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Videoterminali e VDT: obblighi D.Lgs 81/08 Titolo VII, riposo visivo e check-up

Chi è considerato addetto VDT, quali pause spettano ogni due ore, come funziona la visita oculistica gratuita e quali sanzioni rischiano datori di lavoro inadempienti secondo il D.Lgs. 81/08 Titolo VII.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 15 min

Pubblicato
21 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
15 min (3090 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Titolo VII (artt. 172-179) e Allegato XXXIV · L. 22 maggio 2017, n. 81 — Misure per la tutela del lavoro autonomo e lavoro agile

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

Chi è addetto VDT: la definizione normativa di oltre 20 ore settimanali

Il D.Lgs. 81/08, Titolo VII "Attrezzature munite di videoterminali", all'art. 173 fornisce le definizioni fondamentali per l'applicazione di questa disciplina. Per "lavoratore" si intende, ai fini del Titolo VII, il soggetto che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla legge. Questa soglia quantitativa è il criterio discriminante: al di sotto di essa non scattano gli obblighi specifici del Titolo VII, pur restando applicabili le norme generali di prevenzione.

La locuzione "in modo sistematico o abituale" esclude che l'esposizione sporadica o saltuaria faccia rientrare il lavoratore nell'ambito applicativo. Tuttavia il datore di lavoro deve documentare e monitorare i tempi di utilizzo per ciascun addetto, poiché la soglia si valuta sul periodo settimanale effettivo, non su una media annua. In caso di incremento progressivo delle ore di utilizzo, il lavoratore deve essere inserito nel programma di sorveglianza sanitaria senza ritardo.

L'art. 173 definisce anche il "videoterminale" come uno schermo alfanumerico o grafico, indipendentemente dal tipo di procedimento utilizzato per la sua visualizzazione. Rientrano quindi nella disciplina i monitor da tavolo, i laptop e i tablet quando impiegati in modo strutturato nel ciclo lavorativo, mentre restano esclusi i sistemi di trasmissione, le macchine calcolatrici, le casse di registrazione e altri dispositivi con piccoli schermi di visualizzazione non destinati alla visualizzazione continua.

Valutazione dei rischi VDT: affaticamento visivo, postura e stress lavoro-correlato

L'art. 174 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di analizzare i posti di lavoro con videoterminali tenendo conto dei possibili rischi per la vista e per gli occhi, dei problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale, nonché delle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Questa analisi deve confluire nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto ai sensi dell'art. 17.

Il rischio visivo comprende l'affaticamento oculare (astenopia), la difficoltà di messa a fuoco e il fastidio prodotto da riflessi e abbagliamento. Fattori determinanti sono la qualità dello schermo, la risoluzione e la luminosità, la distanza e l'angolazione di visione, le condizioni di illuminazione dell'ambiente e la presenza di sorgenti luminose dirette nel campo visivo. Un'illuminazione inadeguata o l'assenza di schermature sulle finestre aggravano significativamente l'affaticamento visivo nelle ore di punta diurna.

Il rischio posturale riguarda il rachide cervicale e lombare, le spalle, i polsi e le mani. Posizioni scorrette mantenute per ore determinano tensioni muscolari, contratture e, nel lungo periodo, patologie muscolo-scheletriche. Lo stress lavoro-correlato, infine, può amplificare la percezione del disagio fisico e ridurre la soglia di tolleranza agli altri fattori di rischio. La valutazione del rischio deve pertanto considerare anche il carico cognitivo, la pressione temporale e i fattori organizzativi.

Riposi e pause obbligatorie: 15 minuti ogni 2 ore secondo l'Allegato XXXIV

L'art. 175 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto a una pausa di quindici minuti ogni due ore di applicazione continuativa al videoterminale. Tale pausa è finalizzata al recupero visivo e posturale e non può essere considerata recuperabile o posticipabile a fine turno. L'Allegato XXXIV, che disciplina i requisiti minimi della postazione di lavoro, ribadisce l'importanza di tale interruzione come misura organizzativa di prevenzione.

La pausa di quindici minuti può essere concordata dalla contrattazione collettiva in forme diverse, purché garantisca un'effettiva interruzione dall'uso del videoterminale. Alcune disposizioni contrattuali prevedono pause più brevi e più frequenti, soluzione ergonomicamente preferibile perché evita l'accumulo di affaticamento. In ogni caso la pausa deve consentire al lavoratore di cambiare postura, allontanarsi dallo schermo e svolgere attività non visivamente impegnative.

È vietato che il datore di lavoro compensi le pause con un trattamento economico sostitutivo: il riposo visivo e posturale è un diritto di salute e sicurezza non monetizzabile. Le pause si aggiungono ai riposi ordinari previsti dai contratti collettivi e dalla legge sul riposo giornaliero e settimanale; non si confondono con la pausa mensa né con altri istituti contrattuali. Il datore di lavoro ha l'obbligo organizzativo di garantire che il ritmo di lavoro consenta di fruire delle pause senza pressioni produttive che di fatto ne impediscano l'esercizio.

Sorveglianza sanitaria e visita oculistica gratuita (art. 176 D.Lgs. 81/08)

L'art. 176 del D.Lgs. 81/08 disciplina la sorveglianza sanitaria degli addetti ai videoterminali. I lavoratori che rientrano nella definizione di cui all'art. 173 — ovvero coloro che utilizzano il videoterminale in modo sistematico o abituale per più di venti ore settimanali — devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica da parte del medico competente. La prima visita avviene prima dell'adibizione alla mansione e successivamente con periodicità stabilita dal medico competente in base all'età del lavoratore e all'esito degli accertamenti precedenti.

La visita comprende un esame della funzione visiva. Se il medico competente lo ritiene necessario, prescrive un esame oftalmologico specialistico a carico del datore di lavoro. L'espressione "a carico del datore di lavoro" è esplicita: il lavoratore non deve sostenere alcun costo per la sorveglianza sanitaria né per gli eventuali accertamenti specialistici conseguenti. Qualora il medico competente accerti la necessità di occhiali correttivi specifici per il lavoro al videoterminale, anche la fornitura di tali dispositivi rientra negli obblighi del datore di lavoro.

Il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione, eventualmente con prescrizioni o limitazioni, e può stabilire una periodicità più ravvicinata per i lavoratori anziani o con problemi visivi preesistenti. I risultati della sorveglianza sono inseriti nelle cartelle sanitarie individuali custodite con le garanzie di riservatezza previste dalla legge. Le informazioni mediche non possono essere trasmesse al datore di lavoro se non nella forma del giudizio di idoneità, nel rispetto della privacy del lavoratore.

Requisiti della postazione VDT: schermo, tastiera e illuminazione EN 12464-1

L'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 elenca i requisiti minimi che ogni postazione di lavoro con videoterminale deve soddisfare. Lo schermo deve avere caratteri di buona definizione e forma, immagine stabile senza fenomeni di sfarfallio e luminosità e contrasto regolabili dall'utilizzatore. Lo schermo deve essere orientabile e inclinabile per adattarsi alle esigenze del lavoratore e non deve produrre riflessi fastidiosi. Le dimensioni dello schermo devono essere adeguate alle esigenze del compito.

La tastiera deve essere inclinabile, separata dallo schermo e dotata di superficie opaca per evitare riflessi. Davanti alla tastiera deve esserci spazio sufficiente per appoggiare le mani e i polsi, riducendo la tensione muscolare agli avambracci. Il piano di lavoro deve avere una superficie scarsamente riflettente, essere di dimensioni sufficienti e consentire una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera e dei documenti. Il sedile deve essere stabile, con altezza regolabile, schienale reclinabile e supporto lombare adeguato.

L'illuminazione del locale è disciplinata anche dalla norma EN 12464-1 "Illuminazione dei posti di lavoro in interni", che per gli uffici con videoterminali raccomanda un illuminamento orizzontale mantenuto compreso tra 300 e 500 lux alla superficie del piano di lavoro, con indice di resa cromatica Ra di almeno 80 e limitazione dell'abbagliamento diretto. Le fonti luminose e le finestre non devono essere posizionate in modo da creare riflessi fastidiosi sullo schermo o abbagliamento diretto nel campo visivo del lavoratore, per cui sono fondamentali tende, veneziane o schermi orientabili.

Lavoro da remoto e smart working: applicabilità della disciplina VDT

Il lavoro agile o smart working, regolato dalla L. 81/2017, non esonera il datore di lavoro dagli obblighi previsti dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08 per gli addetti ai videoterminali. Se il lavoratore in smart working supera la soglia delle venti ore settimanali di utilizzo del videoterminale, il datore di lavoro è tenuto a garantire le stesse tutele valide per il lavoro in sede: valutazione del rischio, pause, sorveglianza sanitaria e requisiti della postazione.

La difficoltà pratica risiede nel fatto che il datore di lavoro non può controllare direttamente l'allestimento della postazione domestica, ma ha comunque l'obbligo di fornire informazioni scritte sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione da adottare, ai sensi dell'art. 22 della L. 81/2017. In questo quadro rientrano le indicazioni sull'ergonomia della sedia, sull'altezza del monitor, sulla distanza di visione e sull'illuminazione del locale di lavoro domestico.

La gestione delle pause spetta al lavoratore in smart working, ma il datore di lavoro deve organizzare il lavoro in modo da non creare pressioni implicite che impediscano di fatto la fruizione del riposo visivo previsto dall'art. 175. Riunioni in videoconferenza ravvicinate e senza finestre di recupero, carichi di lavoro eccessivi e aspettative di reperibilità continua possono vanificare le tutele normative e aumentare il rischio di affaticamento visivo e stress. Il DVR deve includere una sezione dedicata ai lavoratori in smart working con accertata esposizione VDT.

Sanzioni per la mancata tutela dei lavoratori VDT

Il mancato rispetto degli obblighi del Titolo VII del D.Lgs. 81/08 espone il datore di lavoro e, nei casi previsti, il dirigente e il preposto a sanzioni amministrative e penali. L'art. 176, in combinato con l'art. 55 e seguenti, prevede sanzioni per l'omissione della sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro che non sottopone gli addetti VDT alle visite periodiche del medico competente può essere punito con l'arresto o con l'ammenda, la cui entità è stabilita dal testo del decreto e aggiornabile per effetto di rivalutazioni normative.

La violazione degli obblighi informativi e formativi nei confronti degli addetti ai videoterminali costituisce anch'essa un illecito sanzionato. I lavoratori devono ricevere adeguata formazione sull'uso corretto della postazione, sui rischi per la salute e sulle misure di prevenzione adottate, nonché sulle modalità di fruizione delle pause. La mancanza di documentazione formativa è rilevata in sede ispettiva dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dall'ASL competente.

La mancata attuazione delle misure ergonomiche e il mancato aggiornamento del DVR in relazione ai rischi VDT espongono il datore di lavoro sia a sanzioni dirette sia a responsabilità civile in caso di danno alla salute del lavoratore accertato in sede giudiziaria. È pertanto fortemente consigliato affidare la valutazione del rischio VDT a professionisti competenti e mantenere aggiornata la documentazione di sicurezza con cadenza almeno annuale o a ogni variazione organizzativa significativa.

Ergonomia della postazione VDT in smart working e lavoro agile: obblighi ex L. 81/2017 e D.Lgs 81/08

L’articolo 22 della L. 22 maggio 2017, n. 81 impone al datore di lavoro di consegnare al lavoratore agile, prima dell’avvio dell’attività fuori sede, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione lavorativa. Per i lavoratori qualificati come operatori VDT in smart working — cioè coloro che utilizzano il videoterminale per più di venti ore settimanali anche al di fuori dei locali aziendali — l’informativa deve coprire specificamente i rischi connessi all’uso prolungato dello schermo in ambienti domestici non progettati a fini lavorativi: stress posturale da sedute non ergonomiche, affaticamento visivo per illuminazione inadeguata e monitor non correttamente posizionati, e rischio di isolamento sociale con potenziali ripercussioni psicosociali. È fondamentale distinguere il lavoro agile regolato dalla L. 81/2017 — caratterizzato dall’assenza di postazione fissa, dall’alternanza dentro/fuori sede e dall’organizzazione per fasi e cicli — dal telelavoro, disciplinato per il settore pubblico dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 e per il settore privato dall’Accordo interconfederale Confindustria del 9 giugno 2004, che recepisce l’Accordo quadro europeo del 16 luglio 2002. Nel telelavoro la postazione è fissa e dedicata, con obblighi di verifica diretta dell’allestimento ergonomico da parte del datore di lavoro; nel lavoro agile, invece, l’obbligo si declina in termini prevalentemente informativi, formativi e organizzativi, senza che il datore possa controllare fisicamente ogni ambiente in cui il lavoratore sceglie di operare.

La postazione VDT allestita in ambiente domestico deve soddisfare i requisiti minimi previsti dall’Allegato XXXIV al D.Lgs. 81/08, anche se il controllo diretto da parte del datore di lavoro è limitato dal rispetto della sfera privata del lavoratore. L’informativa che il datore è tenuto a fornire ai sensi dell’art. 22 L. 81/2017 deve specificare i parametri tecnici fondamentali: l’illuminazione del locale di lavoro domestico deve attestarsi intorno ai 500 lux sul piano di lavoro orizzontale, conformemente alla norma EN 12464-1, che per le attività d’ufficio raccomanda un illuminamento mantenuto tra 300 e 500 lux con preferenza per luce naturale laterale che non generi riflessi sullo schermo. La sedia deve essere dotata di schienale regolabile con supporto lombare e altezza del sedile adattabile in modo che i piedi poggino piatti sul pavimento o su un poggiapiedi. Il monitor deve essere posizionato a una distanza oculare compresa tra 50 e 70 cm, con la parte superiore dello schermo all’altezza degli occhi o leggermente al di sotto. Il supporto porta-documenti deve essere collocato alla stessa distanza e altezza del monitor, per evitare movimenti ripetuti della testa tra la carta e lo schermo. La tastiera deve essere separata dallo schermo e il mouse deve essere accompagnato da un supporto per il polso che garantisca una posizione neutra dell’articolazione durante l’utilizzo continuativo.

L’art. 175 del D.Lgs. 81/08 garantisce al lavoratore addetto ai videoterminali una pausa di quindici minuti ogni due ore di applicazione continuativa allo schermo: questa misura si applica integralmente anche ai lavoratori in smart working, indipendentemente dal luogo in cui viene resa la prestazione. Il datore di lavoro non può eliminare né ridurre questo diritto tramite accordi individuali, né compensarlo economicamente; l’organizzazione del lavoro agile — la pianificazione delle riunioni in videoconferenza, l’assegnazione delle attività e la gestione delle scadenze — deve pertanto tenere conto di questa esigenza, evitando blocchi continuativi superiori alle due ore senza interruzione dallo schermo. Quanto alla sorveglianza sanitaria, l’art. 176 del D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i lavoratori che rientrano nella definizione di operatore VDT, senza distinzione tra lavoro in sede e lavoro agile: il medico competente è tenuto a sottoporre a visita periodica anche i lavoratori in smart working che superino le venti ore settimanali di effettivo utilizzo dello schermo, come stabilito dall’art. 173, comma 1, lettera c). Il datore di lavoro deve verificare, anche mediante auto-dichiarazione del lavoratore o tracciamento dei sistemi informatici aziendali, se i lavoratori agili raggiungono la soglia prevista, e in caso affermativo includerli nel programma di sorveglianza sanitaria con le stesse modalità e frequenze previste per i colleghi in presenza.

Novità Accordo SR 78/CSR del 17 aprile 2025 per la formazione degli operatori VDT

L’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni SR 78/CSR del 17 aprile 2025 ha introdotto modifiche rilevanti alla struttura e ai contenuti della formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, con dirette ripercussioni sugli adempimenti formativi per i lavoratori classificati come operatori VDT. Ai sensi dell’art. 173, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/08, sono operatori VDT i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per più di venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla legge. Per tali soggetti l’Accordo 2025 prescrive che la formazione specifica sui rischi della mansione includa, con carattere di obbligatorietà, un modulo dedicato ai rischi ergonomici da videoterminale: postura scorretta e sue conseguenze sul rachide cervicale e lombare, affaticamento visivo e astenopia, disturbi muscolo-scheletrici agli arti superiori — tendiniti, sindrome del tunnel carpale, epicondiliti. Il modulo deve essere erogato prima dell’adibizione alla mansione e rinnovato con cadenza quinquennale, in coerenza con i principi generali sull’aggiornamento della formazione stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che rimane il riferimento base per la struttura della formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.

L’Accordo SR 78/CSR del 2025 ha istituito il Registro Elettronico Nazionale della Formazione (RENF), la cui operatività è progressivamente estesa ai principali rischi lavorativi, tra cui quelli da videoterminale. I soggetti formatori accreditati — enti bilaterali, organismi paritetici, istituti di formazione riconosciuti dalle Regioni e provider di formazione a distanza accreditati — sono tenuti a trasmettere telematicamente al RENF gli attestati di completamento dei corsi VDT entro trenta giorni dall’erogazione, con indicazione del profilo di rischio specifico "videoterminali" e del codice ATECO del datore di lavoro committente. I dati confluiscono nella Banca Dati Nazionale della Formazione (BDNF), piattaforma integrata con i sistemi informativi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e delle ASL territoriali, che possono così verificare in tempo reale il credito formativo di ogni lavoratore in occasione di ispezioni o in seguito a infortuni sul lavoro. La tracciabilità digitale introdotta dal RENF rende superflua la produzione cartacea degli attestati in sede ispettiva, ma impone ai datori di lavoro di verificare preventivamente che il soggetto formatore prescelto sia effettivamente abilitato alla trasmissione e che l’attestato rilasciato riporti il profilo di rischio corretto, pena la non riconoscibilità del credito formativo da parte degli organi di vigilanza.

Sul piano della pianificazione aziendale, l’Accordo SR 78/CSR del 2025 produce impatti rilevanti per i datori di lavoro che ricorrono alla formazione in modalità FAD (Formazione a Distanza) per adempiere agli obblighi formativi VDT. La piattaforma e-learning utilizzata deve rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dall’Accordo: identificazione certa del corsista mediante credenziali univoche e non cedibili, tracciamento automatico della fruizione con registrazione analitica dei tempi di accesso per ciascun modulo, impossibilità tecnica di avanzare tra i moduli senza aver fruito del contenuto precedente, e verifica finale con domande estratte in modo randomizzato da una pool di almeno tre volte il numero di quesiti somministrati, per prevenire la memorizzazione delle risposte. I contenuti del modulo VDT devono essere aggiornati alle più recenti indicazioni tecniche della serie normativa ISO 9241, in particolare alle revisioni pubblicate nel 2023 relative all’ergonomia dell’interazione uomo-sistema e ai requisiti visivi degli ambienti con videoterminale. I datori di lavoro che si avvalgono di piattaforme FAD non conformi ai requisiti tecnici dell’Accordo 2025 rischiano di erogare formazione non certificabile: gli attestati generati da tali sistemi non possono essere trasmessi al RENF e, in caso di ispezione da parte dell’INL o dell’ASL, non risultano validi come prova dell’adempimento formativo prescritto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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