- Categoria
- Attrezzature e patentini
- Pubblicato
- 20 maggio 2026
- Ultimo aggiornamento
- 20 maggio 2026
- Tempo di lettura
- 3 min (613 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008, artt. 71 e 73 · INAIL – Attrezzature di lavoro e DPI · Ispettorato Nazionale del Lavoro
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 20 maggio 2026
Macchine non incluse nell’elenco dell’Accordo 2012
L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 individua un elenco chiuso di attrezzature soggette ad abilitazione: tra queste figurano i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (frontali, telescopici, industriali), ma non i transpallet elettrici a conduttore a piedi, i carrelli stoccatori a timone, i commissionatori e altre macchine da magazzino con operatore non seduto a bordo. Per queste attrezzature non si rilascia il “patentino” ex Accordo 2012.
Attenzione però: l’assenza dall’elenco non significa assenza di obblighi formativi. Gli artt. 71, comma 7, e 73 del D.Lgs. 81/08 impongono comunque al datore di lavoro di garantire una formazione adeguata e un addestramento specifico a chi utilizza queste attrezzature, quando il loro impiego richiede conoscenze e responsabilità particolari. Si tratta di un obbligo distinto, ma altrettanto cogente.
Cosa prevedono gli artt. 71 e 73
L’art. 73 stabilisce che il datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature ricevano una formazione, un’informazione e un addestramento adeguati e specifici, riferiti alle condizioni d’impiego, alle situazioni anormali prevedibili e alle istruzioni d’uso del fabbricante. L’art. 71, comma 7, richiama in particolare l’addestramento per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.
In pratica, per transpallet elettrici, stoccatori e commissionatori il datore di lavoro deve erogare e documentare un percorso di formazione e addestramento, anche se la legge non ne fissa una durata rigida come fa l’Accordo 2012 per i carrelli. La formazione va calibrata sul rischio reale dell’attrezzatura e del contesto operativo, e l’avvenuto addestramento va registrato.
Differenza con il patentino carrelli elevatori
Il punto da chiarire alle aziende è la differenza tra abilitazione e formazione/addestramento. Per i carrelli elevatori a conducente a bordo serve l’abilitazione ex Accordo 2012 con i suoi moduli e l’aggiornamento quinquennale obbligatorio; per le macchine da magazzino non elencate serve invece il percorso di formazione e addestramento ex artt. 71 e 73, senza un format e una scadenza imposti dall’Accordo.
Un errore frequente è considerare il transpallet elettrico “esente” da qualunque obbligo perché privo di patentino. Al contrario, l’uso senza adeguato addestramento espone il datore di lavoro a responsabilità in caso di infortunio. La regola pratica: se la macchina è a bordo conducente seduto rientra tipicamente nell’Accordo; se è a conduttore a piedi o a timone resta soggetta agli obblighi generali.
Contenuti consigliati del percorso
Pur in assenza di un format normativo vincolante, un percorso solido comprende una parte informativa-formativa (caratteristiche della macchina, dispositivi di sicurezza, stabilità del carico, segnaletica e regole di circolazione in magazzino, rischi di investimento e schiacciamento) e una parte di addestramento pratico sull’attrezzatura effettivamente usata, con verifica delle capacità operative.
È buona prassi documentare l’addestramento con un verbale o un registro firmato, indicare la macchina specifica e prevedere un richiamo periodico, soprattutto in caso di cambio di attrezzatura, modifiche del layout del magazzino o infortuni e quasi-infortuni che evidenzino lacune.
Come organizzarlo con 123Formazione
La parte formativa può essere erogata in aula, in videoconferenza sincrona o in e-learning, mentre l’addestramento pratico va svolto in presenza sulla macchina reale con personale competente. L’attestazione di avvenuta formazione e addestramento documenta l’assolvimento degli obblighi di legge.
Con 123Formazione puoi strutturare un percorso per gli addetti a transpallet elettrici, stoccatori e commissionatori coerente con gli artt. 71 e 73, integrandolo se necessario con l’abilitazione carrelli per chi usa anche mezzi a bordo conducente.
Domande frequenti
È obbligatorio il corso per guidare il muletto?
Sì, dal 2012 è obbligatoria l’abilitazione per la conduzione di carrelli elevatori (muletti) ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012. Chi guida un muletto senza abilitazione espone l’azienda a sanzioni.
Il carrellista (muletto) deve rinnovare l’abilitazione ogni 5 anni?
Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, all’allegato III, stabilisce l’obbligo di aggiornamento dell’abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori con cadenza quinquennale, mediante un corso di 4 ore prevalentemente pratiche. L’aggiornamento non è automatico: deve essere formalmente completato e attestato prima della scadenza del quinquennio. Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare che l’abilitazione di ciascun operatore sia in corso di validità prima di adibire il lavoratore alla conduzione del carrello: in caso di scadenza non rinnovata, il lavoratore non è regolarmente abilitato e il datore di lavoro è esposto alle sanzioni previste dagli artt. 71 e 73 del D.Lgs 81/08.
Quanto dura il corso per il muletto?
Il corso base dura 12 ore (4 ore teoriche + 8 ore pratiche). L’aggiornamento quinquennale dura 4 ore. Il corso copre sia i carrelli controbilanciati che i carrelli a montante retrattile.
La patente del muletto scade?
L’abilitazione non scade, ma è obbligatorio l’aggiornamento ogni 5 anni (4 ore). In caso di inattività prolungata o cambio di tipologia di carrello, è consigliabile ripetere la formazione pratica.
Esistono tipi diversi di abilitazione per i carrelli elevatori?
Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 distingue tre moduli pratici: carrelli industriali semoventi (i muletti classici), carrelli semoventi a braccio telescopico (telehandler) e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi. Il modulo pratico frequentato determina l’ambito di abilitazione: chi è abilitato solo ai carrelli industriali non può condurre i telescopici, e viceversa. Esiste anche un modulo completo che abilita a tutte le tipologie.
Il datore di lavoro può guidare il muletto senza abilitazione?
No. L’obbligo di abilitazione previsto dall’art. 73 del D.Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 riguarda chiunque conduca l’attrezzatura, compreso il datore di lavoro, i soci e i collaboratori. Per condurre legittimamente un carrello elevatore è sempre necessario aver frequentato il corso e superato la prova pratica finale.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Carrelli Elevatori — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008, artt. 71 e 73 (normattiva.it)
- INAIL – Attrezzature di lavoro e DPI (inail.it)
- Ispettorato Nazionale del Lavoro (ispettorato.gov.it)
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