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DUVRI nella somministrazione: chi lo redige e cosa contiene

Guida operativa al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze nel rapporto di somministrazione di lavoro (art. 26 D.Lgs 81/08 + artt. 30-40 D.Lgs 81/2015).

Cornice normativa

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è disciplinato dall’art. 26 c.3 D.Lgs 81/08: è il documento con cui il datore di lavoro committente, in cooperazione con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, valuta i rischi derivanti dalla compresenza di soggetti diversi nel medesimo luogo di lavoro e indica le misure adottate per eliminarli o ridurli al minimo.

Nella somministrazione di lavoro — disciplinata dal D.Lgs 81/2015 artt. 30-40 (riforma Jobs Act dei contratti) — il somministratore (agenzia per il lavoro autorizzata) fornisce lavoratori all’utilizzatore (impresa cliente). L’art. 35 c.4 D.Lgs 81/2015 e l’art. 23 c.5 prevedono che gli obblighi prevenzionistici «di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 sono adempiuti dal somministratore», ma «l’utilizzatore osserva nei confronti del lavoratore tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti», compresa la formazione e l’informazione relative ai rischi specifici della mansione.

Da questo combinato disposto discende che, ai fini DUVRI, l’utilizzatore è il principale soggetto onerato: ha la disponibilità materiale del luogo di lavoro, conosce i rischi del proprio ciclo produttivo, governa l’interferenza con eventuali appaltatori, autonomi e altri somministrati. Il somministratore coopera in modo qualificato: trasmette informazioni sui rischi generici della mansione, segnala eventuali interferenze tra propri lavoratori (es. squadre pluri-agenzia), sottoscrive il documento finale.

Chi redige il DUVRI nella somministrazione

Utilizzatore (azienda cliente)

  • Redazione del documento.
  • Valutazione dei rischi del proprio sito.
  • Coordinamento con appaltatori, autonomi e altre agenzie compresenti.
  • Verifica e aggiornamento periodico.

Somministratore (agenzia per il lavoro)

  • Cooperazione qualificata ex art. 26 c.2.
  • Informazioni sui rischi generici della mansione.
  • Segnalazione interferenze con propri lavoratori.
  • Sottoscrizione congiunta del documento.

Contenuto minimo del DUVRI somministrazione

Anagrafica delle parti

Dati identificativi del somministratore (denominazione, P.IVA, sede legale, autorizzazione ASPAL/Ministero del Lavoro ex D.Lgs 276/2003), dell’utilizzatore (denominazione, P.IVA, unità produttiva di destinazione, codice ATECO), del lavoratore somministrato (mansione, qualifica, CCNL applicato).

Descrizione dell’attività e del luogo di lavoro

Descrizione sintetica dell’unità produttiva, del ciclo produttivo, delle attrezzature utilizzate dal somministrato, dei DPI necessari e dell’organizzazione del lavoro nei turni. È l’elemento che differenzia un DUVRI da un altro per lo stesso utilizzatore: cambia in funzione della missione.

Rischi specifici dell’ambiente di lavoro

Estratto rilevante del DVR dell’utilizzatore: rischi presenti nell’unità produttiva (chimici, biologici, fisici, ergonomici, organizzativi), misure di prevenzione già adottate, procedure di emergenza, vie di esodo, addetti antincendio/primo soccorso di riferimento. Il somministrato deve poter ricevere e firmare l’informativa prima dell’inizio missione (art. 36 D.Lgs 81/08).

Rischi da interferenza

Cuore dell’art. 26 c.3 D.Lgs 81/08: rischi che nascono dalla compresenza di lavoratori di soggetti diversi (utilizzatore + somministrati di una o più agenzie + appaltatori + autonomi). Esempi tipici: movimentazione carichi in aree condivise, transito mezzi, lavori di manutenzione su impianti in esercizio, sovrapposizione fra turni di pulizia e produzione.

Misure cooperative e di coordinamento

Misure concordate tra somministratore e utilizzatore per eliminare o ridurre i rischi da interferenza: definizione delle aree riservate, sequenze temporali, segnaletica, riunioni di coordinamento, modalità di comunicazione delle modifiche organizzative, gestione delle emergenze.

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

Stima dei costi specifici delle misure cooperative (DPI di interferenza, segnaletica supplementare, ore di coordinamento, formazione integrativa specifica del sito), non assoggettabili a ribasso d’asta nel contratto di somministrazione ai sensi dell’art. 26 c.5 D.Lgs 81/08.

Procedure di aggiornamento

Indicazione delle circostanze che impongono l’aggiornamento del DUVRI: modifica della mansione, cambio di unità produttiva, infortunio rilevante, introduzione di nuove attrezzature o sostanze pericolose, modifiche organizzative dei turni. Il documento è dinamico: deve essere ripreso in mano ad ogni evento rilevante.

Oneri della sicurezza da interferenza: calcolo e obbligo di non ribasso

L’art. 26 c.5 D.Lgs 81/08 stabilisce un principio inderogabile: gli oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenza non sono soggetti a ribasso d’asta nei contratti di appalto, subappalto e — per costante orientamento applicativo — nei contratti commerciali di somministrazione. La voce deve essere indicata separatamente nel DUVRI e riportata nel contratto tra committente e appaltatore.

Il calcolo degli oneri da interferenza segue una logica analitica che comprende almeno quattro componenti: le ore di coordinamento tra i responsabili della sicurezza delle parti moltiplicate per la rispettiva tariffa oraria; i costi delle misure di protezione collettiva aggiuntive (barriere, segregazioni, sistemi di segnalazione acustica o luminosa) rese necessarie dalla compresenza; la segnaletica supplementare(cartellonistica di delimitazione delle aree, percorsi dedicati, vie di esodo condivise); i DPI aggiuntivi richiesti dalla specificità dell’interferenza e non già previsti per i rischi propri dell’azienda.

È fondamentale distinguere i costi della sicurezza da interferenza — che compaiono nel DUVRI — dai costi della sicurezza aziendali generali, i quali sono invece ricompresi nel DVR del singolo datore di lavoro e rientrano nei costi operativi ordinari. Solo i primi godono della protezione dal ribasso. La Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/2008 ha fornito le linee guida metodologiche per la quantificazione, tuttora richiamate nella prassi sia pubblica sia privata. L’impresa appaltatrice o il somministratore possono contestare la congruità degli oneri indicati dal committente prima della sottoscrizione del DUVRI: la contestazione deve essere motivata e documentata.

Chi redige cosa: quadro sinottico

La tabella riassume i principali documenti coinvolti nella gestione della sicurezza nel rapporto di somministrazione, con l’indicazione del soggetto responsabile della redazione e della tempistica minima.

DocumentoChi lo redigeEntro quando
DUVRICommittente/utilizzatorePrima dell’affidamento dell’appalto
POS (Piano Operativo Sicurezza)Impresa esecutrice/agenziaPrima dell’inizio attività
Verbale di cooperazioneCommittente + impresaPrima o all’avvio dei lavori
Attestato di formazioneAgenzia di somministrazionePrima dell’invio del lavoratore

Sanzioni per omissione o incompletezza del DUVRI

La mancata redazione del DUVRI nei casi in cui è obbligatorio è sanzionata dall’art. 55 c.5 lett. a) D.Lgs 81/08 con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.315 a € 5.699 a carico del datore di lavoro committente (l’utilizzatore). La sanzione si applica anche al DUVRI redatto in modo incompleto o non aggiornato, quando l’incompletezza riguarda elementi essenziali previsti dall’art. 26 c.3 (es. assenza dell’indicazione dei rischi da interferenza o delle misure cooperative).

Sul piano civilistico e della responsabilità solidale, l’art. 26 c.4 D.Lgs 81/08 stabilisce che il committente risponde in solido con l’appaltatore per gli infortuni occorsi al personale dell’appaltatore stesso — e dunque anche ai lavoratori somministrati — qualora l’evento sia riconducibile a rischi da interferenza non adeguatamente valutati e gestiti nel DUVRI.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) verifica la presenza e la congruità del DUVRI nell’ambito delle ispezioni ordinarie e straordinarie. La prassi ispettiva consolidata prevede il controllo incrociato tra il DUVRI e il DVR dell’utilizzatore, nonché la verifica che i lavoratori somministrati abbiano effettivamente ricevuto l’informativa sui rischi specifici del sito prima dell’inizio della missione. In assenza di documentazione probatoria, l’ispettore può adottare la prescrizione obbligatoria ex art. 20 D.Lgs 758/1994.

Nota: la somministrazione irregolare (priva dei requisiti di cui al D.Lgs 81/2015) non esonera il committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. L’art. 38 c.3 D.Lgs 81/2015 prevede la conversione del rapporto in capo all’utilizzatore, con automatica assunzione di tutti gli obblighi prevenzionistici. Anche prima della conversione, l’utilizzatore di fatto risponde per i rischi dell’ambiente di lavoro da lui governato.

Template DUVRI somministrazione (modello editabile)

Modello editabile DOCX strutturato sulle sette sezioni sopra, con istruzioni di compilazione e checklist di verifica. Pensato come base di lavoro: va personalizzato sull’unità produttiva dell’utilizzatore e sulla mansione concreta del somministrato.

Tuo ruolo

FAQ DUVRI somministrazione

Chi è il datore di lavoro del somministrato ai fini SSL?

È una doppia titolarità. Il somministratore (agenzia per il lavoro) è datore di lavoro formale del rapporto e mantiene gli obblighi di sorveglianza sanitaria generale e di formazione generale (art. 35 c.4 D.Lgs 81/2015 + art. 23 c.5). L’utilizzatore è equiparato al datore di lavoro per gli obblighi legati al concreto svolgimento della prestazione: informazione e formazione specifica, addestramento, DPI, sorveglianza sanitaria specifica dei rischi della mansione.

Chi redige materialmente il DUVRI?

L’art. 26 c.3 D.Lgs 81/08 attribuisce l’obbligo principale al committente — che nella somministrazione coincide con l’utilizzatore, soggetto che dispone materialmente del luogo di lavoro e delle attrezzature. Il somministratore è tenuto a cooperare ex art. 26 c.2 fornendo informazioni sui rischi generici della mansione e sulle eventuali interferenze derivanti dal proprio organizzativo (es. compresenza di più somministrati della stessa agenzia in turni diversi). Il documento finale è sottoscritto da entrambe le parti.

Quando il DUVRI non è obbligatorio?

Il DUVRI non è obbligatorio nelle ipotesi di esclusione previste dall’art. 26 c.3-bis D.Lgs 81/08: mere forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale, lavori di durata non superiore a 5 uomini-giorno purché in assenza di rischi particolari (chimici, biologici, esplosivi, radiazioni ionizzanti). Nella somministrazione standard non si configura mai una di queste eccezioni, perché il lavoratore è inserito stabilmente nel ciclo produttivo dell’utilizzatore: il DUVRI è quindi praticamente sempre dovuto.

Il DUVRI sostituisce il DVR?

No. Sono documenti distinti e cumulativi. Il DVR (art. 17 + art. 28 D.Lgs 81/08) è il documento generale di valutazione dei rischi dell’organizzazione del datore di lavoro: lo redige l’utilizzatore per la propria unità produttiva (e parallelamente il somministratore per la propria struttura: filiali, formatori, back-office). Il DUVRI riguarda invece soltanto i rischi che nascono dalla compresenza fra soggetti diversi nello stesso luogo.

Quanto spesso va aggiornato il DUVRI?

Il DUVRI va aggiornato a ogni modifica significativa dell’assetto: cambio di mansione del somministrato, cambio di unità produttiva, introduzione di nuove attrezzature o sostanze, riorganizzazione dei turni, infortunio rilevante che evidenzi nuovi rischi di interferenza. In ogni caso è prassi consolidata rivedere il documento almeno annualmente, anche in assenza di eventi specifici.

I costi della sicurezza nel DUVRI possono essere oggetto di ribasso?

No. L’art. 26 c.5 D.Lgs 81/08 stabilisce che i costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza non sono soggetti a ribasso nei contratti di appalto e — per costante interpretazione — neanche nei contratti commerciali di somministrazione. La voce va distintamente indicata nel DUVRI e riportata nel contratto.

Cosa rischia l’utilizzatore che non redige il DUVRI?

La mancata redazione del DUVRI, quando obbligatorio, configura la sanzione dell’art. 55 c.5 lett. d) D.Lgs 81/08 a carico del datore di lavoro committente (utilizzatore): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da circa 3.000 a 9.000 euro. In caso di infortunio del somministrato per causa riconducibile a un rischio di interferenza non valutato, si aggiunge l’aggravante penale ex artt. 589/590 c.p. (omicidio o lesioni con violazione norme antinfortunistiche) e l’esposizione amministrativa ex D.Lgs 231/2001.

Il DUVRI è obbligatorio per la pulizia degli uffici in appalto?

Sì, nella generalità dei casi. L’art. 26 c.3-bis D.Lgs 81/08 prevede alcune eccezioni — servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori in cantiere già soggetti a Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) — ma l’appalto di pulizie non rientra in nessuna di queste ipotesi: il personale opera fisicamente negli ambienti di lavoro dell’utilizzatore, con rischi di interferenza (compresenza con dipendenti, uso di prodotti chimici, accesso ad aree operative). Il DUVRI è quindi obbligatorio e deve descrivere le misure di coordinamento orario, la gestione dei prodotti chimici e le procedure in caso di emergenza.

Come si gestisce il DUVRI quando i lavoratori somministrati operano in più sedi?

È necessario redigere un DUVRI distinto per ciascuna unità produttiva (sede) dell’utilizzatore, poiché i rischi specifici dell’ambiente, le procedure di emergenza, le vie di esodo e le misure di coordinamento sono sito-specifici. Non è ammissibile un documento unico generico che rinvii alle singole sedi. Il somministratore deve garantire che ogni lavoratore riceva informazione completa sul sito in cui è effettivamente destinato a prestare l’attività prima dell’inizio della missione, come richiesto dall’art. 26 c.1 lett. b) D.Lgs 81/08.

Il lavoratore somministrato deve firmare il DUVRI?

No: il DUVRI non è un documento che il lavoratore sottoscrive. È un accordo tra datori di lavoro (utilizzatore e somministratore). Tuttavia, il lavoratore somministrato deve ricevere — e il somministratore deve documentarne l’avvenuta consegna — un’informativa scritta sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro dell’utilizzatore prima dell’inizio della missione, ai sensi dell’art. 26 c.1 lett. b) D.Lgs 81/08 e dell’art. 35 c.4 D.Lgs 81/2015. La firma per ricevuta dell’informativa è elemento di prova in caso di contestazione ispettiva o di infortunio.

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