In sintesi (TL;DR)
Il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 è la legge fondamentale italiana sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si articola in 13 Titoli e 51 Allegati tecnici e disciplina obblighi, soggetti, sanzioni penali e amministrative.
Si applica a tutti i settori, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori (subordinati, autonomi, soci, collaboratori). Il datore di lavoro deve valutare i rischi, redigere il DVR e garantire formazione e sorveglianza sanitaria. Le violazioni più gravi sono punite con arresto fino a sei mesi e con la sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14).
- Norma
- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)
- Pubblicazione
- Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — Suppl. Ord. n. 108
- Entrata in vigore
- 15 maggio 2008 (con decorrenze differite per alcune disposizioni)
- Aggiornamenti rilevanti
- D.Lgs 106/2009; D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021); L. 215/2021; D.L. 19/2024 (conv. L. 56/2024 — patente a crediti); Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025.
- Sanzioni penali
- Contravvenzionali (arresto fino a 6 mesi e/o ammenda), estinguibili ex D.Lgs 758/1994 mediante prescrizione e pagamento.
- Sanzioni amministrative
- Da poche centinaia a diverse migliaia di euro a seconda della fattispecie; sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14.
Cos’è il D.Lgs 81/08
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro: un corpus organico che ha riunito, coordinato e in larga parte sostituito la frammentata legislazione previgente, in primo luogo il D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 e i decreti degli anni Cinquanta (D.P.R. 547/1955, D.P.R. 303/1956).
È stato adottato in attuazione della Legge 3 agosto 2007, n. 123, che delegava il Governo a riformare la materia. La pubblicazione originale è in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — Supplemento Ordinario n. 108; l’entrata in vigore generale è fissata al 15 maggio 2008. Le successive modifiche più rilevanti sono state introdotte dal D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106 (cosiddetto «correttivo»), dal D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021) e dal D.L. 19/2024 in tema di patente a crediti per i cantieri.
Si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di rischio (art. 3). I destinatari principali sono il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il lavoratore, il RSPP/ASPP, il RLS e il medico competente.
Struttura: 13 Titoli e 51 Allegati
Il Testo Unico è organizzato in 13 Titoli (oltre 300 articoli) e 51 Allegati tecnici, che dettagliano requisiti, valori limite, contenuti minimi della formazione, modelli di documenti e classificazioni (es. agenti biologici, segnaletica, ATEX).
- Titolo I Principi comuni (artt. 1-61) — è il «cuore» della tutela trasversale: definizioni, valutazione, soggetti, formazione, sanzioni.
- Titoli II-IV disciplinano gli ambienti (luoghi di lavoro, attrezzature/DPI, cantieri edili).
- Titoli V-VII regolano segnaletica, movimentazione manuale e videoterminali.
- Titoli VIII-XI coprono i rischi specifici: agenti fisici, chimici, biologici e ATEX.
- Titoli XII-XIII dettano il regime sanzionatorio e le disposizioni finali e transitorie.
I 13 Titoli, articolo per articolo
Per ogni Titolo riportiamo gli articoli di riferimento, l’oggetto e l’impatto pratico per il datore di lavoro: i box <dl> sono pensati per essere estratti anche da motori e assistenti AI.
Principi comuni
È il cuore del Testo Unico: definisce datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, RSPP/ASPP, RLS/RLST e medico competente; disciplina la valutazione di tutti i rischi (art. 28), il DUVRI per appalti e contratti d’opera (art. 26), gli obblighi formativi (artt. 36 e 37) e il sistema sanzionatorio (artt. 55-60).
- Articoli
- artt. 1 – 61
- Oggetto
- Campo di applicazione, definizioni, valutazione dei rischi, soggetti, formazione, sorveglianza sanitaria, sistema sanzionatorio.
- Impatto per il datore di lavoro
- Nomine RSPP, medico competente, addetti emergenze; redazione e aggiornamento del DVR; piano di formazione e informazione.
Luoghi di lavoro
Definisce i requisiti tecnici degli ambienti di lavoro fissi (allegato IV): altezze minime, superfici, aerazione, illuminazione naturale e artificiale, vie e uscite di emergenza, pavimentazione, parapetti, servizi igienici e spogliatoi.
- Articoli
- artt. 62 – 68
- Oggetto
- Requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, vie e uscite di emergenza, microclima, illuminazione, servizi igienico-assistenziali.
- Impatto per il datore di lavoro
- Verifica conformità degli ambienti, segnaletica vie di esodo, manutenzione di porte e impianti, dimensionamento dei servizi.
Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
Disciplina l’uso delle attrezzature di lavoro (Capo I), le abilitazioni specifiche di cui all’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 per attrezzature a rischio, gli impianti e le apparecchiature elettriche (Capo III) e i Dispositivi di Protezione Individuale (Capo II): requisiti, scelta, uso, manutenzione e formazione/addestramento.
- Articoli
- artt. 69 – 87
- Oggetto
- Requisiti delle attrezzature di lavoro, abilitazione operatori, impianti elettrici, DPI (scelta, uso, manutenzione, addestramento).
- Impatto per il datore di lavoro
- Patentini per carrelli/PLE/gru ex Accordo 22/02/2012; verifiche periodiche INAIL/ASL; consegna dei DPI con verbale.
Cantieri temporanei o mobili
È il Titolo dedicato all’edilizia: definisce ruoli (committente, responsabile dei lavori, CSP e CSE), documenti (PSC, POS, fascicolo dell’opera, notifica preliminare) e obblighi specifici (allegati XI – XVIII). Comprende la disciplina dei lavori in quota e dei ponteggi (Capo II) e i requisiti di idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice (art. 90 e allegato XVII), oggi raccordati con la patente a crediti per i cantieri.
- Articoli
- artt. 88 – 160
- Oggetto
- Sicurezza nei cantieri edili: committente, responsabile dei lavori, CSP/CSE, PSC, POS, fascicolo dell’opera, notifica preliminare.
- Impatto per il datore di lavoro
- Nomina coordinatori (≥ 2 imprese), redazione/aggiornamento POS, verifica idoneità tecnico-professionale (allegato XVII), patente a crediti.
Segnaletica di salute e sicurezza
Recepisce la direttiva 92/58/CEE e disciplina la segnaletica permanente e occasionale, le caratteristiche cromatiche, le forme dei cartelli e le modalità di comunicazione gestuale e acustica nei luoghi di lavoro (allegati XXIV – XXXII).
- Articoli
- artt. 161 – 166
- Oggetto
- Segnali di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio e antincendio; segnali luminosi, acustici, gestuali e comunicazione verbale.
- Impatto per il datore di lavoro
- Mappatura della segnaletica, manutenzione dei cartelli, informazione/formazione sui segnali in uso.
Movimentazione manuale dei carichi (MMC)
Si applica alle attività di movimentazione manuale di carichi (sollevamento, traino, spinta, traslazione) che comportano rischi dorso-lombari o da sovraccarico biomeccanico. Richiama esplicitamente le norme tecniche UNI ISO 11228 e fissa i criteri di valutazione, informazione, formazione e addestramento.
- Articoli
- artt. 167 – 171
- Oggetto
- Rischi da movimentazione manuale (dorso-lombari, arti superiori), valutazione, organizzazione del lavoro, sorveglianza sanitaria.
- Impatto per il datore di lavoro
- Valutazione MMC con metodi UNI ISO 11228 (NIOSH, OCRA), formazione specifica, idoneità del medico competente.
Attrezzature munite di videoterminali (VDT)
Si applica a chi utilizza il videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali. Richiede requisiti minimi della postazione (allegato XXXIV), pausa di 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa al VDT e sorveglianza sanitaria con periodicità differenziata in funzione dell’età e dell’idoneità.
- Articoli
- artt. 172 – 179
- Oggetto
- Tutela dei lavoratori VDT: postazione, software, pause (15 min ogni 120 di applicazione continuativa), sorveglianza sanitaria.
- Impatto per il datore di lavoro
- Valutazione ergonomica delle postazioni, pause programmate, sorveglianza biennale/quinquennale, formazione specifica.
Agenti fisici
Capo I disposizioni generali; Capo II rumore (valori d’azione 80/85 dB(A) e limite 87 dB(A)); Capo III vibrazioni mano-braccio e corpo intero; Capo IV CEM con valori limite di esposizione (VLE) e valori d’azione (VA); Capo V ROA (laser, IR, UV).
- Articoli
- artt. 180 – 220
- Oggetto
- Rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici (CEM), radiazioni ottiche artificiali (ROA), microclima e atmosfere iperbariche.
- Impatto per il datore di lavoro
- Misure fonometriche, vibrometriche, calcoli CEM/ROA; piani di riduzione; DPI uditivi; sorveglianza sanitaria al superamento dei valori d’azione.
Sostanze pericolose
Capo I agenti chimici (raccordato con i Regolamenti CE 1907/2006 REACH e 1272/2008 CLP); Capo II agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici, con registro degli esposti; Capo III amianto, con piani di lavoro ex art. 256 notificati all’organo di vigilanza.
- Articoli
- artt. 221 – 265
- Oggetto
- Agenti chimici, cancerogeni/mutageni/reprotossici, amianto: valutazione del rischio, misure tecniche, SDS, sorveglianza sanitaria.
- Impatto per il datore di lavoro
- Censimento sostanze, schede di sicurezza (REACH/CLP), valutazione esposizione, registro esposti, monitoraggio ambientale e biologico.
Esposizione ad agenti biologici
Disciplina la tutela dei lavoratori esposti ad agenti biologici (allegato XLVI, classificazione in 4 gruppi). Si applica con particolare rilievo a sanità, laboratori microbiologici, comparto alimentare, gestione dei rifiuti e zootecnia.
- Articoli
- artt. 266 – 286
- Oggetto
- Classificazione agenti biologici in 4 gruppi, misure di contenimento, sorveglianza sanitaria, vaccinazioni, registro degli esposti.
- Impatto per il datore di lavoro
- Valutazione del rischio biologico (sanità, laboratori, alimentare, agricoltura, gestione rifiuti), piani di emergenza, vaccinazione.
Protezione da atmosfere esplosive (ATEX)
Recepisce la direttiva 1999/92/CE: il datore di lavoro classifica le aree con pericolo di esplosione, redige il Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE) e adotta misure di prevenzione e protezione coerenti con il livello di rischio.
- Articoli
- artt. 287 – 297
- Oggetto
- Classificazione delle zone ATEX (0/1/2 per gas, 20/21/22 per polveri), documento sulla protezione contro le esplosioni, misure tecniche.
- Impatto per il datore di lavoro
- Classificazione delle aree, scelta di attrezzature di categoria adeguata (direttive ATEX 2014/34/UE), formazione specifica del personale.
Disposizioni in materia penale e di procedura penale
Coordina il sistema sanzionatorio del Testo Unico con il D.Lgs 758/1994 (prescrizione e oblazione delle contravvenzioni in materia di lavoro) e regola l’esercizio dei poteri di vigilanza degli organi ispettivi.
- Articoli
- artt. 298 – 303
- Oggetto
- Esercizio dei poteri di vigilanza, prescrizione, estinzione delle contravvenzioni e regime sanzionatorio penale.
- Impatto per il datore di lavoro
- Procedura ex artt. 20-21 D.Lgs 758/1994: prescrizione, adempimento, pagamento in misura ridotta, estinzione del reato.
Disposizioni finali
Contiene le abrogazioni (in particolare del D.Lgs 626/1994 e delle relative disposizioni attuative), le norme transitorie, la copertura finanziaria e la data di entrata in vigore del decreto.
- Articoli
- artt. 304 – 306
- Oggetto
- Abrogazioni espresse, copertura finanziaria, entrata in vigore e clausole di salvaguardia.
- Impatto per il datore di lavoro
- Riferimento per la successione delle norme nel tempo (es. abrogazione del D.Lgs 626/1994) e per le decorrenze degli adempimenti.
Soggetti e responsabilità
Il D.Lgs 81/08 individua una rete di soggetti, ciascuno con un proprio perimetro di obblighi e responsabilità. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione richiede che funzioni e poteri siano effettivi e non solo formali. Per i dottori commercialisti che devono orientare i propri clienti sugli adempimenti, è disponibile la guida operativa D.Lgs 81/08 per commercialisti, che traduce ogni ruolo in azioni concrete da segnalare al cliente.
Datore di lavoro
art. 2, c. 1 lett. b; art. 17; art. 18Titolare del rapporto di lavoro o soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione e i poteri decisionali e di spesa. Ha obblighi non delegabili: valutazione dei rischi e nomina dell’RSPP (art. 17).
Dirigente
art. 2, c. 1 lett. d; art. 18Attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività e vigilando, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali.
Preposto
art. 2, c. 1 lett. e; art. 19 (mod. D.L. 146/2021)Sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, con obbligo di intervento immediato in caso di non conformità (art. 19, c. 1 lett. a).
Lavoratore
art. 2, c. 1 lett. a; art. 20Chi svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, anche senza retribuzione. Ha obblighi di cura, uso corretto delle attrezzature e dei DPI e di segnalazione.
RSPP / ASPP
artt. 31 – 32; D.M. 02/09/2023Responsabile e addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione: requisiti formativi e di aggiornamento differenziati per macro-settore ATECO.
RLS / RLST / RLSSP
artt. 47 – 50Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto o designato; formazione iniziale di 32 ore e aggiornamento annuale (4 o 8 ore in base ai dipendenti).
Medico competente
artt. 38 – 42Sanitario in possesso dei titoli ex art. 38; collabora alla valutazione dei rischi, redige il protocollo sanitario, esprime il giudizio di idoneità.
Coordinatori cantieri (CSP/CSE)
artt. 89, 91, 92; art. 98Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori in cantieri con più imprese; abilitazione e aggiornamento quinquennale di 40 ore.
Formazione obbligatoria
L’art. 37 D.Lgs 81/08 impone formazione, informazione e addestramento adeguati ai rischi. Durata e contenuti sono disciplinati da una serie di Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome:
- Accordo 21/12/2011 — formazione di lavoratori, preposti e dirigenti; formazione del datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP.
- Accordo 22/02/2012 — attrezzature che richiedono specifica abilitazione (carrelli, PLE, gru, trattori).
- Accordo 07/07/2016 — riordino della formazione RSPP, ASPP e datori di lavoro RSPP (moduli A, B di macro-settore e C).
- Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025 — nuovo Accordo unico di riassetto della formazione ex art. 37, c. 2 D.Lgs 81/08. Decorrenze e disposizioni transitorie in fase di attuazione.
Trovi i percorsi formativi obbligatori, organizzati per figura e per settore ATECO, nella sezione corsi obbligatori per codice ATECO e nelle pagine corsi di sicurezza sul lavoro.
Sanzioni penali e amministrative
Il Titolo XII (artt. 298-303) coordina il sistema sanzionatorio con il D.Lgs 19 dicembre 1994, n. 758 in tema di prescrizione e oblazione delle contravvenzioni. Gli importi sono soggetti a rivalutazione periodica ex art. 306, c. 4-bis: i valori in tabella sono indicativi e vanno verificati con il decreto direttoriale vigente.
| Fattispecie | Riferimento | Destinatario | Sanzione |
|---|---|---|---|
| Omessa valutazione dei rischi e omessa redazione del DVR | art. 55, c. 1 lett. a) | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 € a 7.862,44 € (importi base, soggetti a rivalutazione periodica ex art. 306). |
| Mancata nomina del RSPP | art. 55, c. 1 lett. b) | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 € a 7.862,44 €. |
| Omessa formazione e addestramento di lavoratori, preposti, dirigenti | art. 55, c. 5 lett. c) — art. 37 | Datore di lavoro / Dirigente | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 € a 6.388,23 €. |
| Mancata sorveglianza sanitaria | art. 55, c. 5 lett. d) — art. 18, c. 1 lett. g) | Datore di lavoro / Dirigente | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 € a 6.388,23 €. |
| Mancata fornitura di DPI o di attrezzature conformi (titolo III) | artt. 87 e 18, c. 1 lett. d) | Datore di lavoro / Dirigente | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.948,42 € a 7.371,03 € (a seconda della specifica violazione). |
| Violazione degli obblighi del preposto (vigilanza, intervento, segnalazione) | art. 56 — art. 19 | Preposto | Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491,40 € a 1.474,21 € (modificati dal D.L. 146/2021). |
| Violazione degli obblighi del lavoratore (art. 20) | art. 59 | Lavoratore | Arresto fino a 1 mese o ammenda da 245,70 € a 737,10 €. |
| Sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni | art. 14 | Impresa | Provvedimento dell’INL/ASL in caso di lavoro irregolare ≥ 10% o di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza (allegato I). |
| Violazioni in materia di attrezzature di lavoro e DPI (Titolo III) | art. 87 — artt. 69-79 | Datore di lavoro / Dirigente | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.948,42 € a 7.862,44 € per mancata verifica periodica delle attrezzature, uso di attrezzature non conformi o mancata fornitura dei DPI di terza categoria; arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.315,91 € a 5.263,94 € per violazioni di minore gravità (mancata informazione sull’uso delle attrezzature, omessa tenuta del registro di controllo). |
| Violazioni specifiche per cantieri temporanei o mobili (Titolo IV) | art. 157 — artt. 88-160 | Committente / Responsabile dei lavori / CSP / CSE | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.948,42 € a 7.862,44 € per omessa notifica preliminare (art. 99), mancata redazione del PSC (art. 100) o del POS (art. 101), mancata nomina del coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione (artt. 90, 92); arresto fino a 2 mesi o ammenda da 657,96 € a 3.289,78 € per violazioni procedurali di minore gravità. In caso di gravi violazioni elencate nell’allegato I, si applica il provvedimento di sospensione dell’attività del cantiere ex art. 14. |
Fonte degli importi: D.Lgs 81/08 come modificato dal D.L. 146/2021; ultima rivalutazione periodica ex art. 306, c. 4-bis.
Normativa collegata
Accanto al D.Lgs 81/08 operano numerosi provvedimenti che dettagliano obblighi specifici: antincendio, primo soccorso, spazi confinati, attrezzature, lavori elettrici, sostanze chimiche, sistemi di gestione.
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (formazione)
Disciplina durata e contenuti minimi della formazione di lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs 81/08, oltre alla formazione del datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP.
Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 (attrezzature)
Individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (carrelli elevatori, PLE, gru, trattori, escavatori) e i relativi percorsi formativi.
Accordo Stato-Regioni 07/07/2016
Riordina la formazione di RSPP, ASPP e datori di lavoro RSPP, definendo moduli A, B (di macro-settore), C e crediti formativi.
Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025
Nuovo Accordo unico sulla formazione in materia di salute e sicurezza ex art. 37, c. 2 D.Lgs 81/08: riassetto della formazione di datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP/ASPP e coordinatori. Decorrenze attuative in fase di precisazione.
D.M. 02/09/2021 (decreti antincendio)
Pacchetto di tre decreti: gestione della sicurezza antincendio (Decreto GSA), controllo e manutenzione degli impianti (Decreto Controlli) e formazione degli addetti antincendio (Decreto Minicodice).
D.M. 388/2003 (primo soccorso)
Definisce i requisiti del primo soccorso aziendale: classificazione in gruppi A, B e C, contenuti minimi della cassetta/pacchetto, formazione di 12-16 ore con aggiornamento triennale.
D.P.R. 177/2011 (spazi confinati)
Stabilisce i requisiti per le imprese che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: qualificazione, formazione specifica del 100% del personale, DPI dedicati e procedure di lavoro.
D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021)
Ha modificato il D.Lgs 81/08 rafforzando il ruolo del preposto (art. 19), gli obblighi di formazione (art. 37) e introducendo il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14).
D.P.R. 151/2011 (prevenzione incendi)
Disciplina i procedimenti di prevenzione incendi (SCIA antincendio) e l’elenco delle attività soggette ai controlli del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (allegato I).
D.P.R. 462/2001 (impianti di terra)
Disciplina la denuncia e le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione.
Direttiva Macchine 2006/42/CE — Reg. UE 2023/1230
Quadro europeo sui requisiti essenziali di sicurezza delle macchine immesse sul mercato, attestati dalla marcatura CE e dalla relativa documentazione tecnica.
Regolamenti REACH (CE 1907/2006) e CLP (CE 1272/2008)
Normativa europea sulla registrazione, valutazione e classificazione delle sostanze chimiche e sull’etichettatura/imballaggio: alla base delle schede di dati di sicurezza (SDS).
CEI 11-27:2021 (lavori elettrici PES/PAV/PEI)
Norma tecnica per la qualificazione del personale che esegue lavori elettrici sotto tensione, fuori tensione e in prossimità: definisce le figure di PES, PAV e PEI.
UNI EN ISO 45001:2023
Norma volontaria sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL): consente di strutturare in modo organico gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e di accedere ai benefici INAIL (OT23).
UNI ISO 45001:2018 — Sistema di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro
Prima edizione della norma ISO per i sistemi di gestione SSL (SGSL), adottata in Italia da UNI: definisce requisiti e linee guida per eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza, migliorare le prestazioni SSL e cogliere opportunità. Base per la certificazione che dà accesso alle agevolazioni INAIL (OT23) e ai crediti aggiuntivi della patente a crediti ex art. 27 D.Lgs 81/08.
UNI EN ISO 9241-110:2020 — Ergonomia dell'interazione uomo-sistema
Norma tecnica sull'ergonomia dei sistemi interattivi: definisce i principi di progettazione del dialogo (adeguatezza al compito, autodescrittività, conformità alle aspettative, adattabilità, tolleranza agli errori, adeguatezza all'individualizzazione, adeguatezza all'apprendimento). Rilevante per la valutazione delle postazioni VDT ex Titolo VII D.Lgs 81/08 e per la progettazione di software e interfacce utente in ambienti di lavoro.
UNI EN 1005-3:2009 — Sicurezza del macchinario — Forze consigliate per macchine
Norma della serie UNI EN 1005 sui limiti di prestazione fisica umana nell'interazione con i macchinari: specifica i valori raccomandati di forza da applicare con parti del corpo superiori durante l'azionamento di comandi o operazioni su macchine. Integra le norme UNI ISO 11228 per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori ex Titolo VI D.Lgs 81/08.
UNI 11720:2018 — Gestione dell'emergenza — Piani di emergenza
Norma tecnica italiana che fornisce i criteri per la redazione, l'implementazione e il mantenimento dei piani di emergenza nelle organizzazioni: struttura del documento, analisi degli scenari di emergenza, catena di comando, procedure operative, addestramento del personale e verifiche periodiche. Complementare agli obblighi del D.Lgs 81/08 (art. 43 e 45) e del D.M. 02/09/2021 in materia di gestione delle emergenze antincendio.
Accordo CSR del 07/07/2016 (e-learning e formazione a distanza)
Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che ha riordinato la formazione di RSPP, ASPP e datori di lavoro che svolgono i compiti di RSPP (moduli A, B e C) e ha introdotto le prime regole sulla formazione a distanza (FAD/e-learning) in materia di sicurezza sul lavoro: percentuali massime di contenuto erogabile online, requisiti delle piattaforme e tracciamento delle sessioni. Integrato dall'Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025.
Accordo CSR del 22/02/2012 (abilitazione attrezzature)
Individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori: trattori agricoli e forestali, carrelli elevatori semoventi, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru per autocarro, gru a torre, escavatori idraulici, pale caricatrici frontali e altri. Definisce percorsi formativi modulari (teoria + pratica) con aggiornamento quinquennale. Integrato nella struttura unitaria dell'Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025.
Accordo CSR n. 78 del 17/04/2025 — Aggiornamento formazione preposti (6 ore biennali)
L'Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 introduce l'aggiornamento biennale obbligatorio per i preposti: 6 ore ogni due anni in luogo della cadenza quinquennale dell'Accordo 21/12/2011. Per i preposti già formati ai sensi dell'Accordo 2011, la scadenza per adeguarsi al nuovo regime è fissata al 17 ottobre 2026. I contenuti obbligatori includono rischi specifici aziendali, tecniche di vigilanza, poteri di intervento immediato ex art. 19 D.Lgs 81/08 e novità normative del biennio.
D.L. 19/2024 (conv. L. 56/2024) — Patente a punti cantieri edili
Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ha riscritto l'art. 27 D.Lgs 81/08 introducendo la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente è rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in formato digitale mediante domanda telematica; il punteggio iniziale è di 30 crediti (incrementabile fino a 100), con soglia minima operativa a 15 crediti. Requisiti per il rilascio: DURC regolare, DVR redatto, formazione in regola, iscrizione CCIAA, adempimenti contributivi e assicurativi.
D.Lgs 230/1995 (aggiornato) — Radiazioni ionizzanti
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, più volte modificato e integrato (da ultimo dal D.Lgs 101/2020 che ha recepito la Direttiva Euratom 2013/59): disciplina la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Classifica le attività, definisce le zone controllate e sorvegliate, individua le figure dell'esperto qualificato e del medico autorizzato, e fissa gli obblighi di sorveglianza fisica e sanitaria.
Circolare MLPS n. 3/2023 — Chiarimenti aggiornamento RSPP
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 2023 che fornisce chiarimenti interpretativi sull'aggiornamento quinquennale obbligatorio per RSPP e ASPP ai sensi dell'art. 32, c. 6 D.Lgs 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016: criteri di computo delle ore, riconoscimento di eventi formativi equipollenti (convegni, seminari, pubblicazioni scientifiche), modalità di fruizione in e-learning e tracciabilità dei percorsi.
D.M. 02/09/2021 — Nuova normativa antincendio (abrogazione D.M. 10/03/1998)
Pacchetto di tre decreti del Ministro dell'Interno del 2 settembre 2021: Decreto GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio), Decreto Controlli (manutenzione impianti) e Decreto Minicodice (formazione addetti antincendio). Quest'ultimo abroga il D.M. 10 marzo 1998 e ridefinisce tre livelli di rischio incendio (basso, medio, elevato) con percorsi formativi rispettivamente di 4 ore, 8 ore e 16 ore; per i livelli medio e alto è prevista prova pratica obbligatoria con i Vigili del Fuoco o in strutture abilitate.
Regolamento (UE) 2023/1230 del 14 giugno 2023 — Nuovo Regolamento Macchine
Il Regolamento (UE) 2023/1230 (GU UE L 165 del 29 giugno 2023) sostituisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE — e il relativo D.Lgs 17/2010 — a decorrere dal 20 gennaio 2027. Introduce requisiti espliciti per macchine che integrano sistemi di intelligenza artificiale (IA) ad alto rischio ai sensi del Reg. UE 2024/1689 (AI Act), per macchine connesse e collaborative (cobot) con regole su limitazione di forza/potenza e rilevamento della presenza umana, e consente le istruzioni d'uso in formato digitale (QR code o portale web). La marcatura CE rimane obbligatoria. Le macchine immesse sul mercato o messe in servizio prima del 20 gennaio 2027 restano soggette alla Direttiva 2006/42/CE per tutta la loro vita utile, salvo modifiche sostanziali. Impatto formativo: aggiornamento del DVR ex art. 28 D.Lgs 81/08 per le macchine con IA o collaborative, formazione degli addetti all'uso e degli addetti alla manutenzione, revisione del parco macchine nel periodo transitorio 2023-2027.
D.M. 18 ottobre 2023 — Patente a punti nei cantieri temporanei e mobili (art. 27 D.Lgs 81/08)
Il D.M. 18 ottobre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato in attuazione dell'art. 27 D.Lgs 81/08 come riscritto dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (conv. L. 56/2024), definisce il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV D.Lgs 81/08) mediante patente a crediti. Punteggio iniziale: 30 crediti; soglia minima operativa: 15 crediti; massimo raggiungibile: 100 crediti attraverso requisiti aggiuntivi (SGSL certificato UNI EN ISO 45001, modello organizzativo ex art. 30 D.Lgs 81/08, formazione volontaria aggiuntiva, DURC regolare, assenza di sanzioni nel biennio). La patente è rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) su domanda telematica con autocertificazione dei requisiti. Crediti detraibili a seguito di provvedimenti definitivi per violazioni delle norme SSL e di contrasto al lavoro irregolare, con decurtazione integrale per i casi più gravi (infortuni mortali riconducibili a responsabilità dell'impresa). Esonerate dall'obbligo le imprese con attestazione SOA in classifica III o superiore. Operatività: 1° ottobre 2024 (per il regime a regime; il D.M. attuativo operativo è il D.M. 18 settembre 2024, n. 132). Impatto: cantieri edili, verifica idoneità tecnico-professionale ex allegato XVII D.Lgs 81/08, formazione preposti e dirigenti, controllo dei subappaltatori.
Comparazione Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e Rep. 78/CSR 17/04/2025 — Formazione lavoratori sicurezza
Principali differenze tra l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e il nuovo Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 sulla formazione ex art. 37 D.Lgs 81/08. Durate invariate: formazione generale 4 ore + specifica 4/8/12 ore (rischio basso/medio/alto) per lavoratori, 16 ore per dirigenti; aggiornamento lavoratori: 6 ore ogni 5 anni (quinquennale, invariato). Novità preposti: aggiornamento biennale di 6 ore ogni 2 anni (in luogo del quinquennale dell'Accordo 2011); scadenza per adeguamento preposti già formati: 17 ottobre 2026. RENF (Registro Elettronico Nazionale della Formazione): istituito ex novo dall'Accordo 2025, gestito dal Ministero del Lavoro, alimentato obbligatoriamente dai soggetti formatori accreditati per garantire tracciabilità e contrasto agli attestati falsi. Formazione prima dell'assunzione alla mansione: l'Accordo 2025 elimina la finestra di 60 giorni prevista dall'Accordo 2011, imponendo la formazione prima dell'effettivo svolgimento della mansione. Validità attestati pregressi: gli attestati rilasciati ai sensi dell'Accordo 2011 restano validi sino alla scadenza naturale del ciclo formativo; il passaggio al regime dell'Accordo 2025 avviene alla prima scadenza utile secondo le decorrenze attuative definite dall'Accordo stesso e dai decreti ministeriali. E-learning: quote massime di FAD asincrona differenziate per tipologia di corso; requisiti tecnici più stringenti per le piattaforme (identificazione SPID o credenziali univoche, tracciamento sessioni, test non aggirabili); modalità blended (aula + FAD) esplicitamente riconosciuta; registrazione digitale obbligatoria delle presenze con conservazione dei log per almeno 5 anni.
D.M. 18 aprile 2023 — Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione operativa degli Uffici
Il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 aprile 2023 (G.U. n. 113 del 17 maggio 2023), adottato in attuazione del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015), aggiorna i criteri generali di sicurezza antincendio per gli uffici e introduce una procedura semplificata per le attività classificate a basso rischio incendio ai sensi del D.M. 02/09/2021. Il decreto individua misure di prevenzione e protezione proporzionate al profilo di rischio dell’attività lavorativa (affollamento, superficie, presenza di materiali combustibili, caratteristiche strutturali), con particolare attenzione alla gestione operativa della sicurezza antincendio (GSA) durante l’esercizio degli uffici. Per le attività ad ufficio con superficie complessiva fino a 500 m² e rischio incendio basso, è prevista una procedura documentale semplificata che riduce gli adempimenti gestionali rispetto al regime ordinario del D.M. 03/08/2015. Il provvedimento si coordina con il D.P.R. 151/2011 (SCIA antincendio) e con il D.M. 02/09/2021 per la classificazione del livello di rischio e la designazione degli addetti antincendio.
Nota MLPS prot. n. 11561 del 15/09/2023 — Periodicità aggiornamento biennale preposti ex art. 37 c. 7 D.Lgs 81/08
La Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 11561 del 15 settembre 2023, fornisce un chiarimento interpretativo sulla decorrenza del biennio per l’aggiornamento obbligatorio dei preposti introdotto dall’art. 13 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con L. 215/2021), che ha modificato l’art. 37, comma 7, del D.Lgs 81/08. Secondo il Ministero, il biennio decorre dalla data dell’ultimo corso di formazione ricevuto dal preposto — sia esso il corso di formazione iniziale sia l’ultimo aggiornamento effettuato — e non da una data fissa comune a tutti. Ne consegue che ciascun preposto ha una scadenza individuale differenziata in funzione del proprio storico formativo, con l’obbligo per il datore di lavoro di pianificare gli aggiornamenti in modo personalizzato per ciascun soggetto e di aggiornare il piano formativo nel DVR di conseguenza.
D.M. 03/08/2015 — Codice di Prevenzione Incendi e Fire Safety Engineering (FSE)
Il D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) disciplina l'approccio prestazionale alla sicurezza antincendio noto come Fire Safety Engineering (FSE), applicabile obbligatoriamente alle attività soggette al D.P.R. 151/2011 con superficie lorda superiore a 1.000 m² o affollamento massimo superiore a 300 persone. La FSE consente deroghe motivate ai requisiti prescrittivi del Codice mediante modelli di simulazione validati (FDS per la dinamica del fuoco, STEPS o Pathfinder per l'evacuazione) e verifica computazionale. Le misure FSE devono essere recepite nel DVR ex art. 28 D.Lgs 81/08 e nel piano di emergenza ex art. 43.
Circolare INL n. 4/2024 — Procedure ispettive patente a crediti cantieri
Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 2024 sulle modalità di verifica del possesso della patente a crediti durante le ispezioni nei cantieri temporanei e mobili, procedure di adozione del provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs 81/08 in caso di patente assente o punteggio sotto soglia, meccanismo di sospensione automatica della patente al di sotto dei 15 crediti e rimedi giurisdizionali: ricorso al TAR competente ex D.Lgs 104/2010, con istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. per la sospensione degli effetti.
D.Lgs 12 gennaio 2024, n. 25 — Modifica art. 71 D.Lgs 81/08 (attrezzature ante-direttiva)
Il D.Lgs 25/2024 modifica l'art. 71 del D.Lgs 81/08 introducendo l'obbligo di nuova valutazione della conformità ai requisiti minimi dell'allegato V per le attrezzature di lavoro immesse sul mercato prima del 29 dicembre 2009 (ante-direttiva 2006/42/CE) e prive di marcatura CE ai sensi di tale direttiva. Il datore di lavoro deve predisporre un piano di adeguamento con scadenze definite, inserirlo nel programma di miglioramento del DVR e adottare misure di protezione equivalenti per le macchine non ancora adeguate.
Art. 37 c. 14-bis D.Lgs 81/08 — RENF (Registro Elettronico Nazionale della Formazione)
L'art. 37, comma 14-bis, D.Lgs 81/08 (introdotto dal D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021 e attuato dall'Accordo Rep. 78/CSR 17/04/2025) istituisce il Registro Elettronico Nazionale della Formazione (RENF), banca dati gestita dal Ministero del Lavoro nella quale i soggetti formatori accreditati devono trasmettere entro sette giorni dalla conclusione di ogni corso i dati degli attestati rilasciati. L'attivazione del RENF è subordinata a decreti attuativi ministeriali. Attestati non presenti nel RENF sono da considerarsi non validi ai fini dell'art. 37 D.Lgs 81/08, con sanzioni ex art. 55, c. 5 lett. c).
D.Lgs 12 gennaio 2024, n. 4 — Politiche in favore delle persone anziane: implicazioni per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori over 60
Il Decreto Legislativo 12 gennaio 2024, n. 4, recante "Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane" in attuazione della L. 23 marzo 2023, n. 33, prevede all’art. 34 misure volte a favorire la permanenza al lavoro dei lavoratori anziani (over 60) e l’adattamento delle condizioni di lavoro alle loro esigenze fisiche. Il decreto richiama espressamente la necessità di adeguare il protocollo sanitario ex art. 41, comma 1, del D.Lgs 81/08 per i lavoratori anziani, tenendo conto della progressiva riduzione delle capacità funzionali correlata all’età, dei rischi aggiuntivi derivanti da patologie croniche e dell’eventuale assunzione di farmaci incompatibili con la mansione svolta. Il medico competente è tenuto a valutare con frequenza adeguata — e comunque non inferiore a quella stabilita dal protocollo sanitario generale — i lavoratori over 60 esposti a rischi fisici, chimici, ergonomici o da videoterminale, aggiornando il giudizio di idoneità alla mansione specifica in conformità alle indicazioni cliniche e normative. Il datore di lavoro deve recepire le eventuali prescrizioni del medico competente nell’organizzazione del lavoro (riduzione dei carichi, adeguamento dei ritmi, possibilità di lavoro a turni ridotti) e documentarne l’attuazione nel DVR.
Linee guida INAIL 2024 — Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato
Le Linee guida INAIL del 2024 sulla valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato aggiornano gli strumenti metodologici della Commissione consultiva permanente del 18 novembre 2010, introducendo check-list rinnovate per la valutazione preliminare e approfondita, indicatori per settore produttivo (sanità, istruzione, pubblica amministrazione, trasporti, grande distribuzione) e orientamenti per l’integrazione con la norma ISO 45003:2021 sulla gestione dei rischi psicosociali nel lavoro.
D.Lgs 28 giugno 2023 n. 48 — Sicurezza delle infrastrutture stradali (recepimento Direttiva UE 2019/1936)
Il Decreto Legislativo 28 giugno 2023, n. 48 ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1936 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, aggiornando le procedure di audit di sicurezza stradale, ispezioni e classificazione delle tratte ad alto tasso di sinistrosità. Rilevante per le imprese che operano nei cantieri stradali ex Titolo IV D.Lgs 81/08: integra le procedure di PSC e POS con l’analisi dei rischi specifici derivanti dalla vicinanza al traffico veicolare.
Aggiornamenti normativi 2024-2026
Il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro ha subito modifiche sostanziali nel biennio 2024-2026. I tre interventi descritti di seguito — il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori, la patente a crediti per i cantieri e le novità in materia di antincendio e controlli ispettivi — ridisegnano obblighi, durate e strumenti di verifica per datori di lavoro, preposti, imprese edili e lavoratori autonomi.
Accordo Stato-Regioni Rep. n. 78/CSR del 17 aprile 2025
L’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, rep. n. 78/CSR del 17 aprile 2025, sostituisce integralmente l’Accordo del 21 dicembre 2011 e le successive modificazioni, riscrivendo i requisiti di durata, contenuto e modalità di erogazione della formazione ex art. 37, comma 2, del D.Lgs 81/08.
Sul piano strutturale la formazione dei lavoratori è articolata in due moduli distinti. Il primo modulo, detto formazione generale, ha durata di 4 ore ed è erogabile sia in aula sia a distanza (e-learning sincrono o asincrono con verifica finale); affronta i principi del D.Lgs 81/08, i diritti e i doveri dei lavoratori, il sistema istituzionale della prevenzione e il concetto di rischio. Il secondo modulo, detto formazione specifica, è invece calibrato sul livello di rischio dell’attività svolta:
- Rischio basso — 4 ore; settori con esposizioni limitate (es. uffici, commercio al dettaglio non manifatturiero).
- Rischio medio — 8 ore; settori con esposizioni moderate (es. artigianato, alberghiero, ristorazione, agricoltura a bassa meccanizzazione).
- Rischio alto — 12 ore; settori con esposizioni rilevanti (es. edilizia, industria manifatturiera, cave, trasporti, sanità).
Per i preposti l’Accordo introduce un percorso specifico aggiornato che tiene conto delle modifiche apportate al D.Lgs 81/08 dal D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021), in particolare dell’obbligo di intervento immediato del preposto in caso di pericolo grave e imminente (art. 19, comma 1, lett. f-bis). Il percorso di formazione del preposto prevede contenuti aggiuntivi rispetto alla formazione ordinaria del lavoratore, con focus sulle competenze di supervisione, segnalazione e gestione delle emergenze.
Una delle innovazioni più rilevanti dell’Accordo 2025 è l’istituzione del Registro Elettronico Nazionale della Formazione (RENF): una banca dati centralizzata, interoperabile con i sistemi di INAIL e INL, nella quale i soggetti formatori accreditati sono tenuti a registrare i percorsi erogati, le verifiche di apprendimento effettuate e gli attestati rilasciati. Il RENF consente alle autorità di vigilanza di incrociare in tempo reale le posizioni formative dei lavoratori, riducendo il rischio di attestati non corrispondenti a percorsi effettivamente svolti.
Il riconoscimento della formazione pregressa è disciplinato da specifiche disposizioni transitorie: i lavoratori già in possesso di attestati validi rilasciati ai sensi dell’Accordo del 21 dicembre 2011 mantengono la validità fino alla naturale scadenza dei periodi di aggiornamento, salvo che la durata del percorso originario risulti inferiore alle nuove soglie minime per il livello di rischio della mansione.
Per i datori di lavoro la scadenza da monitorare con maggiore attenzione è quella relativa alla fase transitoria: i piani formativi aziendali già programmati prima del 17 aprile 2025 vanno verificati rispetto alla nuova articolazione per livello di rischio, sia per le nuove assunzioni sia per i rinnovi degli aggiornamenti periodici quinquennali. L’Accordo 2025 abroga e sostituisce, per la parte relativa alla formazione ex art. 37, anche le disposizioni interpretative che la Conferenza Stato-Regioni aveva emanato tra il 2013 e il 2022.
Patente a crediti — D.L. 19/2024, conv. L. 56/2024; D.M. 18 settembre 2024, n. 132
Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ha introdotto all’art. 27 del D.Lgs 81/08 il sistema della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), del medesimo decreto. Il sistema è divenuto operativo a partire dal 1° ottobre 2024, come stabilito dal D.M. 18 settembre 2024, n. 132, che ne ha definito le modalità applicative e la gestione informatica.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite il portale istituzionale dedicato. Al momento del rilascio vengono attribuiti 30 crediti iniziali; il punteggio massimo raggiungibile è di 100 crediti, ottenibili attraverso comportamenti virtuosi quali la certificazione del sistema di gestione della sicurezza (SGSL conforme alla ISO 45001), l’assenza di violazioni gravi negli ultimi tre anni, la regolarità contributiva e la formazione documentata dei lavoratori e dei dirigenti.
I crediti possono essere decrementati a seguito di provvedimenti definitivi dell’autorità giudiziaria o amministrativa che accertino violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di infortuni gravi o mortali la decurtazione avviene in misura proporzionale alla gravità dell’evento e al grado di colpa accertato. La soglia critica è fissata a 15 crediti: al di sotto di tale valore scatta la sospensione della patente, con conseguente impossibilità di operare nei cantieri temporanei o mobili fino al ripristino del punteggio minimo richiesto.
Sono esclusi dall’obbligo di patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire: per queste imprese l’attestazione SOA assorbe i requisiti della patente, fermo restando l’obbligo di rispettare tutte le prescrizioni del D.Lgs 81/08. Restano fuori dall’ambito di applicazione anche le imprese con sede fuori dal territorio nazionale che operino in cantieri di breve durata, nei limiti stabiliti dal D.M. 132/2024 e dalle circolari attuative dell’INL.
L’operatività del sistema si intreccia con la vigilanza documentale del coordinatore per l’esecuzione (CSE) e del committente, tenuti a verificare la titolarità della patente prima di consentire l’accesso al cantiere. L’assenza della patente o l’operatività con patente sospesa espone il trasgressore a sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori, nonché all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Novità 2026: antincendio, controlli ispettivi e ulteriori adeguamenti
Sul fronte antincendio, il D.M. 3 settembre 2021 (Codice di prevenzione incendi aggiornato) ha fissato scadenze di adeguamento scaglionate per le attività soggette. Il D.M. 29 gennaio 2026 ha rivisto i termini per alcune categorie di attività con profilo di rischio medio o elevato, confermando o posticipando le scadenze già previste per determinati adeguamenti strutturali e impiantistici. Le aziende interessate devono verificare la propria categoria di appartenenza e consultare il Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio: l’obbligo di adeguamento, una volta scaduto il termine, è immediatamente esigibile e il mancato rispetto espone il titolare dell’attività alle sanzioni previste dal D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139.
Sul fronte dei controlli ispettivi, il 2026 ha segnato un rafforzamento della collaborazione operativa tra INAIL e INL. In attuazione delle direttive ministeriali, le ispezioni nei settori ad alto rischio infortunistico — costruzioni, logistica, agricoltura intensiva e manifatturiero pesante — vengono svolte con maggiore frequenza e con protocolli di verifica documentale che includono: il DVR aggiornato, i verbali di consegna dei DPI, i registri di formazione e addestramento (con riscontro nel RENF, una volta a regime), i piani di emergenza e i verbali delle riunioni periodiche ex art. 35 D.Lgs 81/08.
L’INL ha altresì intensificato i controlli sul corretto utilizzo della patente a crediti nei cantieri, verificando non solo la titolarità formale del documento digitale ma anche la coerenza tra i crediti attribuiti e la documentazione aziendale (DURC, SGSL, attestati formativi). Le irregolarità riscontrate vengono segnalate all’INAIL per l’eventuale revisione del coefficiente OT23 (riduzione del tasso medio di tariffa) e per l’aggiornamento del fascicolo aziendale.
Per i datori di lavoro che gestiscono cantieri o che operano in settori a rischio alto, il 2026 impone quindi una ricognizione complessiva degli adempimenti: aggiornamento della formazione ai nuovi standard dell’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, mantenimento della patente a crediti sopra la soglia dei 15 punti, adeguamento antincendio nei termini stabiliti e predisposizione della documentazione richiesta in sede di ispezione. La mancata attuazione anche di uno solo di questi adempimenti può comportare l’applicazione della sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 del D.Lgs 81/08.
D.Lgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR 17 aprile 2025: le novità per la formazione
L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha abrogato e sostituito il precedente Accordo del 21 dicembre 2011 in materia di formazione obbligatoria dei lavoratori e dei preposti ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 81/08. Si tratta di un intervento organico che ridisegna struttura, durate e modalità di erogazione della formazione, introducendo quattro innovazioni di sistema. Prima: l’istituzione del Registro Elettronico Nazionale della Formazione (RENF), una banca dati digitale centralizzata nella quale i soggetti formatori accreditati devono registrare i percorsi erogati, le verifiche di apprendimento e gli attestati rilasciati; il RENF sostituisce progressivamente i registri cartacei aziendali e consente alle autorità di vigilanza (INAIL, INL) di incrociare in tempo reale le posizioni formative dei singoli lavoratori. Seconda: l’aggiornamento biennale obbligatorio per i preposti (6 ore ogni 2 anni), in luogo del precedente ciclo quinquennale, in coerenza con le responsabilità ampliate introdotte dal D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021) e con l’obbligo di intervento immediato in caso di pericolo grave e imminente ex art. 19, comma 1, lett. f-bis D.Lgs 81/08. Terza: l’adozione di standard minimi di qualità per i soggetti formatori — requisiti strutturali, didattici e organizzativi che i provider devono possedere per erogare la formazione con validità ai fini del D.Lgs 81/08. Quarta: l’obbligo di frequenza minima del 90% delle ore anche per la formazione online asincrona, con verifica finale obbligatoria che accerti l’effettivo apprendimento dei contenuti. I datori di lavoro che hanno già erogato la formazione secondo l’Accordo del 2011 non sono tenuti a ripetere immediatamente i corsi per i lavoratori già formati: i percorsi restano validi fino alla naturale scadenza del ciclo di aggiornamento. Tuttavia, le aziende devono adeguarsi al RENF e rispettare i nuovi calendari di aggiornamento — in particolare il ciclo biennale dei preposti — secondo il calendario transitorio stabilito dall’Accordo 2025 e dai decreti attuativi in via di adozione.
Sul piano pratico, l’Accordo 2025 impone alle aziende di aggiornare i propri sistemi di gestione della formazione per interfacciarsi con il RENF, che diventa il registro ufficiale in sostituzione dei tradizionali registri cartacei. Il medico competente e il RSPP devono collaborare all’identificazione dei lavoratori che necessitano di aggiornamento prioritario, incrociando il piano sanitario individuale con il profilo di rischio della mansione e la scadenza dei relativi attestati. I preposti — figura resa ancor più centrale dall’Accordo 2025 — devono ora pianificare l’aggiornamento biennale con largo anticipo: il ciclo più frequente (ogni 2 anni) richiede di inserire queste scadenze nel calendario aziendale della formazione contestualmente al piano di assunzione dei lavoratori. Le agenzie di somministrazione, che inviano lavoratori presso aziende utilizzatrici, devono garantire che ogni lavoratore somministrato abbia la formazione in regola secondo il RENF prima dell’avvio del servizio: l’agenzia risponde in solido con l’utilizzatore per le eventuali violazioni in materia di formazione, e la mancata corrispondenza tra l’attestato prodotto e la registrazione nel RENF può comportare l’irrogazione delle sanzioni sia a carico dell’agenzia sia a carico dell’utilizzatore. Le imprese che erogano la formazione internamente tramite figure aziendali qualificate devono verificare che tali figure possiedano i requisiti previsti dagli standard minimi di qualità introdotti dall’Accordo 2025, pena la non valenza degli attestati emessi.
Il quadro sanzionatorio che presidia gli obblighi formativi non è mutato nell’impianto di base, ma acquista nuovi profili di rischio alla luce del RENF. La mancata formazione iniziale è punita dall’art. 55, comma 5, lett. c) D.Lgs 81/08 con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro (importi soggetti a rivalutazione periodica ex art. 306, comma 4-bis); la stessa sanzione si applica al mancato aggiornamento nei termini previsti. Il verbale ispettivo dell’INL può inoltre comportare la prescrizione immediata con sospensione dell’attività nei cantieri temporanei o mobili ai sensi dell’art. 14 D.Lgs 81/08, qualora la violazione formativa riguardi un numero significativo di lavoratori. La formazione documentata nel RENF assume rilevanza probatoria diretta in sede penale: in caso di infortuni sul lavoro, l’azienda che ha erogato e registrato correttamente la formazione può opporre tale documentazione per escludere o ridurre la propria responsabilità per omessa formazione ex art. 590 c.p. (lesioni personali colpose con violazione di norme antinfortunistiche) e art. 589 c.p. aggravato (omicidio colposo aggravato), reati per i quali la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiede la prova dell’effettività — e non della mera formalità — dell’attività formativa svolta. La corretta registrazione nel RENF costituisce, in questa prospettiva, uno strumento di riduzione del rischio penale per il datore di lavoro, il dirigente delegato e il preposto, ciascuno nell’ambito della propria sfera di responsabilità.
Accordi Stato-Regioni 2024-2025: le principali novità normative
Il biennio 2024-2025 ha visto un'intensa attività normativa in sede di Conferenza Stato-Regioni e a livello ministeriale, con interventi che ridisegnano la formazione dei preposti, introducono la patente a crediti per i cantieri e aggiornano i valori limite di esposizione agli agenti chimici.
Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 — nuova formazione preposti: 8 ore iniziali, aggiornamento biennale 6 ore
L'Accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni rep. n. 78/CSR del 17 aprile 2025 (G.U. Serie Generale, pubblicazione in corso alla data di redazione) abroga e sostituisce integralmente l'Accordo del 21 dicembre 2011. Per i preposti introduce un percorso autonomo di 8 ore di formazione iniziale (aggiuntive rispetto alla formazione ordinaria da lavoratore), con contenuti focalizzati sulle competenze di supervisione, gestione delle emergenze e obbligo di intervento immediato ex art. 19, c. 1, lett. f-bis D.Lgs 81/08. L'aggiornamento diventa biennale con durata minima di 6 ore, in luogo del precedente ciclo quinquennale: una modifica sostanziale che impone alle aziende di riprogrammare i calendari formativi con cadenza più ravvicinata. La norma transitoria riconosce la validità dei percorsi già completati ai sensi dell'Accordo 2011 fino alla naturale scadenza, salvo che la durata originaria risulti inferiore alle nuove soglie minime per il livello di rischio della mansione.
D.L. 19/2024, conv. L. 56/2024 — patente a crediti per cantieri temporanei o mobili
Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (G.U. n. 101 del 30 aprile 2024), ha inserito l'art. 27-bis nel D.Lgs 81/08 introducendo la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, c. 1, lett. a). Il sistema è divenuto obbligatorio dal 1° ottobre 2024, per effetto del D.M. 18 settembre 2024, n. 132. La patente è rilasciata dall'INL in formato digitale con 30 crediti iniziali (fino a un massimo di 100), decrementabili a seguito di violazioni accertate. Al di sotto di 15 crediti scatta la sospensione; l'operatività senza patente valida espone il trasgressore a sanzione pari al 10 per cento del valore dei lavori e all'esclusione dagli appalti pubblici per sei mesi. Le imprese con attestazione SOA adeguata sono esonerate dall'obbligo di patente, purché l'attestazione copra le categorie e le classifiche delle lavorazioni da eseguire.
D.M. 18 giugno 2024 — nuovi limiti di esposizione professionale (OEL) per silice cristallina, formaldeide e nichel
Il Decreto Ministeriale 18 giugno 2024 (G.U. n. 152 del 1° luglio 2024), adottato in attuazione della Direttiva UE 2022/431 (agenti cancerogeni e mutageni), ha aggiornato l'Allegato XXXVIII del D.Lgs 81/08 introducendo o abbassando i valori limite di esposizione professionale (OEL) per i seguenti agenti: silice cristallina respirabile (fissato a 0,1 mg/m³ come frazione respirabile, con le restrizioni previste per i processi di lavorazione della pietra e il settore estrattivo); formaldeide (ridotto al valore di 0,3 ppm su 8 ore e 0,6 ppm per breve durata, classificata agente cancerogeno di categoria 1B); composti del nichel (espressi come nichel, valore limite 0,01 mg/m³ per i composti solubili e 0,05 mg/m³ per i composti insolubili). Le aziende che utilizzano tali sostanze devono aggiornare la valutazione del rischio chimico nel DVR, rivedere le misure di prevenzione collettiva e individuale e pianificare le visite di sorveglianza sanitaria in coerenza con i nuovi OEL. L'adeguamento era obbligatorio entro il 30 settembre 2024 per i processi già in essere.
Novità direttive europee recepite: Macchine, agenti cancerogeni e amianto
L'Unione Europea ha adottato negli ultimi anni un pacchetto di atti normativi che modificano in modo significativo i requisiti di sicurezza dei macchinari industriali, i limiti di esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni e la protezione dei lavoratori dall'amianto. Ecco i principali provvedimenti e il loro impatto sugli obblighi delle imprese italiane.
Regolamento UE 2023/1230 — nuova disciplina sulla sicurezza delle macchine (sostituisce la Direttiva 2006/42/CE)
Il Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 (GUUE L 165 del 29 giugno 2023) sostituirà la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs 17/2010. Il Regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 14 gennaio 2027. Le principali novità riguardano: l'estensione del campo di applicazione ai macchinari con componenti digitali e software di controllo critici; l'obbligo di valutazione dei rischi che tenga conto dell'interazione uomo-macchina e dei rischi derivanti da intelligenza artificiale integrata; l'aggiornamento dei requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS) con nuovi requisiti per la cybersicurezza dei sistemi di controllo; il rafforzamento degli obblighi del fabbricante in tema di documentazione tecnica e dichiarazione di conformità. Le imprese che acquistano o mettono in servizio macchinari industriali devono anticipare la transizione aggiornando le procedure di acquisto e i protocolli di verifica della conformità alla marcatura CE.
Direttiva (UE) 2022/431 — nuovi OEL per benzene e cloruro di vinile monomero
La Direttiva (UE) 2022/431 del 9 marzo 2022 (GUUE L 88 del 16 marzo 2022) modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni, introducendo nuovi valori limite di esposizione professionale per alcune sostanze di elevata pericolosità. Per il benzene il valore limite su 8 ore (TWA) è stato ridotto da 3,25 mg/m³ (1 ppm) a 0,66 mg/m³ (0,2 ppm), con un valore di transizione intermedio consentito fino al 5 aprile 2026. Per il cloruro di vinile monomero il valore limite è stato confermato a 2,6 mg/m³ (1 ppm) con obbligo di misurazione e sorveglianza biologica rafforzata per i lavoratori esposti. Il recepimento italiano, avvenuto tramite il D.M. 18 giugno 2024, impone la revisione della valutazione del rischio chimico nel DVR, l'aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione e il rinnovo dei protocolli di sorveglianza sanitaria per i lavoratori delle industrie petrolchimica, farmaceutica, plastica e di raffinazione.
Direttiva (UE) 2023/2668 — abbassamento del valore limite di esposizione all'amianto a 1 fibra/cm³
La Direttiva (UE) 2023/2668 del 22 novembre 2023 (GUUE L 2023/2668) modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto durante il lavoro. La norma abbassa il valore limite di esposizione professionale (OEL) da 1 fibra/cm³ misurata su 8 ore a 1 fibra/cm³ come valore unico vincolante con simultaneo divieto di applicare il criterio delle 2 fibre/cm³ precedentemente consentito per brevi periodi; per alcune attività di demolizione e rimozione la Direttiva prevede un regime di transizione fino al 2028 nei casi di impossibilità tecnica di rispettare immediatamente il nuovo limite. Gli Stati membri erano tenuti al recepimento entro il 21 dicembre 2025. Per l'Italia, il recepimento richiede l'aggiornamento dell'Allegato XLVII del D.Lgs 81/08 e la revisione dei piani di lavoro per la rimozione dell'amianto (art. 256 D.Lgs 81/08), con conseguente obbligo per le imprese di bonifica di aggiornare i DVR e i protocolli operativi in uso.
Giurisprudenza recente 2024-2025: i principi chiave in materia di sicurezza sul lavoro
La Corte di Cassazione Penale e la giurisprudenza amministrativa hanno consolidato nel biennio 2024-2025 alcuni principi di riferimento in materia di responsabilità per infortuni sul lavoro, omessa formazione e delega di funzioni. Di seguito i filoni giurisprudenziali più rilevanti per datori di lavoro, preposti e consulenti.
Cass. Pen. Sez. IV, 2024 — nesso causale tra omessa formazione e infortunio
La Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, ha ribadito nel corso del 2024 (in tema di lesioni personali colpose aggravate da violazione della normativa antinfortunistica, art. 590 c.p.) il consolidato orientamento secondo cui il nesso causale tra omessa formazione e infortunio sul lavoro è configurabile ogni qualvolta sia accertato che il lavoratore, se adeguatamente formato secondo quanto previsto dagli artt. 36-37 del D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni vigente, avrebbe potuto riconoscere e evitare la situazione di pericolo che ha dato luogo all'evento lesivo. La mera produzione in giudizio di un attestato formativo non è sufficiente a escludere la responsabilità del datore: la Corte richiede la prova dell'effettività della formazione erogata, valutando la coerenza tra i contenuti dell'attestato, i registri di frequenza, le verifiche di apprendimento e — ove disponibile — la registrazione nel RENF. Tale orientamento accentua l'importanza della tracciabilità documentale e della qualità della formazione, non riducibile a un mero adempimento burocratico.
TAR, 2024 — natura giuridica e tutela cautelare della patente a crediti
Nei mesi successivi all'entrata in vigore della patente a crediti (1° ottobre 2024), alcuni Tribunali Amministrativi Regionali sono stati chiamati a pronunciarsi su ricorsi di imprese che contestavano la sospensione della patente o il rifiuto di rilascio da parte dell'INL. I TAR (in tema di tutela cautelare e procedimento di rilascio ex D.M. 132/2024) hanno chiarito che il provvedimento di sospensione della patente a crediti ha natura di atto vincolato, conseguente all'accertamento della soglia minima di 15 crediti, e non lascia margini di discrezionalità all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. I giudici amministrativi hanno altresì precisato che la sospensione della patente non costituisce sanzione aggiuntiva rispetto alle misure già irrogate dall'autorità ispettiva, ma strumento autonomo di garanzia preventiva della sicurezza nei cantieri, con effetti immediati sull'operatività dell'impresa.
Cass. Pen. Sez. IV, 2024-2025 — la delega non esime il datore dalle carenze strutturali
Uno dei principi più ricorrenti nella giurisprudenza di legittimità del biennio 2024-2025 (in tema di omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche, artt. 589 e 590 c.p. aggravati) riguarda i limiti della delega di funzioni in materia di sicurezza ex art. 16 D.Lgs 81/08. La Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, ha confermato che la delega, anche se formalmente valida (delegato qualificato, poteri e risorse adeguati, accettazione scritta, pubblicità), non può esimere il datore di lavoro dalla responsabilità penale quando l'infortunio derivi da carenze strutturali dell'organizzazione aziendale — quali la cronica sottodotazione di personale addetto alla sicurezza, l'assenza di procedure operative, la mancata destinazione di risorse finanziarie adeguate alla prevenzione, o la sistematica omissione della sorveglianza sull'operato del delegato. In questi casi il datore risponde a titolo di culpa in eligendo e culpa in vigilando, indipendentemente dalla presenza di un delegato formalmente incaricato. Il principio si coordina con l'obbligo non delegabile di valutazione dei rischi e con la responsabilità residua del datore anche dopo una delega conforme all'art. 16: il committente-datore rimane il garante della sicurezza complessiva dell'organizzazione.
I termini normativi del glossario
Per la definizione puntuale di ogni norma, sigla o riferimento consulta le voci della categoria Normativa del glossario della sicurezza.
Guide di approfondimento sulla normativa
Le guide tecniche spiegano come la normativa si traduce in obblighi concreti, scadenze e responsabilità per le aziende.
Domande frequenti sul D.Lgs 81/08
Che cos’è il D.Lgs 81/08?
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 — noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro — riunisce e coordina la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È stato adottato in attuazione della delega contenuta nella Legge 3 agosto 2007, n. 123, ed è pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — Supplemento Ordinario n. 108.
Quando si applica il D.Lgs 81/08?
Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (art. 3). Riguarda tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, con le particolarità previste per categorie come collaboratori familiari, volontari, soci lavoratori, lavoratori a distanza e smart workers.
Chi è il datore di lavoro ai sensi del Testo Unico?
L’art. 2, comma 1 lettera b) definisce datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Non coincide necessariamente con il legale rappresentante.
Quando va aggiornato il DVR?
L’art. 29, comma 3 del D.Lgs 81/08 prevede l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative per la salute e sicurezza, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, e in ogni caso a seguito di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione.
Quali sono le sanzioni per la mancata formazione sulla sicurezza?
L’omessa formazione di lavoratori, preposti e dirigenti (art. 37) è punita ex art. 55, c. 5 lett. c) con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.474,21 € a 6.388,23 €. Gli importi sono soggetti a rivalutazione periodica ex art. 306, c. 4-bis D.Lgs 81/08.
Qual è la differenza tra preposto e dirigente?
Il dirigente (art. 2, lett. d) attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività e vigilando: ha poteri gerarchici e funzionali e responsabilità ex art. 18. Il preposto (art. 2, lett. e) sovrintende all’attività e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute: ha obblighi di vigilanza e di intervento immediato ex art. 19, come modificato dal D.L. 146/2021.
L’RSPP deve essere interno o esterno all’azienda?
L’art. 31 D.Lgs 81/08 consente entrambe le soluzioni, con l’obbligo di privilegiare l’organizzazione interna in alcuni casi (allegato II), ad esempio aziende industriali con oltre 200 lavoratori. Nei casi di cui all’art. 34, in aziende di piccole dimensioni, lo stesso datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP previo apposito corso di formazione.
Quali sono gli obblighi del lavoratore?
L’art. 20 D.Lgs 81/08 impone al lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite, di utilizzare correttamente attrezzature e DPI, di segnalare immediatamente carenze e situazioni di pericolo, di sottoporsi ai controlli sanitari previsti e di partecipare ai programmi di formazione.
Il D.Lgs 81/08 si applica agli autonomi e alle ditte individuali?
Sì, con un perimetro ridotto. L’art. 21 individua per i componenti dell’impresa familiare ex art. 230-bis c.c., i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ex art. 2222 c.c., i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici agricole, l’obbligo di utilizzare attrezzature conformi al Titolo III, munirsi di DPI e di tessera di riconoscimento nei cantieri.
Lo smart working è disciplinato dal D.Lgs 81/08?
Sì: la Legge 81/2017 sul lavoro agile, raccordata con il Testo Unico, prevede l’informativa scritta sui rischi generali e specifici (art. 22 L. 81/2017) e l’applicazione, in quanto compatibile, della disciplina del D.Lgs 81/08, in particolare degli obblighi di valutazione dei rischi, informazione e sorveglianza sanitaria.
Che cosa cambia con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 78/CSR)?
Il nuovo Accordo unifica e riordina la formazione ex art. 37, c. 2 D.Lgs 81/08 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP/ASPP e coordinatori cantieri. Le decorrenze attuative e i meccanismi di transizione rispetto agli Accordi del 2011 e del 2016 sono in fase di precisazione: occorre monitorare i decreti attuativi e i chiarimenti del Ministero del Lavoro.
Dove trovo il testo aggiornato del D.Lgs 81/08?
La versione coordinata ufficiale è pubblicata e mantenuta dall’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), dall’INAIL e sul portale Normattiva (www.normattiva.it). La pubblicazione originale è in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — Supplemento Ordinario n. 108.
Cos’è l’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 e cosa cambia per la formazione?
L’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, sostituisce integralmente l’Accordo 21 dicembre 2011 sulla formazione ex art. 37, c. 2 D.Lgs 81/08 e il correlato Accordo 22 febbraio 2012 per le attrezzature. Le principali novità riguardano: l’introduzione dell’aggiornamento biennale obbligatorio per i preposti (6 ore ogni due anni); l’istituzione del Registro Elettronico Nazionale della Formazione (RENF), presso il Ministero del Lavoro, per la tracciabilità dei percorsi formativi; l’ampliamento delle modalità e-learning per una quota maggiore dei corsi; e il riconoscimento di percorsi formativi in modalità blended (aula + FAD). Le decorrenze precise per ciascun soggetto destinatario sono definite dal testo dell’Accordo e dai successivi decreti attuativi.
Dal quando è obbligatoria la formazione biennale per i preposti prevista dall’Accordo 78/2025?
L’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 è entrato in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per i preposti è previsto un aggiornamento di 6 ore da erogare ogni biennio. Il testo dell’Accordo stabilisce un periodo transitorio durante il quale i percorsi di aggiornamento avviati o completati ai sensi dell’Accordo 21/12/2011 restano validi; le aziende devono adeguare i piani formativi entro le scadenze fissate dall’atto stesso e dagli eventuali provvedimenti attuativi del Ministero del Lavoro. È opportuno verificare i chiarimenti ministeriali per le date di prima applicazione relative a ciascuna categoria.
Cos’è il Registro Elettronico Nazionale della Formazione (RENF) e chi deve iscriversi?
Il RENF è la banca dati nazionale, istituita dall’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 e gestita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale confluiscono i dati relativi agli attestati di formazione rilasciati ai sensi del D.Lgs 81/08. Sono tenuti ad alimentare il registro gli enti e i soggetti formatori accreditati o abilitati all’erogazione di corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; le aziende che erogano formazione internamente devono rispettare le modalità di comunicazione stabilite dai decreti attuativi. Il RENF mira a contrastare la diffusione di attestati falsi o rilasciati da soggetti non autorizzati, rendendo verificabile in tempo reale la validità di ogni percorso formativo.
Cos’è la patente a crediti e dal quando è obbligatoria nei cantieri?
La patente a crediti è lo strumento introdotto dall’art. 29 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56), che ha riscritto l’art. 27 del D.Lgs 81/08. Il decreto attuativo di riferimento è il D.M. 18 settembre 2024, n. 132. Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV D.Lgs 81/08) devono essere in possesso della patente a partire dal 1° ottobre 2024. La patente è rilasciata in formato digitale dall’INL ed è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabile fino a un massimo di 100 in base al possesso di requisiti tecnici, formativi e di regolarità.
Chi è esonerato dall’obbligo della patente a crediti nei cantieri?
L’art. 27, c. 1 D.Lgs 81/08 (come modificato dal D.L. 19/2024) prevede alcune esclusioni dall’obbligo. Non sono soggetti alla patente a crediti: le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III (per le quali la qualificazione SOA costituisce prova equivalente); i committenti, i responsabili dei lavori e i progettisti che non operano fisicamente in cantiere; gli studi professionali privi di lavoratori dipendenti che svolgono solo attività di coordinamento. Rimangono invece soggetti all’obbligo tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi che svolgono attività lavorativa in cantiere, indipendentemente dal settore ATECO.
Cosa succede se un’impresa opera in cantiere con meno di 15 crediti residui sulla patente?
L’art. 27, c. 6 D.Lgs 81/08 stabilisce che le imprese e i lavoratori autonomi la cui patente scende sotto la soglia di 15 crediti non possono operare nei cantieri temporanei o mobili: la patente è automaticamente sospesa fino al ripristino del punteggio minimo. Operare in cantiere in regime di sospensione espone l’impresa all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 27 e all’eventuale provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs 81/08 da parte dell’INL. I crediti decurtati a seguito di violazioni possono essere recuperati mediante la frequenza di specifici percorsi formativi o la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in tutte le aziende?
No: la sorveglianza sanitaria non è un adempimento generalizzato ma scatta in presenza di rischi lavorativi specifici individuati dalla valutazione dei rischi. L’art. 41 D.Lgs 81/08 elenca le ipotesi che la rendono obbligatoria, tra cui: esposizione a agenti chimici, cancerogeni, mutageni o biologici; movimentazione manuale di carichi; utilizzo di videoterminali per almeno 20 ore settimanali; esposizione a rumore superiore agli 80 dB(A) (valore d’azione inferiore), a vibrazioni, a campi elettromagnetici o a radiazioni ottiche. In tali casi il datore di lavoro deve nominare il medico competente, che redige il protocollo sanitario e visita i lavoratori con la periodicità stabilita dal rischio e dalle indicazioni normative.
Chi può svolgere le funzioni di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/08?
I requisiti per l’esercizio delle funzioni di medico competente sono fissati dall’art. 38 D.Lgs 81/08. Può svolgere tale ruolo il medico in possesso di: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; oppure docenza in medicina del lavoro, igiene industriale o tossicologia industriale; oppure autorizzazione ministeriale ai sensi del D.Lgs 277/1991; oppure specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale con master in medicina del lavoro. Il medico deve inoltre essere iscritto all’elenco dei medici competenti istituito dall’INAIL (già ISPESL), al quale accede previa comunicazione dei titoli posseduti.
Entro quanto tempo deve essere redatto il DVR e cosa si intende per "variazione significativa"?
L’art. 28, c. 3 D.Lgs 81/08 stabilisce che il DVR deve essere elaborato immediatamente alla costituzione dell’azienda o dell’unità produttiva e aggiornato entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza, oppure a seguito di infortuni significativi o qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Per "variazione significativa" si intendono, in via esemplificativa: introduzione di nuove sostanze o agenti, acquisto di nuove attrezzature, modifiche al layout produttivo, variazioni rilevanti degli organici o del ciclo lavorativo. Il Ministero del Lavoro e la giurisprudenza hanno precisato che la rilevanza della variazione va valutata in concreto rispetto al profilo di rischio aziendale.
Le imprese familiari e i lavoratori autonomi devono redigere il DVR?
L’art. 21 D.Lgs 81/08 disciplina i componenti dell’impresa familiare ex art. 230-bis c.c. e i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ex art. 2222 c.c.: a questi soggetti si applicano solo alcune disposizioni del Testo Unico (uso di attrezzature conformi, DPI, tessera di riconoscimento nei cantieri) e non l’obbligo di redazione del DVR, in quanto quest’ultimo presuppone la presenza di lavoratori dipendenti. L’obbligo di valutazione dei rischi ex artt. 28-29 e di redazione del DVR diventa invece pieno nel momento in cui l’impresa familiare o il lavoratore autonomo assume alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore, anche con contratto a tempo determinato o di apprendistato.
Con l’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 2025 cambiano anche i corsi per i lavoratori?
No. L’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 introduce modifiche rilevanti sulla formazione dei preposti (aggiornamento biennale di 6 ore ogni 2 anni in luogo del quinquennale), ma non altera le durate dei corsi base per i lavoratori, che restano fissate dall’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011: formazione generale di 4 ore più formazione specifica di 4 ore (rischio basso), 8 ore (rischio medio) o 12 ore (rischio alto), per un totale rispettivamente di 8, 12 o 16 ore. Rimane invariato anche l’aggiornamento quinquennale obbligatorio per i lavoratori (6 ore per rischio basso, medio e alto). I cambiamenti dell’Accordo 2025 che riguardano tutti i destinatari — inclusi i lavoratori — sono di natura procedurale: introduzione del RENF per la tracciabilità degli attestati, nuovi requisiti tecnici per le piattaforme e-learning, registrazione digitale obbligatoria delle presenze.
Cosa ha introdotto l’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025?
L’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 81/08, costituisce il provvedimento più rilevante in materia di formazione obbligatoria per la sicurezza sul lavoro degli ultimi quindici anni. Sul piano sostanziale introduce: (1) 4 ore aggiuntive di formazione specifica obbligatoria per i preposti in materia di tecniche di comunicazione, vigilanza e potere di intervento immediato ex art. 19 D.Lgs 81/08, come modificato dal D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021); (2) chiarimenti sull’aggiornamento quinquennale dei lavoratori, che rimane di 6 ore ma con contenuti allineati alla specifica del livello di rischio ATECO dell’azienda; (3) nuovi requisiti per i formatori (titolo di studio attinente o esperienza professionale documentata di almeno tre anni nel settore SSL); (4) utilizzo della modalità e-learning per le componenti teoriche dell’aggiornamento di preposti e lavoratori, con requisiti tecnici più stringenti sulle piattaforme (identificazione certa del corsista, tracciamento interazioni, test non aggirabili). Viene inoltre istituito il Registro Elettronico Nazionale della Formazione (RENF), gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui tutti i soggetti formatori accreditati devono trasmettere i dati degli attestati rilasciati.
La formazione del preposto è cambiata con il Rep. 78/CSR del 17/04/2025?
Sì, in modo significativo. L’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 interviene sulla formazione del preposto su due livelli distinti. Primo, la formazione iniziale: il percorso base del preposto rimane strutturato nella formazione generale (4 ore) più la formazione specifica di settore (da 4 a 12 ore in base al rischio ATECO), ma viene integrato con un modulo aggiuntivo obbligatorio di 4 ore dedicato alle tecniche di comunicazione efficace, alle modalità di vigilanza operativa e all’esercizio dei poteri di intervento immediato e di interruzione delle attività lavorative previsti dall’art. 19, comma 1, lett. a) e f-bis), D.Lgs 81/08, nella versione rafforzata dal D.L. 146/2021. Secondo, l’aggiornamento: la cadenza diventa biennale (6 ore ogni 2 anni) in luogo del quinquennale previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. I contenuti dell’aggiornamento biennale devono includere obbligatoriamente: i rischi specifici del settore e dell’unità produttiva, le novità normative intervenute nel biennio, le modalità di esercizio del potere di intervento immediato e casi pratici tratti dall’esperienza lavorativa. La ratio della modifica è coerente con l’inasprimento della posizione di garanzia del preposto operato dal D.L. 146/2021, che ha reso penalmente più rilevante l’omessa vigilanza.
I corsi di aggiornamento già avviati prima del 17/04/2025 restano validi?
Sì, con le precisazioni del regime transitorio delineato dall’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 e dai successivi provvedimenti attuativi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In linea generale: gli attestati di formazione (sia iniziale sia di aggiornamento) validamente rilasciati ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni mantengono la propria efficacia sino alla scadenza naturale del ciclo quinquennale per cui sono stati emessi. I corsi già avviati ma non ancora conclusi al momento dell’entrata in vigore del nuovo Accordo possono essere portati a termine secondo le regole dell’Accordo 2011, a condizione che la conclusione avvenga entro i termini transitori stabiliti. Per i preposti, il passaggio al nuovo aggiornamento biennale di 6 ore decorre dalla prima scadenza utile successiva all’entrata a regime dell’Accordo 2025: le aziende sono tenute ad adeguare i piani formativi e ad aggiornare il programma di miglioramento del DVR entro le scadenze indicate. È opportuno monitorare le circolari esplicative del Ministero del Lavoro per le date di prima applicazione relative a ciascuna categoria di destinatari.
Il Rep. 78/CSR del 17/04/2025 modifica anche la formazione per il datore di lavoro-RSPP?
Sì. L’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, pur incentrandosi sulla formazione dei preposti e sull’istituzione del RENF, integra in un testo unitario anche le disposizioni già contenute nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 relative alla formazione di RSPP e ASPP e, per quanto attiene al datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP ex art. 34 D.Lgs 81/08, rivede la struttura dei moduli formativi. In particolare: i moduli A (di base, 28 ore), B (di settore ATECO, da 12 a 68 ore) e C (di gestione SSL, 24 ore) restano confermati nella loro struttura portante, ma i contenuti dei singoli moduli vengono aggiornati per tenere conto delle novità normative intervenute dal 2016 in avanti (D.L. 146/2021, D.L. 19/2024 sulla patente a crediti, Reg. UE 2023/1230 sulla Direttiva Macchine). L’aggiornamento quinquennale per il datore di lavoro-RSPP e per RSPP e ASPP rimane obbligatorio con le cadenze già stabilite, ma i contenuti devono essere allineati alle nuove indicazioni dell’Accordo 2025. Il datore di lavoro-RSPP che ha conseguito l’abilitazione ai sensi dell’Accordo 2016 non deve ripetere i moduli già completati, ma è tenuto ad effettuare il primo aggiornamento utile secondo i nuovi contenuti.
Quali sono le ore minime di formazione per il preposto dopo l’Accordo 2025?
Dopo l’entrata a regime dell’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, il percorso formativo completo per il preposto si articola come segue. Formazione iniziale: formazione generale comune ai lavoratori (4 ore, art. 37, c. 1 D.Lgs 81/08 e Accordo 21/12/2011) + formazione specifica di settore (4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio, 12 ore per rischio alto) + modulo aggiuntivo preposto (4 ore su comunicazione, vigilanza e poteri di intervento ex art. 19 D.Lgs 81/08). Il totale della formazione iniziale è quindi: 12 ore (rischio basso), 16 ore (rischio medio) o 20 ore (rischio alto). Aggiornamento: 6 ore ogni 2 anni (cadenza biennale in luogo del quinquennale dell’Accordo 2011), con contenuti obbligatori su rischi specifici aziendali, novità normative e modalità operative di vigilanza e intervento. In sintesi, rispetto alla previgente normativa del 2011, il preposto acquisisce almeno 4 ore in più in fase di formazione iniziale e passa da un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni a 6 ore ogni 2 anni.
Il medico competente rientra nel campo di applicazione del Rep. 78/CSR del 17/04/2025?
No, non direttamente. L’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, adottato in attuazione dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 81/08, disciplina la formazione obbligatoria di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri (CSP/CSE). Il medico competente è un soggetto distinto, la cui formazione e i cui requisiti professionali sono regolati dall’art. 38 del D.Lgs 81/08 — che richiede la specializzazione in medicina del lavoro o titoli equivalenti — e dall’art. 19 del medesimo decreto per quanto riguarda gli obblighi di aggiornamento continuo (ECM — Educazione Continua in Medicina), disciplinati dal sistema ministeriale di accreditamento ECM ex D.Lgs 229/1999 e dagli accordi della Commissione ECM. Il medico competente non è quindi soggetto all’aggiornamento quinquennale né alle nuove cadenze biennali introdotte dall’Accordo 2025, ma mantiene l’obbligo di aggiornamento professionale mediante crediti ECM annuali; collabora tuttavia alla definizione del piano formativo aziendale e alla valutazione dei rischi ex art. 29, comma 1, D.Lgs 81/08, con particolare riferimento ai rischi per la salute che richiedono sorveglianza sanitaria.
Cosa ha cambiato il D.M. 02/09/2021 rispetto al vecchio D.M. 10/03/1998 sulla formazione antincendio?
Il D.M. 2 settembre 2021 — nella parte dedicata alla formazione degli addetti antincendio (c.d. Decreto Minicodice) — abroga espressamente il D.M. 10 marzo 1998, che per oltre vent’anni aveva disciplinato i criteri generali di sicurezza antincendio. La principale novità è la ridefinizione della classificazione del rischio incendio: il D.M. 1998 distingueva tra rischio elevato, rischio medio e rischio basso in base all’allegato IX; il D.M. 2021 mantiene i tre livelli (basso, medio, elevato) ma li articola con criteri più dettagliati raccordati al Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015). Sul piano formativo: il D.M. 1998 prevedeva percorsi di 4 ore (rischio basso), 8 ore (rischio medio) e 16 ore (rischio elevato) con prove pratiche; il D.M. 2021 conferma le durate totali ma ridefinisce la ripartizione tra ore teoriche e pratiche e introduce test di apprendimento strutturati. Viene inoltre esplicitata la distinzione tra addetto antincendio (lavoratore designato dal datore di lavoro ex art. 18, c. 1, lett. b) D.Lgs 81/08 per le attività di lotta antincendio ed evacuazione) e responsabile antincendio (figura gestionale con requisiti specifici, prevista per le attività di livello 2 e 3 del Codice di Prevenzione Incendi). L’aggiornamento triennale obbligatorio è ora differenziato per livello di rischio: 2 ore (basso), 5 ore (medio), 8 ore (elevato).
Qual è la durata del corso antincendio per rischio basso, medio e elevato ai sensi del D.M. 02/09/2021?
Il D.M. 2 settembre 2021 (Decreto Minicodice — formazione addetti antincendio) articola i percorsi formativi obbligatori su tre livelli in funzione del rischio incendio del luogo di lavoro, classificato dal datore di lavoro ai sensi dell’allegato I al medesimo decreto. Rischio basso: percorso di 4 ore totali (2 ore di teoria + 2 ore di esercitazioni pratiche, compreso l’utilizzo di estintori), con aggiornamento triennale di 2 ore. Rischio medio: percorso di 8 ore totali (5 ore di teoria + 3 ore di parte pratica con utilizzo di estintori e idranti), con aggiornamento triennale di 5 ore. Rischio elevato: percorso di 16 ore totali (13 ore di teoria e approfondimenti tecnici + 3 ore di parte pratica con esercitazioni su estintori, idranti e procedure di evacuazione), con aggiornamento triennale di 8 ore. In tutti e tre i livelli la parte pratica è obbligatoria e non è erogabile in modalità e-learning asincrona. Al termine di ciascun percorso è prevista una verifica finale teorica e pratica; il superamento della prova è condizione necessaria per il rilascio dell’attestato di idoneità tecnica, che deve essere conservato dal datore di lavoro e dall’addetto e trasmesso ai registri aziendali della formazione.
L’aggiornamento biennale del preposto previsto dall’Accordo 2025 può essere fatto interamente online?
No. L’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 non consente l’erogazione integrale in modalità e-learning asincrona dell’aggiornamento biennale obbligatorio del preposto (6 ore ogni 2 anni). La componente pratica, le esercitazioni su casi reali e i moduli dedicati alle tecniche di comunicazione e alle modalità di esercizio del potere di intervento immediato ex art. 19, c. 1, lett. a) e f-bis), D.Lgs 81/08 devono essere svolti obbligatoriamente in presenza fisica (aula) o in videoconferenza sincrona con il formatore, senza possibilità di deroga. Solo la quota teorica dell’aggiornamento — limitata alla parte normativa e di aggiornamento sui rischi specifici — può essere erogata in FAD asincrona su piattaforme certificate che soddisfino i requisiti tecnici fissati dall’Accordo 2025 (identificazione certa del corsista, tracciamento delle sessioni, test non aggirabili). Questa limitazione riflette la maggiore posizione di garanzia del preposto rispetto al lavoratore e si distingue dal trattamento della formazione del lavoratore, per la quale l’Accordo 2025 consente percentuali più elevate di contenuto in FAD asincrona; si distingue altresì dall’aggiornamento quinquennale dell’RSPP/ASPP, per il quale i moduli normativi e teorici possono essere fruiti in e-learning certificato in misura maggiore.
Chi è esonerato dall’obbligo della patente a crediti nei cantieri? I professionisti iscritti ad un albo sono esclusi?
L’art. 27, c. 1 D.Lgs 81/08 (come modificato dal D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024) e il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 prevedono le seguenti esclusioni dall’obbligo di patente a crediti. Sono esonerate: le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III (per le quali la qualificazione SOA costituisce prova equivalente dei requisiti richiesti dalla patente); i professionisti iscritti agli ordini o collegi professionali abilitati (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali) che operano in cantiere esclusivamente nell’esercizio di attività di progettazione, coordinamento o direzione dei lavori, senza svolgere attività esecutiva diretta; i committenti e i responsabili dei lavori che non operano fisicamente nelle lavorazioni. Rimangono invece soggetti all’obbligo tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi che svolgono attività lavorativa fisica in cantiere, indipendentemente dal settore ATECO e dalla dimensione dell’impresa, inclusi i professionisti che eseguono direttamente operazioni di cantiere.
Quali crediti aggiuntivi si possono ottenere per la patente a crediti nei cantieri oltre ai 30 di base?
Il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti) può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti attraverso il riconoscimento di requisiti aggiuntivi previsti dall’art. 27 D.Lgs 81/08 (come modificato dal D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024) e specificati dal D.M. 18 settembre 2024, n. 132. I criteri di attribuzione dei crediti aggiuntivi includono: adozione di un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 45001 (fino a 10 crediti aggiuntivi); implementazione di un modello di organizzazione e gestione ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 81/08, idoneo ai fini dell’esimente della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs 231/2001 (fino a 5 crediti); investimento in formazione volontaria dei lavoratori eccedente i minimi obbligatori previsti dall’Accordo 2025 (fino a 5 crediti); DURC regolare e assenza di provvedimenti sanzionatori definitivi nel biennio precedente per violazioni delle norme sulla salute e sicurezza e sul contrasto al lavoro irregolare (fino a 10 crediti); ulteriori fattori di qualificazione definiti dal D.M. 132/2024. I crediti si riducono a seguito di provvedimenti definitivi per violazioni gravi, con possibilità di recupero parziale mediante frequenza di specifici percorsi formativi o dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.
L’Accordo CSR 78/2025 è già obbligatorio per i preposti?
Sì, l’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 è in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per i preposti che non hanno ancora frequentato alcun percorso di aggiornamento, l’obbligo di formarsi con il nuovo aggiornamento biennale di 6 ore decorre secondo le scadenze attuative previste dall’Accordo stesso. Per i preposti che hanno già frequentato il corso di aggiornamento ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la scadenza per adeguarsi al nuovo regime biennale è fissata al 17 ottobre 2026: entro tale data devono completare il primo aggiornamento biennale da 6 ore secondo i contenuti previsti dall’Accordo 2025. Le aziende devono adeguare i propri piani formativi e aggiornare il programma di miglioramento del DVR per riflettere le nuove cadenze.
La patente a punti nei cantieri chi la rilascia e quali sono i requisiti?
La patente a crediti è rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in formato digitale, tramite apposita domanda telematica presentata sul portale dell’INL. L’art. 27 D.Lgs 81/08 (come modificato dal D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024) e il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 individuano i requisiti che il richiedente autocertifica: iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA); DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità; adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs 81/08 (formazione in regola per tutti i lavoratori); Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto ove obbligatorio; regolarità degli adempimenti contributivi e assicurativi INAIL. Il punteggio iniziale attribuito è di 30 crediti, incrementabile fino a 100 in base a requisiti aggiuntivi (SGSL certificato ISO 45001, modello organizzativo ex art. 30 D.Lgs 81/08, assenza di sanzioni nel biennio). La soglia minima per operare in cantiere è di 15 crediti residui.
Il D.M. 02/09/2021 ha abrogato tutto il vecchio sistema antincendio previsto dal D.M. 10/03/1998?
Sì, il D.M. 2 settembre 2021 — nella componente denominata "Decreto Minicodice" relativa alla formazione degli addetti antincendio — ha abrogato espressamente il D.M. 10 marzo 1998, che per oltre vent’anni aveva disciplinato i criteri generali di sicurezza antincendio e la formazione del personale designato. Il nuovo decreto mantiene la struttura a tre livelli di rischio incendio (basso, medio, elevato) ma ridefinisce i criteri di classificazione raccordandoli al Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015): rischio basso → corso di 4 ore (2 ore teoria + 2 ore pratica), aggiornamento triennale di 2 ore; rischio medio → corso di 8 ore (5 ore teoria + 3 ore pratica), aggiornamento triennale di 5 ore; rischio elevato → corso di 16 ore (13 ore teoria + 3 ore pratica), aggiornamento triennale di 8 ore. Per i livelli di rischio medio ed elevato è prevista una prova pratica obbligatoria — incluso l’utilizzo diretto di estintori e idranti — che non può essere erogata in modalità e-learning asincrona. La parte pratica può svolgersi presso strutture abilitate o con la supervisione di personale dei Vigili del Fuoco (VVF) per i livelli a rischio più elevato.
Il preposto aggiornato nel 2022 deve fare l’aggiornamento biennale entro il 2024?
Sì. Secondo la Nota ministeriale MLPS prot. n. 11561 del 15 settembre 2023, il biennio per l’aggiornamento obbligatorio dei preposti ex art. 37, comma 7, D.Lgs 81/08 (come modificato dall’art. 13 del D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021) decorre dalla data dell’ultimo corso di formazione ricevuto, non da una data fissa comune. Di conseguenza, un preposto che ha completato il proprio percorso di aggiornamento nel 2022 — o che ha concluso la formazione iniziale in quell’anno — è tenuto a effettuare il successivo aggiornamento biennale di 6 ore entro il 2024. Il datore di lavoro deve pianificare le scadenze individuali di ciascun preposto sulla base dello storico formativo documentato e aggiornare di conseguenza il piano formativo inserito nel DVR. Per i preposti già formati ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 che non hanno ancora effettuato alcun aggiornamento post D.L. 146/2021, l’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 fissa comunque il termine ultimo per adeguarsi al regime biennale al 17 ottobre 2026.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria anche per i lavoratori over 60?
L’obbligo di sorveglianza sanitaria non dipende dall’età anagrafica del lavoratore ma dalla presenza di rischi lavorativi specifici individuati dalla valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs 81/08. L’art. 41, comma 1, del D.Lgs 81/08 individua le condizioni che la rendono obbligatoria — esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, biologici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, rumore, vibrazioni — indipendentemente dall’età del lavoratore. Tuttavia, il D.Lgs 12 gennaio 2024, n. 4 (misure in favore delle persone anziane) richiama all’art. 34 la necessità di adeguare il protocollo sanitario per i lavoratori over 60, tenendo conto della progressiva riduzione delle capacità funzionali correlata all’età e delle eventuali patologie croniche. Il medico competente è tenuto a valutare i lavoratori anziani con frequenza non inferiore a quella stabilita dal protocollo sanitario generale, ad aggiornare il giudizio di idoneità alla mansione specifica e a segnalare al datore di lavoro le eventuali prescrizioni organizzative necessarie (riduzione dei carichi, adeguamento dei ritmi, limitazioni di orario). Il datore di lavoro deve dare attuazione alle prescrizioni e documentarle nel DVR.
Cos’è il RENF e quando entrerà in vigore?
Il RENF è il Registro Elettronico Nazionale della Formazione introdotto dall’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 (art. 37 D.Lgs 81/08). Gestirà in formato digitale le attestazioni di tutte le attività formative obbligatorie in materia di sicurezza sul lavoro, sostituendo i registri aziendali cartacei e consentendo la verifica in tempo reale della posizione formativa di ogni lavoratore da parte degli organi di vigilanza (INL, ASL/SPRESAL). I soggetti formatori accreditati (enti pubblici e privati accreditati dalla Regione) saranno tenuti a trasmettere al RENF i dati delle attestazioni rilasciate entro un termine stabilito con decreto ministeriale attuativo. L’entrata in vigore del RENF è subordinata all’emanazione del citato decreto ministeriale; fino all’attivazione, restano in vigore le attestazioni in formato cartaceo o digitale rilasciate dai soggetti formatori accreditati.
Ogni quanto devono aggiornarsi i preposti dopo l’Accordo del 17 aprile 2025?
L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha modificato la cadenza dell’aggiornamento obbligatorio per i preposti, portandolo da quinquennale a biennale: 6 ore ogni 2 anni (anziché ogni 5 anni). I contenuti dell’aggiornamento devono comprendere le novità normative, le tecniche di vigilanza e sorveglianza delle attività dei lavoratori ex art. 19, c. 1, lett. a) D.Lgs 81/08 e le procedure di intervento immediato ex art. 19, c. 1, lett. f-bis) D.Lgs 81/08. I preposti già formati secondo l’Accordo del 21/12/2011 devono adeguarsi alla nuova cadenza biennale a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo 2025; il calcolo della scadenza decorre dall’ultimo aggiornamento effettuato. L’inadempimento espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall’art. 55 D.Lgs 81/08.
Come si recuperano i crediti decurtati dalla patente a crediti nei cantieri?
Il D.M. 18 settembre 2024 n. 132 (attuativo del D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024) disciplina le modalità di recupero dei crediti decurtati dalla patente a crediti per i cantieri temporanei e mobili. Il recupero avviene esclusivamente attraverso lo svolgimento di specifici percorsi formativi certificati individuati dal decreto: ogni ciclo formativo completato consente di recuperare fino a un massimo di 15 crediti. I crediti non possono essere recuperati attraverso il semplice decorso del tempo, il pagamento di sanzioni o modalità diverse da quelle formative certificate. Se i crediti scendono al di sotto di 15, la patente è automaticamente sospesa e il soggetto non può operare nei cantieri fino al recupero della soglia minima; la revoca definitiva della patente è disposta con provvedimento dell’INL nei casi più gravi (infortuni mortali con responsabilità accertata).
Quando può essere sospesa l’attività imprenditoriale per violazioni della sicurezza sul lavoro?
Il D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (conv. L. 17 dicembre 2021 n. 215) ha profondamente riformato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs 81/08. La sospensione può essere adottata dall’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) in due ipotesi: a) in caso di impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; b) in caso di gravi violazioni della normativa di sicurezza indicata nell’Allegato I al D.Lgs 81/08 (es. mancata valutazione dei rischi, mancata nomina RSPP, mancato utilizzo DPI per lavori in quota, presenza di lavoratori privi di formazione nei cantieri ATEX). La sospensione comporta anche l’iscrizione in una lista pubblica e l’impossibilità di accedere ad appalti pubblici. Il provvedimento può essere revocato a seguito del ripristino delle condizioni di regolarità, previo pagamento di una somma aggiuntiva (da 300 a 3.000 euro a seconda della violazione).
Il datore di lavoro è sempre obbligato a nominare un medico competente?
No. L’obbligo di nomina del medico competente ex art. 18, c. 1, lett. a) D.Lgs 81/08 sussiste solo quando la valutazione dei rischi evidenzia la necessità della sorveglianza sanitaria (art. 41). La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori esposti a: rumore (LEX ≥ 80 dB), vibrazioni (oltre i valori d’azione art. 202), agenti chimici pericolosi (art. 229), agenti cancerogeni e mutageni (art. 242), agenti biologici (art. 279), radiazioni ottiche artificiali (art. 218), videoterminali (> 20 ore settimanali), lavoro notturno, movimentazione manuale di carichi (quando il DVR evidenzia un rischio non eliminabile). In un’azienda esclusivamente amministrativa con soli lavori d’ufficio senza VDT intensivo e senza rischi specifici, il datore di lavoro può legittimamente non nominare il medico competente, purché il DVR ne escluda la necessità con valutazione documentata. In caso di dubbio, la nomina del medico competente è fortemente raccomandata anche a fini preventivi.
Le micro-imprese con meno di 10 dipendenti possono usare le procedure standardizzate per il DVR?
Sì. Il D.M. 30 novembre 2012 ("procedure standardizzate per la valutazione dei rischi") consente alle aziende con un numero di lavoratori pari o inferiore a 10 (in tutti i settori esclusi quelli a rischio particolarmente elevato — cantieri, agenti biologici, ecc.) di utilizzare procedure semplificate per la redazione del DVR ex art. 29, c. 5 D.Lgs 81/08, in sostituzione del processo valutativo completo. Le procedure standardizzate prevedono la compilazione di un modulo strutturato che copre tutti i rischi presenti, suddivisi per fattore di rischio, e consentono di giungere a una valutazione dei rischi completa con livello di dettaglio proporzionato alla dimensione aziendale. Anche utilizzando le procedure standardizzate, il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, dall’RSPP e dal medico competente (ove nominato), deve essere disponibile in azienda e deve essere aggiornato al verificarsi degli eventi previsti dall’art. 29, c. 3.
Chi è obbligato a richiedere la patente a crediti per lavorare nei cantieri temporanei e mobili?
Il D.M. 18 settembre 2024 n. 132, in attuazione dell’art. 27 D.Lgs 81/08 come sostituito dal D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024, impone l’obbligo di possedere la patente a crediti a tutte le imprese — comprese quelle familiari e le ditte individuali — e a tutti i lavoratori autonomi che intendono operare nei cantieri temporanei e mobili ex art. 89, c. 1, lett. a), D.Lgs 81/08, indipendentemente dalle dimensioni, dalla forma giuridica e dalla tipologia di lavorazione eseguita. L’obbligo si applica sia all’impresa affidataria sia alle imprese e ai lavoratori autonomi subappaltatori o cottimisti. Sono invece esclusi dall’obbligo: i soggetti che svolgono esclusivamente la funzione di committente senza eseguire direttamente lavori in cantiere; le imprese in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III bis, per i soli lavori pubblici di loro competenza (per i lavori privati mantengono l’obbligo). Il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare, prima di consentire l’accesso al cantiere, che ogni impresa o lavoratore autonomo sia in possesso di una patente a crediti valida con punteggio non inferiore a 15 crediti, pena la sanzione amministrativa ex art. 90, c. 10, D.Lgs 81/08.
Come si ottiene la patente a crediti e qual è il punteggio di partenza?
La patente a crediti si ottiene presentando apposita istanza all’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) tramite il portale telematico dedicato, allegando autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 27, c. 1, D.Lgs 81/08: a) iscrizione alla Camera di Commercio o equivalente; b) DURC in corso di validità; c) adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza per il personale dell’impresa ex art. 37 D.Lgs 81/08; d) adempimento dell’obbligo di redazione del DVR ovvero, per i lavoratori autonomi, della valutazione dei rischi per la propria attività; e) possesso di attrezzature di lavoro conformi al Titolo III D.Lgs 81/08; f) nomina del medico competente ove prevista. Il punteggio di partenza al primo rilascio è di 30 crediti per tutti i richiedenti, con un massimo raggiungibile di 100 crediti. L’incremento rispetto ai 30 crediti iniziali si ottiene documentando: adozione di un MOGC adeguato ex art. 30 D.Lgs 81/08 (fino a +5 crediti); possesso di certificazione conforme a UNI EN ISO 45001:2018 o Linee guida UNI INAIL (fino a +5 crediti); percorsi formativi aggiuntivi rispetto al minimo obbligatorio effettuati negli ultimi tre anni (fino a +5 crediti per ciclo). Il regime transitorio ha consentito di operare nei cantieri fino al 31 ottobre 2024 sulla base della sola presentazione dell’istanza di rilascio.
Cosa deve contenere un MOGC ex D.Lgs 231/2001 per valere come esimente dalla responsabilità in caso di infortuni sul lavoro?
L’art. 30 D.Lgs 81/08, in combinato disposto con l’art. 6 D.Lgs 231/2001, individua i requisiti che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) deve soddisfare per costituire esimente piena dalla responsabilità amministrativa dell’ente ex art. 25-septies D.Lgs 231/2001. Il MOGC deve: a) essere costruito in conformità alle Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro oppure alla norma UNI EN ISO 45001:2018 — il rispetto di tali riferimenti crea una presunzione iuris tantum di conformità all’art. 30 D.Lgs 81/08; b) contenere procedure specifiche per ogni area di rischio individuata nel DVR, con indicazione dei soggetti responsabili e dei controlli periodici; c) prevedere un sistema disciplinare applicabile a dipendenti, dirigenti e organi apicali per le violazioni del modello; d) disciplinare i requisiti per la sorveglianza sanitaria e la gestione degli appalti e dei subappalti; e) affidare la vigilanza a un Organismo di Vigilanza (OdV) autonomo, indipendente dagli organi apicali e dotato di poteri di controllo. La giurisprudenza della Cassazione penale (sez. IV) ha chiarito che il MOGC deve essere concretamente attuato e costantemente aggiornato: un modello adottato formalmente ma non implementato non vale come esimente. I flussi informativi verso l’OdV devono includere i verbali degli organi di vigilanza (INL, ASL/SPRESAL), i registri degli infortuni, le risultanze della sorveglianza sanitaria e le segnalazioni di whistleblowing ex D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24.
Il datore di lavoro resta penalmente responsabile anche se l’azienda ha adottato un MOGC ex D.Lgs 231/2001?
Sì. Il D.Lgs 231/2001 disciplina esclusivamente la responsabilità amministrativa degli enti (persone giuridiche, società, associazioni), non la responsabilità penale delle persone fisiche. Il MOGC adeguato ex art. 30 D.Lgs 81/08 può esonerare l’ente dalla responsabilità amministrativa ex art. 25-septies D.Lgs 231/2001 per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi colpose in violazione delle norme di sicurezza, ma non estende il proprio effetto esimente alla posizione personale del datore di lavoro, dei dirigenti o dei preposti. Tali soggetti restano responsabili penalmente ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. se la loro condotta omissiva o commissiva ha cagionato o concorso a cagionare l’infortunio, indipendentemente dall’esistenza del MOGC. Tuttavia, un MOGC efficacemente attuato può costituire elemento rilevante nella valutazione della condotta del datore di lavoro: il rispetto procedurale del modello può escludere o attenuare il giudizio di colpa nel processo penale, pur non essendo questo l’effetto giuridico tipico previsto dal D.Lgs 231/2001. Il datore di lavoro deve distinguere con chiarezza i due piani: la responsabilità 231 dell’ente (governata dal MOGC) e la propria responsabilità penale personale (governata dalle norme del D.Lgs 81/08 e dal codice penale).
Quando scade il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e come si rinnova?
Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), rilasciato dal Comando VVF a conclusione della procedura ordinaria ex art. 4 DPR 151/2011 per le attività di categoria C dell’Allegato I, ha validità quinquennale dalla data del rilascio. Il rinnovo deve essere richiesto prima della scadenza presentando al Comando VVF competente un’apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la permanenza dei requisiti di sicurezza antincendio: dichiarazioni di conformità degli impianti ex D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 aggiornate; relazione tecnica descrittiva delle eventuali variazioni intervenute nell’attività; attestazioni di manutenzione degli impianti antincendio (rete idrica antincendio, impianti di rivelazione fumi, estintori) conformi alle norme tecniche UNI e CEI applicabili. Se l’attività non ha subìto modifiche sostanziali e gli impianti sono stati regolarmente manutenuti, il Comando VVF può rinnovare il CPI senza procedere a un nuovo sopralluogo. In caso di modifica sostanziale dell’attività prima della scadenza del CPI — ampliamento, cambio di destinazione d’uso, modifiche strutturali o impiantistiche rilevanti — il titolare è tenuto a comunicare preventivamente la modifica al Comando VVF, che valuta se è necessario avviare una nuova procedura o aggiornare il CPI vigente. L’esercizio dell’attività con CPI scaduto è equiparato all’esercizio senza CPI ai fini sanzionatori ex art. 20 DPR 151/2011.
Una pizzeria con 50 coperti ha bisogno del CPI o è sufficiente la SCIA antincendio?
La risposta dipende dalle caratteristiche specifiche del locale e dalla normativa tecnica applicabile. L’Allegato I al DPR 151/2011 include tra le attività soggette ai controlli VVF le attività di somministrazione alimenti e bevande con capienza superiore a determinate soglie (voce 69 dell’Allegato I: locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone; esercizi di somministrazione con superficie superiore ai limiti indicati dalla regola tecnica di settore). Una pizzeria con 50 coperti, senza locali interrati o in quota e con impianti a gas nei limiti previsti dalla norma tecnica applicabile, rientra in via generale nella categoria A dell’Allegato I (SCIA antincendio senza sopralluogo preventivo), a condizione che la superficie del locale non superi le soglie indicate dalla regola tecnica verticale di riferimento e che siano rispettati i requisiti previsti dal D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) o dalla specifica regola tecnica di settore. Il CPI (categoria C) non è richiesto per una pizzeria con le caratteristiche tipiche del caso descritto, ma la classificazione deve essere verificata con il Comando VVF competente in base alla planimetria del locale, alla potenza termica degli impianti di cottura, all’eventuale presenza di depositi di gas e alla capienza effettiva. In ogni caso, il titolare dell’attività rimane tenuto a designare addetti antincendio formati ex D.M. 02/09/2021, a dotarsi dei presidi antincendio prescritti dalla normativa tecnica (estintori, uscite di emergenza, segnaletica) e a redigere il piano di emergenza ex art. 46 D.Lgs 81/08.
Il datore di lavoro di un’azienda con meno di 10 dipendenti può svolgere direttamente i compiti di RSPP?
L’art. 34 D.Lgs 81/08 consente al datore di lavoro di assumere direttamente i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nelle aziende rientranti nei casi e nelle categorie individuati dall’allegato II al decreto. Tra le ipotesi previste figurano le aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, quelle del commercio e dei servizi fino a 200 lavoratori (alcune categorie fino a 50), quelle agricole fino a 10 lavoratori e altri settori specifici. Il presupposto indispensabile è che il datore di lavoro abbia frequentato un corso di formazione di durata variabile da 16 a 48 ore in funzione del settore ATECO di appartenenza, con aggiornamento quinquennale obbligatorio. Al di fuori delle fattispecie dell’allegato II — ad esempio in aziende industriali oltre i 30 lavoratori o in settori esclusi — il datore di lavoro è tenuto a nominare un RSPP interno o esterno in possesso dei requisiti formativi ex art. 32 D.Lgs 81/08. La nomina e la formazione del RSPP devono essere documentate nel DVR.
Chi convoca la riunione periodica ex art. 35 D.Lgs 81/08 e qual è il suo ordine del giorno obbligatorio?
L’art. 35 D.Lgs 81/08 prevede che nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori il datore di lavoro, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, indìca almeno una volta all’anno una riunione periodica. Vi partecipano obbligatoriamente il datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente ove nominato e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST). Nelle aziende fino a 15 lavoratori la riunione è convocata su richiesta del RLS. L’ordine del giorno minimo comprende: il documento di valutazione dei rischi e l’eventuale valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato; l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e degli eventi sentinella; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI adottati; i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. Di ciascuna riunione è redatto verbale, che deve essere messo a disposizione dei partecipanti per la consultazione e costituisce elemento utile all’aggiornamento del DVR ex art. 29 D.Lgs 81/08.
Qual è la differenza tra DUVRI (art. 26 D.Lgs 81/08) e Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC, artt. 100-102 D.Lgs 81/08)?
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) sono entrambi strumenti per gestire la sicurezza in attività che coinvolgono più soggetti, ma operano in contesti distinti. Il DUVRI, previsto dall’art. 26 D.Lgs 81/08, si redige quando un committente affida a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi lavori, servizi o forniture all’interno della propria azienda o unità produttiva, al fine di valutare e ridurre i rischi da interferenze. È escluso per forniture di materiali, servizi di natura intellettuale e lavori il cui rischio non supera 2 uomini-giorno. Il PSC, disciplinato dall’art. 100 D.Lgs 81/08 e dall’allegato XV, si applica esclusivamente ai cantieri temporanei o mobili ex Titolo IV in presenza di due o più imprese esecutrici, anche in fasi successive. È redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) nominato dal committente e ha contenuto minimo prescritto dalla legge. Nei cantieri soggetti al Titolo IV il PSC sostituisce il DUVRI: i due documenti non si sovrappongono e il coordinamento è affidato al CSP e al Coordinatore per l’Esecuzione (CSE).
Quali nuovi obblighi ha il preposto dopo le modifiche dell’art. 19 D.Lgs 81/08 introdotte dal D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021)?
Il D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215, ha rafforzato il ruolo del preposto apportando rilevanti modifiche all’art. 19 D.Lgs 81/08. Le novità principali sono tre. In primo luogo, è stato introdotto l’obbligo esplicito di intervenire tempestivamente e direttamente in caso di comportamenti non conformi dei lavoratori o di condizioni di lavoro pericolose, con il potere-dovere di interrompere l’attività e allontanare i lavoratori dall’area di rischio (art. 19, c. 1, lett. a), novellato). In secondo luogo, è stata inserita la lett. f-bis), che obbliga il preposto a segnalare al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, comprese le deficienze di mezzi, attrezzature e DPI. In terzo luogo, il medesimo decreto ha introdotto l’obbligo di aggiornamento biennale per i preposti (art. 37, c. 7 D.Lgs 81/08, come modificato), strutturato in 6 ore ogni 2 anni dall’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025. Il mancato adempimento espone il preposto alle sanzioni penali previste dall’art. 56 D.Lgs 81/08.
È obbligatoria la visita medica al rientro da un’assenza per malattia o infortunio superiore a 60 giorni continuativi?
Sì. L’art. 41, c. 2, lett. e-ter) D.Lgs 81/08 — introdotto dall’art. 13 del D.L. 146/2021, convertito dalla L. 215/2021 — prevede che la sorveglianza sanitaria includa la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi. La finalità è verificare l’idoneità alla mansione specifica prima del rientro in servizio, indipendentemente dalla causa dell’assenza (malattia comune, infortunio sul lavoro o malattia professionale). La richiesta di visita può provenire dal lavoratore stesso ovvero dal datore di lavoro; in entrambi i casi la visita è effettuata dal medico competente nominato dall’azienda. L’obbligo si applica ai lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria ex art. 41, c. 1, D.Lgs 81/08. Il giudizio di idoneità emesso può essere: idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, temporaneamente non idoneo o non idoneo in via permanente. Il datore di lavoro è tenuto ad attuare le eventuali prescrizioni e a documentarle nel DVR.