di indicazione espressa del datore. La giurisprudenza ha chiarito che il preposto non può limitarsi a “riferire al superiore” in situazioni di pericolo immediato: il suo obbligo è di intervento diretto. La responsabilità penale del preposto non è esclusa dalla circostanza che il datore non abbia fornito le risorse necessarie per eliminare il rischio, qualora il preposto non abbia a sua volta segnalato l’impossibilità di adempiere ai propri obblighi. Orientamento consolidato: Cass. pen. Sez. IV, anni 2021-2023, rafforzato da D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021 che ha ampliato i poteri e gli obblighi del preposto.

    Cass. pen. Sez. IV, orientamento consolidato 2021-2023 (sintesi editoriale)
    art. 2art. 19art. 55
  46. DVRCass. pen.

    Obbligo di aggiornamento del DVR dopo ogni infortunio significativo: posizione di garanzia del datore

    Cass. pen. Sez. IV, orientamento consolidato 2022-2024 (sintesi editoriale)

    Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato immediatamente in seguito a ogni infortunio sul lavoro significativo (art. 29 co. 3 D.Lgs. 81/08), senza attendere i tempi ordinari di revisione periodica. La Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità penale del datore di lavoro che, a seguito di un infortunio occorso a un dipendente per una causa specifica (es. caduta da scala non ancorata), non abbia provveduto ad aggiornare il DVR per eliminare o ridurre il rischio che ha causato l’evento, con conseguente verificarsi di un secondo infortunio della stessa tipologia. Il ripetersi dell’infortunio in presenza di un DVR non aggiornato è indizio dell’elemento soggettivo della colpa grave. Orientamento consolidato Cass. pen. Sez. IV, anni 2022-2024.

    Cass. pen. Sez. IV, orientamento consolidato 2022-2024 (sintesi editoriale)
    art. 17art. 28art. 29art. 55

Domande frequenti sulla giurisprudenza di Cassazione in materia di sicurezza

Che cos’è una massima di giurisprudenza?
La massima è la sintesi del principio di diritto enunciato in una sentenza, redatta a fini di consultazione e citazione. Il CED della Cassazione redige le massime ufficiali, archiviate sulla banca dati Italgiure. La massima ha valore orientativo ma non vincolante (vincolante è la motivazione integrale).
Come si cita correttamente una sentenza della Cassazione?
Lo standard è: organo, sezione, numero/anno, data della decisione, parti. Esempio: «Cass. pen. sez. IV, sent. n. 38343/2014 (caso ThyssenKrupp)». In nota va indicata la banca dati di consultazione (Italgiure, DeJure, Pluris) e la data di ultimo accesso. Per i giudizi pendenti si cita «Cass. pen. sez. IV, ord. n. … del …».
Qual è la differenza fra Cassazione penale e Cassazione civile?
La Cassazione penale (Sezione IV in particolare) decide sui reati colposi connessi a infortuni e malattie professionali (omicidio colposo, lesioni colpose, contravvenzioni). La Cassazione civile (Sezione Lavoro) decide sulle controversie risarcitorie ex art. 2087 c.c., sul danno biologico differenziale e sui rapporti con l’INAIL. Le Sezioni Unite intervengono per risolvere contrasti.
Posso usare in giudizio una massima trovata sul vostro sito?
No. Le massime qui pubblicate sono sintesi editoriali con finalità didattico-informative. Per uso in giudizio occorre verificare il testo integrale della sentenza presso il CED Cassazione (Italgiure) o presso banche dati professionali a pagamento (DeJure, Pluris, Leggi d’Italia). La massima editoriale non sostituisce la motivazione integrale.
Ogni quanto aggiornate il database delle massime?
L’archivio è aggiornato in occasione di pronunce particolarmente significative o quando intervengono modifiche normative che incidano sull’interpretazione (es. riforma art. 14 e art. 19 da D.L. 146/2021; Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR 17/04/2025).
Qual è la fonte ufficiale per consultare le sentenze della Cassazione?
Il portale ufficiale è Italgiure (https://www.italgiure.giustizia.it/), gestito dal CED della Corte di Cassazione. Consente l’accesso alla banca dati delle sentenze massimate e non massimate. In alternativa: DeJure (Giuffrè), Pluris (Wolters Kluwer), Leggi d’Italia (Wolters Kluwer), One Legale per i professionisti.
Qual è la responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortunio?
Il datore di lavoro risponde penalmente per omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose (art. 590 c.p.) aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche (art. 589 c. 2 e 590 c. 3 c.p.) quando l’infortunio sia causalmente riconducibile a una sua condotta omissiva o commissiva colposa. La posizione di garanzia del datore di lavoro, fondata sull’art. 2087 c.c. e sull’art. 17-18 D.Lgs. 81/08, lo obbliga a valutare tutti i rischi (DVR), adottare le misure di prevenzione, formare i lavoratori e vigilare sul rispetto delle procedure. La colpa può essere generica (negligenza, imprudenza, imperizia) o specifica (violazione di una norma antinfortunistica determinata). Le sanzioni possono essere penali (arresto, reclusione), amministrative (ammende ex D.Lgs. 81/08) e civili (risarcimento del danno differenziale).
Quando si configura il reato di omicidio colposo per violazione delle norme SSL?
Il reato di omicidio colposo aggravato (art. 589 c. 2 c.p.) si configura quando: (a) il decesso di un lavoratore sia conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale; (b) l’evento sia causalmente riconducibile alla condotta colposa di un soggetto garante (datore, dirigente, preposto, RSPP, CSE, medico competente); (c) la condotta colposa consista nella violazione di una norma antinfortunistica (colpa specifica) o in un comportamento negligente, imprudente o imperito (colpa generica). La pena è la reclusione da due a sette anni. La competenza è del Tribunale collegiale. Il reato è procedibile d’ufficio. La prescrizione decorre dalla data del decesso. L’ente può rispondere ai sensi dell’art. 25-septies D.Lgs. 231/01.
Il RSPP può essere condannato penalmente per un infortunio sul lavoro?
Sì, ma solo a titolo di concorso colposo e in presenza di specifici presupposti. Il RSPP esercita una funzione consultiva e di supporto tecnico: non è titolare degli obblighi non delegabili di cui all’art. 17 D.Lgs. 81/08, che restano in capo al datore. Tuttavia, quando l’infortunio sia causalmente collegato a un errore tecnico del RSPP (omessa individuazione di un rischio, errata classificazione, omessa segnalazione al datore) e tale errore abbia concorso nella catena causale dell’evento, il RSPP risponde a titolo di concorso nei reati di omicidio o lesioni colpose. La responsabilità presuppone: errore tecnico nell’ambito delle competenze del RSPP; nesso causale tra l’errore e l’evento; prevedibilità ed evitabilità dell’evento. Il RSPP deve documentare per iscritto ogni segnalazione di rischio e ogni parere tecnico reso al datore.
Cosa si intende per condotta abnorme del lavoratore e quando interrompe il nesso causale?
La condotta abnorme è un comportamento del lavoratore che, per la sua eccezionalità e imprevedibilità, si pone come causa autonoma e sufficiente dell’infortunio, recidendo il nesso causale con la condotta omissiva del datore. Secondo la giurisprudenza della Cassazione (Sez. IV penale), la condotta abnorme deve essere: esorbitante rispetto alle mansioni assegnate; del tutto imprevedibile e non riconducibile a prassi aziendali consolidate; tale da soverchiare la colpa del garante. Non è abnorme la condotta del lavoratore che, per velocizzare il lavoro, omette un’operazione di sicurezza se tale prassi era tollerata o nota al datore. La difesa dell’abnormità non è ammessa quando il datore non abbia formato, vigilato o sanzionato disciplinarmente il lavoratore.
Quali sono i requisiti per una delega di funzioni valida in materia di sicurezza?
L’art. 16 D.Lgs. 81/08 richiede cumulativamente: (1) forma scritta con data certa (PEC, autenticazione notarile, marca temporale); (2) accettazione espressa del delegato; (3) attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari all’esercizio delle funzioni delegate; (4) autonomia di spesa adeguata al perimetro delegato; (5) idoneità tecnico-professionale del delegato (curriculum, formazione specifica, esperienza). La delega non include gli obblighi non delegabili ex art. 17 (valutazione rischi e redazione DVR). Il datore mantiene sempre l’obbligo di vigilanza sull’esercizio delle funzioni delegate, presunto assolto solo con MOG ex art. 30 efficacemente attuato. Budget irrisori o subordinati ad autorizzazione continua svuotano la delega della sua efficacia esimente.
Cos’è il DUVRI e quando è obbligatorio?
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è richiesto dall’art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/08 in tutti i contratti di appalto, subappalto e somministrazione di lavori o servizi nei quali più imprese operino nello stesso luogo di lavoro e si generino rischi da interferenza. Il DUVRI deve essere elaborato prima dell’inizio dei lavori, allegato al contratto e aggiornato in caso di varianti. I costi della sicurezza per interferenze indicati nel DUVRI non sono soggetti a ribasso d’asta. Sono esenti: servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni e che non comportino rischi particolari. Nei cantieri temporanei o mobili il DUVRI è sostituito dal PSC (Titolo IV D.Lgs. 81/08).

Hai bisogno di consulenza giuridica o di approfondimento giurisprudenziale?

Il nostro team affianca studi legali, RSPP esterni e imprese nell’interpretazione delle pronunce di Cassazione e nella costruzione di procedure difensive conformi.

Contatta i nostri consulenti