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Antincendio e primo soccorso

Corso antincendio: livelli di rischio 1, 2 e 3 secondo il D.M. 02/09/2021

Dal 4 ottobre 2022 i corsi antincendio seguono i livelli 1, 2 e 3 introdotti dal Decreto GSA: ecco come si individua il livello giusto per la tua attività.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 20 giugno 2026 · Tempo di lettura 6 min

Categoria
Antincendio e primo soccorso
Pubblicato
22 luglio 2024
Ultimo aggiornamento
20 giugno 2026
Tempo di lettura
6 min (1277 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.M. 2 settembre 2021 · INAIL – Prevenzione incendi sul lavoro

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026

Cosa è cambiato con il D.M. 02/09/2021

Il D.M. 02/09/2021 (uno dei tre "Decreti Controlli", noto anche come Decreto GSA – Gestione della Sicurezza Antincendio), entrato in vigore il 4 ottobre 2022, ha sostituito il precedente D.M. 10/03/1998 per quanto riguarda la formazione degli addetti al servizio antincendio. Si applica ai luoghi di lavoro disciplinati dal D.Lgs. 81/08.

La novità più visibile è la ridenominazione dei livelli di rischio: le vecchie categorie "rischio basso, medio e alto" sono state sostituite dai livelli 1, 2 e 3. Non si tratta di un semplice cambio di etichetta, ma di un nuovo criterio che lega il livello di rischio incendio del luogo di lavoro al percorso formativo e di aggiornamento dell’addetto.

Come si individua il livello di rischio

Il livello di rischio incendio (1, 2 o 3) viene determinato dal datore di lavoro nell’ambito della valutazione dei rischi, secondo i criteri tecnici del D.M. 03/09/2021 (Decreto "Minicodice/Criteri generali"). Non dipende quindi solo dal codice ATECO, ma dalle caratteristiche reali dell’attività: affollamento, presenza di sostanze infiammabili, geometria dei locali, possibilità di evacuazione.

In via indicativa: il livello 1 corrisponde ad attività a basso rischio (uffici, piccoli esercizi); il livello 2 a un rischio intermedio (laboratori, attività con moderata presenza di materiale combustibile); il livello 3 ad attività a rischio elevato (industrie, depositi, luoghi con elevato affollamento o sostanze pericolose).

I tre corsi per addetti antincendio

A ciascun livello corrisponde un percorso formativo dedicato per l’addetto al servizio antincendio. Il corso di livello 1 fornisce le nozioni essenziali su principio dell’incendio, misure di prevenzione e uso degli estintori per contesti a basso rischio.

Il corso di livello 2 amplia i contenuti su comportamento dei materiali, sistemi di protezione attiva e passiva e procedure di emergenza per attività a rischio intermedio. Il corso di livello 3 è il più approfondito e include una parte pratica più estesa, pensata per attività complesse e potenzialmente soggette a controllo dei Vigili del Fuoco.

Durate e prova pratica

Le durate dei corsi sono fissate dal D.M. 02/09/2021 e crescono con il livello di rischio: il corso di livello 1 è il più breve, mentre i livelli 2 e 3 prevedono un monte ore maggiore e una prova pratica obbligatoria proporzionata alla complessità dell’attività. Per non diffondere informazioni imprecise, è bene verificare il numero esatto di ore e i requisiti della prova direttamente con l’ente di formazione, in funzione del livello assegnato.

Per le attività a maggior rischio incendio può inoltre essere richiesto l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco, che si aggiunge alla formazione di livello 3 e non la sostituisce.

Scegliere il corso giusto

Individuare correttamente il livello è il primo passo per essere in regola: iscrivere gli addetti a un corso di livello inferiore a quello richiesto rende la formazione inadeguata, con conseguenze in caso di controllo o infortunio.

Con 123Formazione puoi frequentare i corsi per addetti antincendio dei tre livelli in aula, in videoconferenza o nelle modalità consentite per la parte teorica, con attestati validi su tutto il territorio nazionale e supporto nell’individuazione del percorso corretto per la tua attività.

Le durate ufficiali fissate dall’Allegato III del D.M. 02/09/2021

L’Allegato III del D.M. 02/09/2021 fissa in modo puntuale le durate dei tre corsi. Il corso di livello 1 ha una durata minima di 4 ore (3 di teoria e 1 di pratica) e si rivolge ad attività a basso rischio incendio come uffici, piccole attività commerciali, studi professionali con limitato carico di incendio. Il corso di livello 2 dura 8 ore (5 di teoria e 3 di pratica) ed è destinato ad attività di rischio intermedio, tra cui rientrano molti laboratori, autorimesse di medie dimensioni e attività manifatturiere a carico d’incendio medio. Il corso di livello 3 ha una durata minima di 16 ore (12 di teoria e 4 di pratica, con prove di estinzione su fuochi reali) ed è richiesto per attività ad alto rischio incendio (industrie con stoccaggio di sostanze infiammabili, alberghi oltre 200 posti letto, ospedali, centri commerciali sopra determinate soglie).

La parte pratica è elemento sostanziale: il decreto impone l’uso di estintori portatili e, per il livello 3, esercitazioni con manichette UNI 45/70 su simulazioni di principio d’incendio reali. Un corso erogato senza la prova pratica realmente svolta non rispetta i contenuti minimi dell’Allegato III ed espone il datore di lavoro al rischio di sanzioni ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 81/08 per formazione non adeguata.

Idoneità tecnica dei Vigili del Fuoco: quando è obbligatoria

Per le attività elencate all’Allegato X del D.M. 02/09/2021 (in larga parte sovrapponibile alle attività ricadenti nei punti dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 con maggiore complessità di prevenzione incendi) la formazione di livello 3 non è sufficiente: gli addetti devono superare anche l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica ai sensi dell’art. 3 della Legge 28 novembre 1996 n. 609. L’esame è svolto presso i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco e prevede una prova teorica e una prova pratica.

L’iter è il seguente: il datore di lavoro inoltra la richiesta al Comando VVF competente, allegando l’elenco nominativo degli addetti che hanno già completato il corso di livello 3; i Vigili del Fuoco convocano i candidati per l’esame, che si conclude con il rilascio dell’attestato individuale. L’idoneità tecnica non sostituisce il corso di formazione, ma lo integra: per le attività che la richiedono entrambi i documenti devono essere presenti agli atti aziendali e disponibili in caso di sopralluogo ispettivo.

Periodo transitorio 2021–2026 e regime degli attestati pregressi

L’art. 10 del D.M. 02/09/2021 ha istituito un periodo transitorio della durata di quattro anni, decorrente dall’entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2022) e con scadenza il 4 ottobre 2026. Nel corso di tale periodo gli attestati rilasciati ai sensi del previgente D.M. 10/03/1998 hanno conservato la loro efficacia giuridica, con la seguente corrispondenza nominale: il vecchio «rischio basso» è equiparato al livello 1; il «rischio medio» al livello 2; il «rischio alto» al livello 3. Gli addetti già formati hanno potuto continuare a svolgere il loro ruolo senza dover ripetere il corso base, a condizione di rispettare le nuove cadenze di aggiornamento previste dall’Allegato III del D.M. 02/09/2021.

Con il termine del transitorio al 4 ottobre 2026, la piena applicazione del D.M. 02/09/2021 diviene cogente per la totalità delle situazioni. Il periodo di quattro anni ha consentito ai datori di lavoro di riclassificare il livello di rischio incendio delle proprie attività secondo i nuovi criteri, aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), pianificare i percorsi formativi nel regime del decreto vigente e adeguare la documentazione interna della squadra di emergenza. Chi alla scadenza del transitorio risultasse ancora in possesso dei soli attestati emessi ai sensi del D.M. 10/03/1998, senza il corrispondente aggiornamento conforme al D.M. 02/09/2021, si troverebbe in posizione di non conformità, con esposizione alle sanzioni previste dall’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/08 per formazione insufficiente degli addetti designati.

Domande frequenti

Chi deve fare il corso antincendio?

Tutti i lavoratori designati come addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze devono seguire la formazione antincendio ai sensi del D.Lgs 81/08 e del D.M. 02/09/2021. Il numero di addetti dipende dalla dimensione e dal tipo di attività.

Quali sono i livelli del corso antincendio?

Con il D.M. 02/09/2021 sono stati ridefiniti tre livelli: Livello 1 (4 ore) per attività a rischio basso, Livello 2 (8 ore) per attività a rischio medio, Livello 3 (16 ore) per attività a rischio elevato. Ogni livello prevede una parte teorica e una pratica con esercitazioni.

Ogni quanto si rinnova il corso antincendio?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni. La durata dell’aggiornamento varia per livello: 2 ore per Livello 1, 5 ore per Livello 2, 8 ore per Livello 3. In caso di cambio di mansione o di variazione del rischio, è necessario ripetere la formazione.

Il corso antincendio può essere fatto online?

La parte teorica del corso antincendio può essere svolta in e-learning. La parte pratica (esercitazioni con estintori, evacuazione) deve essere svolta obbligatoriamente in presenza presso strutture attrezzate.

Come si calcola il livello di rischio incendio di un’attività: basso, medio o alto?

Il D.M. 02/09/2021 stabilisce i criteri di classificazione del rischio incendio in funzione di tre variabili principali: la tipologia dell’attività (es. uffici, depositi, attività produttive), il numero di lavoratori e di persone presenti, e la presenza e quantità di materiali combustibili o infiammabili. A titolo esemplificativo, un ufficio con meno di 10 persone e carico d’incendio ridotto ricade tipicamente nel rischio basso (Livello 1, 4 ore); un’attività commerciale di medie dimensioni o un’officina con quantità moderate di sostanze infiammabili rientra nel rischio medio (Livello 2, 8 ore); depositi di materiale combustibile, attività con sostanze infiammabili in grandi quantità o strutture con elevato affollamento sono classificate a rischio elevato (Livello 3, 16 ore). Per le attività soggette al controllo del Comando dei Vigili del Fuoco (D.P.R. 151/2011), la classificazione emerge dall’allegato al decreto.

Il certificato del corso antincendio da 8 ore (ex rischio medio) scade?

L’attestato del corso antincendio di Livello 2 (8 ore, attività a rischio medio ai sensi del D.M. 02/09/2021) non scade di per sé, ma l’addetto alla prevenzione incendi è obbligato a seguire l’aggiornamento periodico ogni 5 anni (art. 5 D.M. 02/09/2021), della durata di 5 ore per il Livello 2. La mancata effettuazione dell’aggiornamento entro la scadenza rende la posizione formativa non regolare, anche se l’attestato originale non porta una data di scadenza stampata. In caso di cambio di attività o variazione del livello di rischio dell’impresa, è necessario frequentare il corso del livello adeguato alla nuova classificazione.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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