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Sicurezza sul lavoro per insegnanti e docenti scolastici: obblighi D.Lgs 81/08

Gli insegnanti e i docenti delle scuole primarie e secondarie (statali e paritarie) sono lavoratori subordinati soggetti al D.Lgs 81/08 ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. a), con specificità per la Pubblica Amministrazione (art. 3 c. 2). Il dirigente scolastico riveste la qualifica di datore di lavoro con piena responsabilità in materia di sicurezza. I rischi prevalenti sono la disfonia professionale (malattia professionale tabellata INAIL DM 2014), il rischio biologico da contatto ravvicinato con minori, lo stress lavoro-correlato e i disturbi muscoloscheletrici.

Dati chiave

Livello rischio
basso
ATECO tipici
P 85.20 — Istruzione primaria (scuole elementari), P 85.31 — Istruzione secondaria di formazione generale (scuole medie e superiori), P 85.32 — Istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale, P 85.42 — Istruzione universitaria e alta formazione
Corsi obbligatori
5
Costo annuo indicativo
€ 60 – € 150 per docente (formazione generale + specifica rischio basso + primo soccorso, a carico dell’istituzione scolastica)

Corsi obbligatori

CorsoDurataRiferimento normativo
Formazione generale lavoratori4 oreAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A
Formazione specifica rischio basso4 oreAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A (ATECO P 85 — rischio basso)
Aggiornamento lavoratori6 ore ogni 5 anniAccordo SR Rep. 78/CSR 17/04/2025 e art. 37 D.Lgs 81/08
Primo soccorso gruppo B12 ore + aggiornamento 4 ore ogni 3 anniDM 388/2003
Antincendio livello 1 (rischio basso)4 oreDM 02/09/2021 — Allegato II

Rischi specifici

  • Disfonia professionale (patologia della voce — malattia professionale tabellata INAIL DM 2014): i docenti usano la voce in modo continuativo per 5–8 ore giornaliere in ambienti con reverberazione acustica elevata; il rischio di disfonia, noduli vocali e laringiti croniche è significativo e riconosciuto come malattia professionale per i professionisti con uso continuativo della voce
  • Stress lavoro-correlato (art. 28 D.Lgs 81/08 e Accordo Europeo SLC 8/10/2004): elevato carico cognitivo, gestione di classi difficili, burocrazia scolastica crescente, carico di lavoro extrascolastico (correzione compiti, preparazione lezioni, collegi docenti) e percezione di inadeguatezza del riconoscimento sociale configurano un profilo di rischio psicosociale elevato nel comparto scuola
  • Rischio biologico: contatto ravvicinato e prolungato con minori in ambienti chiusi (classi, palestre, refettori) favorisce la trasmissione di agenti biologici del Gruppo 2 (influenza, varicella, COVID-19/SARS-CoV-2, parotite, rosolia, scarlattina) classificati ai sensi del Titolo X D.Lgs 81/08 e dell’Allegato XLVI
  • Disturbi muscoloscheletrici (DME): postura eretta prolungata in aula, uso della LIM su superfici elevate, postura scorretta alla cattedra durante correzione compiti; rischio aumentato per il tratto cervicale e lombare
  • Rischio microclima: edifici scolastici spesso con impianti di riscaldamento e raffreddamento inadeguati (sovraffollamento delle aule, carenza di ricambio d’aria), con esposizione a temperature e umidità non conformi ai parametri della UNI EN ISO 7730
  • Rischio infortuni degli alunni: il docente ha la responsabilità civile e penale di vigilanza sugli alunni ex art. 2048 c.c. e risponde dei danni causati da fatto illecito degli alunni minorenni; la Corte di Cassazione ha consolidato la responsabilità presunta del docente in caso di infortuni avvenuti durante l’attività scolastica

DPI obbligatori

  • Mascherina FFP2 (EN 149) in caso di epidemie dichiarate dalle autorità sanitarie competenti o su indicazione del medico competente per ridurre l’esposizione al rischio biologico in ambienti chiusi con alta densità di persone
  • Guanti monouso in nitrile o lattice per le operazioni di medicazione scolastica di primo soccorso (DM 388/2003 — cassetta di pronto soccorso) e per la gestione di liquidi biologici degli alunni

Sorveglianza sanitaria

  • Sorveglianza sanitaria per VDT obbligatoria se l’utilizzo di videoterminali supera le 20 ore settimanali (art. 176 D.Lgs 81/08): visita preventiva all’assunzione con esame oculistico e visita periodica ogni 5 anni (fino a 50 anni) o ogni 3 anni (dopo i 50 anni); si applica ai docenti che usano laptop/PC per correzione compiti, preparazione lezioni e didattica a distanza per ≥20 h/sett.
  • Sorveglianza per rischio biologico se il DVR evidenzia esposizione rilevante ad agenti biologici del Gruppo 2 (art. 279 D.Lgs 81/08 — Titolo X): il medico competente valuta l’opportunità della profilassi vaccinale disponibile (influenza, varicella, epatite B)
  • Sorveglianza per stress lavoro-correlato su indicazione del medico competente se la valutazione del DVR evidenzia un livello di rischio medio o alto nel comparto scuola (art. 41 c. 2 lett. e-bis D.Lgs 81/08)

Approfondimenti

Il docente come lavoratore tutelato dal D.Lgs 81/08

Il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) si applica a tutti i lavoratori — inclusi i dipendenti della Pubblica Amministrazione — ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. a), che definisce "lavoratore" qualsiasi persona che presta la propria opera subordinata a prescindere dalla tipologia contrattuale e dal settore (pubblico o privato). L’art. 3 c. 2 prevede tuttavia che, per i dipendenti della PA, le disposizioni del decreto siano applicate "tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative", il che ha storicamente consentito alcune deroghe procedurali (es. modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria in strutture pubbliche). Il dirigente scolastico è il "datore di lavoro" ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. b) D.Lgs 81/08: su di lui ricadono tutti gli obblighi indelegabili previsti dall’art. 17 (redazione del DVR, nomina dell’RSPP) e quelli delegabili (formazione, sorveglianza sanitaria, nomine degli addetti alla squadra emergenza).

La formazione sulla sicurezza è obbligatoria per i docenti ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 81/08 ed è interamente a carico dell’istituzione scolastica (datore di lavoro), che deve organizzarla durante l’orario di servizio. L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede per il settore ATECO P 85 (istruzione) la classificazione a rischio basso, con formazione lavoratori di 8 ore totali (4 generali + 4 specifiche) e aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. In aggiunta, almeno un numero adeguato di docenti per istituto deve essere formato come addetto alla squadra di primo soccorso (DM 388/2003) e come addetto alla squadra antincendio (DM 02/09/2021).

Disfonia professionale e rischio biologico: i rischi prevalenti per i docenti

La disfonia professionale — intesa come alterazione cronica della voce causata dall’uso continuativo e forzato dell’organo vocale in condizioni acustiche sfavorevoli — è riconosciuta come malattia professionale per i docenti scolastici dalla Tabella delle malattie professionali del DM 27 aprile 2004 (aggiornata), per le occupazioni che comportano l’uso continuativo e intensivo della voce. I noduli vocali, le laringiti croniche e le disfonie funzionali sono patologie frequenti nella categoria, con un’incidenza stimata dal 20% al 30% dei docenti nel corso della carriera. Le misure di prevenzione includono: formazione sull’igiene vocale, correzione dell’acustica delle aule (rivestimenti fonoassorbenti), uso di microfoni amplificatori portatili per le classi con più di 20 alunni, accesso al medico competente per valutazione precoce dei sintomi.

Il rischio biologico in ambito scolastico è riconducibile al contatto ravvicinato e prolungato con una popolazione di minori non ancora completamente vaccinata, in ambienti chiusi con scarso ricambio d’aria. Gli agenti biologici di maggiore rilevanza per i docenti sono classificati nel Gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs 81/08: virus influenzali (Influenzavirus A, B), virus varicella-zoster (VZV), SARS-CoV-2, virus della parotite e della rosolia, Streptococcus pyogenes (scarlattina). Il DVR della scuola deve includere la valutazione del rischio biologico con le misure preventive adottate: ventilazione adeguata delle aule (ricambio d’aria ≥3-5 vol/h secondo le linee guida ISS post-COVID), profilassi vaccinale raccomandata per il personale scolastico (influenza, varicella, COVID-19 booster), informazione ai docenti sulle procedure in caso di malattia contagiosa degli alunni.

Domande frequenti

Il docente è soggetto al D.Lgs 81/08?

Sì. L’art. 2 c. 1 lett. a) del D.Lgs 81/08 definisce "lavoratore" qualsiasi persona che presta la propria attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, a prescindere dalla tipologia contrattuale e dal settore di appartenenza (pubblico o privato). I docenti delle scuole statali sono dipendenti della Pubblica Amministrazione e rientrano nell’ambito di applicazione del decreto, con le specificità previste dall’art. 3 c. 2 per il settore PA. Il dirigente scolastico è il datore di lavoro ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. b) ed è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza: redazione del DVR, nomina dell’RSPP, organizzazione della formazione, sorveglianza sanitaria ove prevista.

La disfonia (voce professionale) è malattia professionale per gli insegnanti?

Sì. La disfonia professionale da uso continuativo della voce è inserita nella Tabella delle malattie professionali dell’industria e dell’agricoltura allegata al DM 27 aprile 2004 (e successive modificazioni), per le occupazioni che comportano l’uso continuativo e intensivo della voce quale strumento di lavoro. I docenti scolastici rientrano esplicitamente tra i soggetti tutelati. La malattia professionale è riconosciuta dall’INAIL con un indennizzo proporzionale al grado di menomazione permanente (danno biologico). Per ottenere il riconoscimento è necessario presentare documentazione medica (visita foniatrica, laringoscopia) e la relazione del medico competente attestante il nesso causale con l’attività lavorativa.

Chi è responsabile della sicurezza in una scuola?

Il dirigente scolastico è il datore di lavoro ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. b) del D.Lgs 81/08 e su di lui ricadono tutti gli obblighi indelegabili in materia di sicurezza: la redazione e l’aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR — art. 17 c. 1 lett. a), la nomina dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione — art. 17 c. 1 lett. b), la designazione degli addetti alla squadra di primo soccorso e antincendio (art. 18 c. 1 lett. b), l’organizzazione della formazione obbligatoria (art. 37). Il dirigente risponde penalmente in caso di infortuni derivanti dalla mancata adozione di misure preventive obbligatorie, ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. (lesioni e omicidio colposo con aggravante della violazione di norme sulla sicurezza).

La formazione sicurezza per i docenti è a carico della scuola?

Sì. L’art. 37 c. 12 del D.Lgs 81/08 stabilisce espressamente che la formazione dei lavoratori sulla sicurezza è a totale carico del datore di lavoro (l’istituzione scolastica, per i docenti dipendenti) e deve avvenire durante l’orario di lavoro. Il docente non può essere obbligato a sostenere autonomamente i costi della formazione obbligatoria. L’istituzione scolastica deve organizzare o acquistare i corsi (in modalità in presenza o e-learning accreditato) e conservare la documentazione attestante la partecipazione dei lavoratori (attestati di frequenza, registro presenze). La mancata organizzazione della formazione espone il dirigente scolastico a sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 81/08 (sanzione da € 1.315,20 a € 5.699,60 per omessa formazione lavoratori).

I docenti in smart working/didattica a distanza hanno diritto alla valutazione VDT?

Sì, se utilizzano videoterminali (PC, laptop, tablet) per almeno 20 ore settimanali, incluse le ore dedicate alla correzione di compiti, alla preparazione delle lezioni e alle videoconferenze di classe. Il Titolo VII del D.Lgs 81/08 (artt. 172-179) si applica a tutti i lavoratori che usano VDT in modo sistematico e abituale per ≥20 h/sett., indipendentemente dal luogo in cui svolgono la prestazione (sede scolastica o domicilio in lavoro agile). La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2021 in materia di lavoro agile nella PA ha ribadito che gli obblighi di sicurezza — inclusa la valutazione del rischio VDT e la sorveglianza sanitaria oculistica — si applicano anche al lavoratore agile della PA (art. 22 L. 81/2017). Il datore di lavoro deve fornire al docente in lavoro agile le informazioni sui rischi specifici connessi all’uso del VDT in ambiente domestico (ergonomia della postazione, illuminazione, pause).

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